Massimario

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine163-165

Page 163

I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione

@Assicurazione obbligatoria

Risarcimento danni – Azione nei confronti del proprietario del veicolo danneggiante e dell’assicuratore di questo, entrambi stranieri

In tema di assicurazione obbligatoria per i sinistri stradali, nel caso in cui il danneggiato abbia promosso azione di responsabilità aquiliana ai sensi dell’articolo 2054 cod. civ. nei confronti del proprietario del veicolo danneggiante e dell’assicuratore di questo, entrambi stranieri, senza esercitare l’azione diretta nei confronti dell’Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.) prevista dall’articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dall’articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 242 - “ratione temporis” vigente - , sussiste nullità radicale del procedimento e della sentenza qualora l’atto di citazione sia stato notificato ai suddetti convenuti nel domicilio legale dell’U.C.I., invece che a norma dell’art. 142 cod. proc. civ.. La notificazione in tal modo eseguita, poiché indirizzata in altro luogo, che nessuna relazione ha con i destinatari dell’atto, deve, infatti, ritenersi inesistente e come tale inidonea ad instaurare un valido rapporto processuale tra le parti. F Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2009, n. 3547, Hdi Privat Versicherung Ag ed altro c. Apm Az. Perugina Mobilità (C.c., art. 2043; c.c., art. 2054; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 6; L. 7 agosto 1990, n. 242, art. 1; c.p.c., art. 142; c.p.c., art. 161). [RV606979]

Risarcimento danni – Azione risarcitoria esperita nei confronti dell’assicuratore e del responsabile assicurato

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, qualora il danneggiato evochi in giudizio l’assicuratore ed il responsabile assicurato proponendo domande risarcitorie nei confronti di entrambi, le domande medesime si trovano in rapporto di connessione e dipendenza reciproche, trovando entrambe presupposti comuni nell’accertamento della responsabilità dell’assicurato, con la conseguenza che l’impugnazione della sentenza per un capo attinente a detti presupposti comuni, da qualunque parte ed in confronto di qualsiasi parte proposta, impedisce il passaggio in giudicato dell’intera pronuncia con riguardo a tutti i litisconsorti. F Cass. civ., sez. III, 10 marzo 2009, n. 5737, Brunazzo c. Sai Spa ed altri (C.c., art. 2909; c.p.c., art. 102; c.p.c., art. 324; c.p.c., art. 331; c.p.c., art. 334; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18). [RV606872]

Risarcimento del danno – Procedimenti concorsuali a carico dell’assicuratore (effetti)

Il principio secondo cui la notificazione della sentenza, effettuata dalla parte vittoriosa nei confronti di quella soccombente, fa decorrere anche nei confronti di tutte le altre il termine breve per impugnare di cui all’art. 325 cod. proc. civ., trova applicazione quando tale notifica abbia luogo nei confronti di soggetti che rivestano la qualità di parte del processo. Di tale qualità è priva l’impresa designata di cui all’art. 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, alla quale la vittima di un sinistro stradale, dopo la messa in liquidazione coatta amministrativa dell’assicuratore “in bonis” originariamente convenuto con l’azione diretta, abbia notificato l’atto di pendenza della lite previsto dall’art. 25 della stessa legge, non seguito da un intervento volontario in causa della suddetta impresa designata. In tal caso, pertanto, l’eventuale notificazione della sentenza all’impresa designata non fa decorrere per il danneggiato il termine breve per impugnare la decisione nei confronti delle altre parti. F Cass. civ., sez. III, 10 marzo 2009, n. 5761, Alpi Assicurazioni Spa In Lca c. Coppola ed altri (C.p.c., art. 325; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 20; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 25). [RV607050]

@Comunione dei diritti reali

Condominio negli edifici – Amministratore – Apertura di accessi nel cortile comune per la rimessa di autovetture

L’amministratore di un condominio non è legittimato, senza autorizzazione dell’assemblea, all’esperimento di azioni reali contro i singoli condomini o contro terzi dirette ad ottenere statuizioni relative alla titolarità o al contenuto di diritti su cose e parti dell’edificio, a meno che non rientrino nel novero degli atti meramente conservativi. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza che aveva riconosciuto tale legittimazione in relazione all’azione proposta nei confronti di uno dei proprietari che aveva aperto accessi nel cortile comune ai fini della rimessa di autovetture, in quanto tale azione, secondo la S.C., avrebbe inciso sulla condizione di un bene...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT