Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine873-887

Page 873

I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Appello civile - Domande nuove - Nuova causa petendi - Configurabilità

Viola il divieto di ius novorum la proposizione per la prima volta in appello dell'azione di simulazione, assoluta o relativa, di un contratto, se in primo grado è stata proposta azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti del medesimo, e l'azione di simulazione non è stata proposta neppure in via subordinata, essendo del tutto diversi contenuto e finalità delle due azioni. Ed infatti la prima tende ad accertare l'esistenza di un negozio apparente ed è proponibile da chiunque vi ha interesse; la seconda ad ottenere la declaratoria di inefficacia di un contratto per ricostituire la garanzia patrimoniale del creditore.

    Cass. civ., sez. II, 4 dicembre 1999, n. 13564, Pecoraro c. Morreale ed altri. (C.c., art. 1414; c.c., art. 2901). [RV531839]

@Appello civile - Incidentale - Termine - Ammissibilità

Non può considerarsi prima udienza di trattazione entro la quale a norma dell'art. 343 c.p.c. (vecchio testo) può proporsi a pena di inammissibilità l'appello incidentale, quella di comparizione davanti al giudice istruttore, in cui non vi sia stato svolgimento di attività processuale essendosi disposto il rinvio della trattazione della causa per l'astensione dalle udienze degli avvocati, senza l'espletamento delle attività processuali previsto dall'art. 350 c.p.c.

    Cass. civ., sez. II, 9 dicembre 1999, n. 13751, Viglione c. Avitabile. (C.p.c., art. 343; c.p.c., art. 350). [RV531943]

@Appello civile - Poteri del collegio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Giudizio monocratico

L'art. 354, secondo comma, c.p.c. - a norma del quale il giudice di appello deve rimettere la causa al primo giudice in caso di riforma della sentenza che ha pronunciato l'estinzione del processo a norma e nelle forme di cui all'art. 308, stesso codice - trova applicazione anche nell'ipotesi di giudizio monocratico in primo grado, in cui pur non sussiste la reclamabilità al collegio dei provvedimenti del giudice istruttore dichiarativi dell'estinzione del giudizio, sicché la rimessione al primo giudice da parte di quello di appello è consentita anche quando la dichiarazione di estinzione sia contenuta in un provvedimento definitivo del pretore.

    Cass. civ., sez. lav., 2 dicembre 1999, n. 13442, Ricci c. Inps. (C.p.c., art. 308). [RV531769]

@Appello civile - Poteri del collegio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Giudizio monocratico

L'art. 354, secondo comma, c.p.c. - a norma del quale il giudice di appello deve rimettere la causa al primo giudice in caso di riforma della sentenza che ha pronunciato l'estinzione del processo a norma e nelle forme di cui all'art. 308, stesso codice - trova applicazione anche nell'ipotesi di giudizio monocratico in primo grado, in cui pur non sussiste la reclamabilità al collegio dei provvedimenti del giudice istruttore dichiarativi dell'estinzione del giudizio, sicché la rimessione al primo giudice da parte di quello di appello è consentita anche quando la dichiarazione di estinzione sia contenuta in un provvedimento definitivo del pretore.

    Cass. civ., sez. lav., 2 dicembre 1999, n. 13442, Ricci c. Inps. (C.p.c., art. 308). [RV531769]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Pena - Accordo che concerne un reato già prescritto - Effetti

In tema di patteggiamento, nel caso in cui la scelta pattizia volta all'applicazione della pena su richiesta ricada anche su una ipotesi di reato la cui prescrizione sia maturata anteriormente alla scelta stessa, deve ravvisarsi da parte dell'imputato una dichiarazione legale tipica di rinuncia alla prescrizione, non più revocabile.

    Cass. pen., sez. V, 10 dicembre 1999, n. 14109 (ud. 28 ottobre 1999), Matonti. (C.p.p., art. 444; c.p., art. 157). [RV215799]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Richiesta - Subordinazione alla concessione della sospensione condizionale della pena - Conseguenze

Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il beneficio della sospensione condizionale della pena, oltre che nell'ipotesi, specificamente prevista dal terzo comma dell'articolo 444 c.p.p., di subordinazione dell'efficacia della richiesta alla sua concessione, può essere concesso soltanto allorquando la relativa domanda abbia formato oggetto della pattuizione intervenuta tra le parti. In tale ultima ipotesi, il giudice, ove non possa accogliere la domanda di concessione della sospensione, deve limitarsi a rigettare la stessa chiarendo le relative ragioni, non potendo disporre la prosecuzione del giudizio con il rito ordinario.

    Cass. pen., sez. VI, 29 novembre 1999, n. 3085 (c.c. 6 ottobre 1999), P.G. in proc. Della Penna G. (C.p.p., art. 444). [RV215784]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Impugnazioni - Ricorso per cassazione

Con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento può essere denunciata l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata dalle parti e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica del fatto è materia sottratta alla disponibilità di parte e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art 606, lett. b) cod. proc. pen.

    Cass. pen., sez. un., 28 aprile 2000, n. 5 (ud. 19 gennaio 2000), P.G. in proc. Neri. (C.p.p., art. 606, c.p.p., art. 444), in Arch. nuova proc. pen. 2000, 263. [RV215825]

@Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione - Per irregolare costituzione del Collegio arbitrale

L'impugnazione del lodo per irregolare costituzione del Collegio arbitrale presuppone che la relativa questione sia stata già posta in sede di giudizio dinanzi agli arbitri, con la conseguenza che la sua mancata deduzione in quella sede risulta del tutto ostativa alla proposizione, per la prima volta, della relativa eccezione quale motivo di impugnazione dinanzi alla Corte di appello.

    Cass. civ., sez. I, 11 dicembre 1999, n. 13866, Com. Mendicino c. Kostner. (C.p.c., art. 829). [RV532015]

@Assicurazione obbligatoria - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Sinistro anteriore alla L. n. 20/1991

La nuova disciplina introdotta dall'art. 19 della L. 9 gennaio 1991, n. 20, che modificato l'art. 21 della L. 24 dicembre 1969, n. 990 regola il fatto generatore del rapporto obbligatorio in base a presupposti diversi da quelli previsti dalla precedente disciplina, con la conseguenza che, in base al principio della irretroattività della legge (art. 11 preleggi) la persona che abbia subito lesioni personali in conseguenza di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato verificatosi prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 20 del 1991, non ha diritto ad alcun risarcimento da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada, qualora le lesioniPage 874 abbiano causato una inabilità temporanea inferiore a 90 giorni oppure una invalidità permanente inferiore al 20%.

    Cass. civ., sez. III, 17 dicembre 1999, n. 14241, Soc. Nuova MAA Ass. c. Gherardi. (L. 9 gennaio 1991, n. 20, art. 19; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 21), in questa Rivista 2000, 310. [RV532328]

@Assicurazione obbligatoria - Garanzia assicurativa - Gare e competizioni sportive

L'assicurazione contro i rischi della responsabilità civile, stipulata dall'ente organizzatore di una gara motociclistica, copre anche la responsabilità derivante dai danni commessi dagli arbitri e dagli ufficiali di gara. Questi ultimi pertanto, in qualità di «soggetti assicurati», non possono beneficiare dell'assicurazione per i danni da essi stessi subiti, ai sensi dell'art. 4 legge 24 dicembre 1969 n. 990, nella formulazione anteriore alla modifica operata dalla legge 19 febbraio 1992 n. 142.

    Cass. civ., sez. III, 1 dicembre 1999, n. 13366, Soc. Assicurazioni Generali c. Cavagnaro ed altri. (C.c., art. 2054; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 3; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 4), in questa Rivista 2000, 680. [RV531720]

@Avvocato - Giudizi disciplinari - Procedimento - Convocazione

Nel procedimento disciplinare nei confronti degli avvocati, nonostante il carattere amministrativo della fase davanti al consiglio dell'ordine, la lacuna dell'art. 45 del R.D.L. n. 1578 del 1933 che, nel prevedere la citazione dell'incolpato a comparire davanti a tale organo, non contiene la disciplina degli eventuali impedimenti, è colmabile analogicamente mediante la disciplina del codice di procedura penale relativa alla comparizione dell'imputato al dibattimento penale, del quale è previsto il rinvio in caso di assenza dell'imputato dovuta ad «assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento» (art. 486, primo comma, c.p.p.). Le valutazioni circa la sussistenza di un siffatto impedimento, compiute dal consiglio nazionale forense in sede di impugnazione della decisione del consiglio dell'ordine, rappresentano un apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione ove correttamente motivate. (Nella specie, con la decisione confermata dalla S.C., era stato ritenuto inidoneo a provare l'assoluta impossibilità a comparire un certificato medico contenente una diagnosi generica di sindrome influenzale, tale da rendere soggettiva la correlata attestazione circa la necessità di tre giorni di riposo).

    Cass. civ., sez. un., 21 dicembre 1999, n. 919, Denaro c. Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Catania. (R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 45; c.p.c., art. 360). [RV532401]

@Avvocato - Giudizi disciplinari - Procedimento - Costituzione del Consiglio dell'Ordine

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il consiglio dell'ordine non può ritenersi regolarmente costituito non solo quando, come previsto dall'art. 43 R.D. n. 37 del 1934, non sia...

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