LEGGE 7 agosto 1990, n. 242 - Disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione nel territorio della Repubblica dei veicoli a motore e dei natanti immatricolati o registrati in Stati esteri

Coming into Force04 Settembre 1990
End of Effective Date31 Dicembre 2005
Published date20 Agosto 1990
Enactment Date07 Agosto 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/08/20/090G0295/CONSOLIDATED/20051013
Official Gazette PublicationGU n.193 del 20-08-1990
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. L'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 6. - 1. Per i veicoli e i natanti di cui agli articoli 1 e 2, immatricolati o registrati in Stati esteri e che circolino temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, deve essere assolto per la durata della permanenza in Italia l'obbligo di assicurazione.

  2. Per i natanti l'obbligo di assicurazione e' assolto con la stipula di un contratto di assicurazione ai sensi della presente legge o ai sensi degli articoli da 6 a 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, ovvero quando l'utente sia in possesso di certificato internazionale di assicurazione rilasciato da apposito ente costituito all'estero, attestante l'esistenza di assicurazione per la responsabilita' civile per i danni cagionati ed accettato dal corrispondente ente costituito in Italia, che:

    1. si assuma di provvedere alla liquidazione dei danni cagionati in Italia, garantendone il pagamento agli aventi diritto o nei limiti e nelle forme stabiliti dalla presente legge o, eventualmente, nei limiti dei maggiori massimali previsti dalla polizza di assicurazione alla quale si riferisce il certificato internazionale;

    2. sia riconosciuto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne approva lo statuto con proprio decreto.

  3. Per i veicoli a motore l'obbligo di cui al comma 1 e' assolto mediante contratto di assicurazione stipulato ai sensi della presente legge o secondo le modalita' stabilite con l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e concernente la responsabilita' civile derivante dalla circolazione del veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri della Comunita' economica europea, alle condizioni e fino ai limiti di somma stabiliti dalla legislazione in vigore in ciascuno di essi.

  4. L'obbligo di cui al comma 1 si considera altresi' assolto per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata:

    1. da uno degli altri Stati membri della Comunita' economica europea...

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