Massimario

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giur
Rivista penale 10/2015
LEGITTIMITÀ
Nella motivazione della citata pronuncia le Sezioni
Unite hanno evidenziato in modo netto che è errato valo-
rizzare esclusivamente l’interpretazione letterale dell’art.
70, comma 2, c.p.¸ e chiarito che la recidiva deve ritenersi,
a tutti gli effetti, una circostanza aggravante.
L’ordito logico della ricostruzione proposta dal Supre-
mo Consesso muove da un’attenta lettura delle linee logi-
co-sistematiche che connotano e dentro le quali si iscrive
la previsione nel nostro sistema delle circostanze, e si ar-
ticola attraverso i seguenti passaggi.
Le circostanze costituiscono lo strumento giuridico
attraverso il quale il legislatore provvede ad adeguare la
risposta sanzionatoria alla variabile gravità di fatti cri-
minosi già tipici, correlata alla sussistenza di ulteriori
elementi, predeterminati dal legislatore in via generale
ed astratta attraverso la previsione legale delle singole e
molteplici situazioni circostanziali.
Valutate in un’ottica sostanziale le circostanze rappre-
sentano altrettanti elementi capaci di incidere sulla gra-
vità del fatto o sulla intensità della capacità criminale del
soggetto e assolvono alla funzione di adeguare la risposta
sanzionatoria alla gravità del reato, che può dipendere
dalla presenza di elementi signif‌icativi, diversi e ulteriori
rispetto a quelli essenziali.
I criteri di classif‌icazione delle circostanze sono pluri-
mi a seconda che si abbia riguardo ai contenuti, alle moda-
lità di previsione legislativa, agli effetti applicativi.
Sotto il primo prof‌ilo viene in rilievo la distinzione tra
circostanze oggettive e circostanze soggettive, le cui rispet-
tive nozioni sono contenute nell’art. 70 c.p. che, al secondo
comma, qualif‌ica come circostanze inerenti alla persona del
colpevole l’imputabilità e la recidiva. Nel testo originario
del codice tale distinzione assumeva rilievo, atteso che, in
quel contesto giuridico, si estendevano ai correi non soltan-
to le circostanze oggettive, ma anche quelle soggettive che
avessero in concreto facilitato la consumazione del reato.
La recidiva, in quanto circostanza inerente alla persona
del colpevole, era sottratta al giudizio di valenza. L’art. 118
c.p., a seguito delle modif‌iche operate dalla legge 7 febbraio
1990, n. 19, non rinvia più, invece, alla distinzione tra circo-
stanze oggettive e soggettive, limitandosi ad elencare una
serie di circostanze di chiara matrice soggettiva operanti
unicamente nei confronti della persona a cui ineriscono.
Alla luce del mutato quadro normativo di riferimen-
to, pertanto, l’unico signif‌icato normativo dell’art. 70 c.p.
risiede nell’univoca inclusione delle cause che diminu-
iscono o aumentano l’imputabilità e della recidiva nella
categoria delle circostanze del reato, con conseguente as-
soggettamento alla disciplina prevista per queste ultime.
Non è appagante - sostengono le Sezioni Unite - l’e-
sclusiva valorizzazione del dato letterale dell’art. 70 c.p.
per ricostruire la natura della recidiva, in quanto non è
conforme ai principi generali di un moderno diritto penale
espressivo dei valori enunciati dalla Carta fondamentale
una concezione della recidiva quale status soggettivo cor-
relato al solo dato formale della ricaduta nel reato dopo
una previa condanna passata in giudicato che formi ogget-
to di mero riconoscimento da parte del giudice, chiamato
soltanto a verif‌icare la correttezza della sua.
La recidiva è, piuttosto, una circostanza pertinente al
reato che richiede un accertamento, nel caso concreto,
della relazione qualif‌icata tra lo status e il fatto che deve
risultare sintomatico, in relazione alla tipologia dei reati
pregressi e all’epoca della loro consumazione, sia sul piano
della colpevolezza che su quello della pericolosità sociale.
Si consacra così, sulla scorta di argomentazioni molto
persuasive e lineari, "la piena adesione alla concezione
della recidiva quale circostanza aggravante", con un evi-
dente, netto superamento dell’indirizzo tradizionale.
3. Il "passo indietro" della Cassazione con la pronunzia
in commento
La sentenza Indelicato non si è limitata a delineare con-
torni e natura dell’istituto della recidiva, ma in un passaggio
motivazionale, (§ 3.7. del Considerato in diritto) ha affron-
tato espressamente la tematica in esame affermando che,
sulla base dei principi sopra esposti, poteva dirsi "def‌initi-
vamente superato l’orientamento interpretativo espresso
da una precedente decisione" delle stesse Sezioni Unite (la
citata sentenza Paolini) che, "pronunziandosi in tema di
procedibilità d’uff‌icio del delitto di truffa, aveva qualif‌icato
la recidiva come circostanza aggravante sui generis". "Essa,
infatti, dilatando il richiamo alla personalità dell’agente
oltre i limiti di immediata e diretta rilevanza per la valuta-
zione dello specif‌ico episodio, mal si concilia con un diritto
penale del fatto, rispettoso del principio di colpevolezza
fondato sulla valutazione della condotta posta in essere dal
soggetto nella sua correlazione con l’autore di essa".
La sentenza in commento non sembra cogliere l’assi-
st contenuto nelle suesposte argomentazioni e, non solo
richiama gli assunti della sentenza Paolini, ma si spin-
ge a sostenere che essi sarebbero addirittura rafforzati
dalle "più recenti disposizioni dettate dalla legge n. 251
del 2005, le quali hanno acuito i connotati personalistici
della recidiva, rendendone ancor più peculiare il relativo
regime". E giunge alla conclusione che "il richiamo che
dunque compare nell’art. 640 c.p., comma 3 alle circo-
stanze aggravanti previste allo stesso articolo o ad altre
circostanze aggravanti, non può che essere interpretato -
proprio agli effetti della procedibilità - nel senso di esclu-
dere da questo novero una circostanza, come la recidiva,
senz’altro speciale rispetto a quelle che, ordinariamente,
sono chiamate a qualif‌icare in termini di maggior disvalo-
re il fatto reato, sul che si radica la logica della procedibi-
lità ex off‌icio del delitto di truffa.
D’altra parte - aggiunge la Corte - il carattere ordina-
riamente facoltativo che continua a contraddistinguere
la recidiva induce a concludere nel senso che una siffatta
"circostanza" mal si presti a giustif‌icare (sul piano non
soltanto logico ma anche sistematico) la trasformazione
della procedibilità in quella off‌iciosa.

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