Massimario
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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2014
Massimario
Assicurazione obbligatoria
■ Fondo di garanzia per le vittime della strada – Sinistro
causato da veicolo o natante non identificato – Denuncia
o omessa denuncia all’autorità competente – Decisività ai
fini della prova – Esclusione.
Nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato,
l’omessa denuncia dell’accaduto all’autorità di polizia od inqui-
rente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risar-
cimento proposta, ai sensi dell’art. 19 della legge 24 dicembre
1969, n. 990, nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di
Garanzia per le vittime della strada; allo stesso modo, la pre-
sentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé
stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz’altro accaduto. En-
trambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri
indizi dell’effettivo avveramento del sinistro. F Cass. civ., sez. III,
2 settembre 2013, n. 20066, Anselmo c. Generali Ass. Spa (c.c.,
art. 2697; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19). [RV627683]
■ Risarcimento danni – Danni alle cose – Danneggiati
esclusi – Coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini
dell’assicurato – Fattispecie relativa all’art. 4, comma 2,
lett. b), L. n. 990/1969, appplicabile “ratione temporis”.
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l’art. 4, comma
2, lett. b), della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come sostitui-
to dall’art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, applicabile
“ratione temporis”, indica, limitatamente ai danni alle cose, i
soggetti che non sono considerati terzi e che, di conseguenza,
ove danneggiati in un incidente stradale imputabile al condu-
cente del veicolo, non possono fruire dei benefici assicurativi,
individuandoli nel coniuge, negli ascendenti e nei discendenti
del conducente stesso, anche se non conviventi o a suo carico,
posto che la convivenza e il mantenimento sono dalla norma
riferiti unicamente agli affiliati del conducente e agli altri suoi
parenti ed affini fino al terzo grado . F Cass. civ., sez. III, 28 ago-
sto 2013, n. 19796, Cassaro c. Allianz SpA (l. 24 dicembre 1969,
n. 990, art. 4; l. 19 febbraio 1992, n. 142, art. 28). [RV628068]
■ Risarcimento danni – Persone trasportate – Danno alla
persona – Risarcimento a carico del proprio assicuratore
– Spettanza – Fondamento – Conseguenze.
In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, alla luce del-
la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea
(sentenza 1° dicembre 2011, Churchill Insurance/Wilkinson),
secondo il principio solidaristico “vulneratus ante omnia refi-
ciendus”, il proprietario trasportato ha diritto, nei confronti del
suo assicuratore, al risarcimento del danno alla persona causa-
to dalla circolazione non illegale del mezzo, essendo irrilevante
ogni vicenda normativa interna e nullo ogni patto che condi-
zioni la copertura del trasportato all’identità del conducente
(“clausola di guida esclusiva”). F Cass. civ., sez. III, 30 agosto
2013, n. 19963, Rubin c. Ras Assic. Spa ed altro (c.c., art. 2054).
[RV627862]
Circostanze del reato
■ Attenuanti – Attenuante della particolare tenuità del
fatto – In ipotesi di reato continuato – Valutazione – Para-
metro – Considerazione della vicenda nel suo complesso
– Legittimità – Fattispecie in tema di appropriazione da
parte del comandante dei vigili urbani dei proventi delle
infrazioni stradali.
In tema di reati contro la P.A., è legittimo da parte del giudice,
nel concedere l’attenuante speciale prevista dall’art. 323 bis c.
p. p., valutare, nell’ipotesi di reato continuato, la vicenda nel
suo complesso e non solo con riferimento all’entità della viola-
zione più grave, autonomamente considerata. (Fattispecie nella
quale la Corte ha ritenuto legittimo il diniego dell’attenuante in
un caso di appropriazione multipla e continuata, da parte del
comandante dei vigili urbani, dei proventi delle infrazioni stra-
dali). F Cass. pen., sez. VI, 18 luglio 2013, n. 30821 (ud. 18 aprile
2013), Moretto (c.p., art. 314; c.p., art. 323 bis). [RV256291]
Depenalizzazione
■ Accertamento delle violazioni amministrative – poteri
della Polizia municipale – Contestazione delle violazioni
al c.d.s. – Ammissibilità.
La polizia municipale, avendo il potere di identificare i respon-
sabili delle infrazioni al codice della strada, può anche ferma-
re i trasgressori, al fine di procedere alla contestazione delle
eventuali violazioni del medesimo codice della strada. (In ap-
plicazione del principio, la Corte ha riconosciuto la scriminante
dell’adempimento del dovere ad un vigile urbano imputato di
lesioni colpose cagionate trattenendo un velocipede, al fine di
poter contestare al titolare dello stesso, che provava ad allon-
tanarsi, un’infrazione al codice stradale). F Cass. pen., sez. IV,
9 maggio 2013, n. 20118 (ud. 5 febbraio 2013), Lo Presti ed altri
(c.p.p., art. 55; nuovo c.s., art. 12; c.p., art. 51). [RV256409]
■ Applicazione delle sanzioni – Cartella esattoriale – Vio-
lazioni del Codice della strada – Opposizione – Termine
– Individuazione.
In materia di violazioni del codice della strada, l’opposizione
con cui si deduca l’illegittimità della cartella esattoriale per san-
zione amministrativa a ragione dell’omessa notifica del verbale
di contestazione della violazione non è soggetta al termine di
trenta giorni stabilito dall’art. 22 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, ma al termine di sessanta giorni previsto dall’art. 204 bis
cod. strada, atteso che, quando è mancata la contestazione della
violazione, l’impugnazione della cartella esattoriale ha funzione
“recuperatoria”, in consonanza ai valori costituzionali dell’effet-
tività della tutela giurisdizionale e dell’uguaglianza, tenuto con-
to che al ricorrente viene, in tal modo, restituita la medesima
posizione giuridica che avrebbe avuto se il verbale di contesta-
zione gli fosse stato a suo tempo notificato. F Cass. civ., sez. VI,
13 settembre 2013, n. 21043, Soardo Associati Srl c. Prefettura
Genova Ufficio Territoriale Governo ed altro (l. 24 novembre
1981, n. 689, art. 22; nuovo c.s., art. 204 bis). [RV627836]
Guida in stato di ebbrezza
■ Accertamento – Modalità – Alcoltest – Intervallo tem-
porale tra la condotta di guida incriminata e l’esecuzione
dell’alcoltest – Irrilevanza.
In tema di guida in stato di ebbrezza, il decorso di un intervallo
temporale tra la condotta di guida incriminata e l’esecuzione del
test alcolimetrico è inevitabile e non incide sulla validità del ri-
levamento alcolemico. (Fattispecie nella quale, dal momento in
cui l’imputato si trovava alla guida e quello di esecuzione delle
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