Istituzione di una marca a due sezioni per diritti di cancelleria del valore di L. 1.500

IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 59, recante modificazioni ai servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili; Vista la legge 21 febbraio 1989, n. 99, recante nuove norme per la semplificazione della riscossione dei diritti di cancelleria, che, tra l'altro, prevede l'utilizzazione in via esclusiva di marche a madre e figlia quando viene richiesta copia di atto originale ovvero certificazione, e fissa, alle tabelle A e B, gli importi dei diritti da corrispondere per il rilascio delle copie e delle certificazioni; Vista la legge 10 ottobre 1996, n. 525, recante norme in materia di personale amministrativo del Ministero di grazia e giustizia e delle magistrature speciali, che all'art. 3, comma 1, lettera b), prevede l'aumento dei diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato; Ritenuto necessario provvedere all'istituzione di un'apposita marca a doppia sezione da L. 1.500 per la corresponsione dei diritti di copia e di rilascio per copia senza certificazione di conformita' e determinarne la forma, il valore e gli altri caratteri distintivi;

Decreta: Art.1.

  1. E' istituita la marca a doppia sezione per diritti di cancelleria nel valore di L. 1.500 (millecinquecento).

    Art. 2.

  2. La marca di cui all'articolo precedente e' stampata su carta filigranata.

  3. Il formato della marca (due sezioni) e' di mm 60 times40, mentre il formato di ciascuna delle due sezioni e' di mm 30 times40.

  4. La filigrana e' formata da stelle distese a tappeto su tutto il foglio.

  5. La perforazione e' di 13 times14.

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