Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.

547, recante ´Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoroª; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.

577, recante ´Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendioª; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.

246, recante ´Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzioneª; Visto il decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626, recante ´Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoroª; Visto il decreto legislativo del 19 marzo 1996, n. 242, recante ´Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoroª; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, recante ´Regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59ª; Visto il decreto interministeriale 10 marzo 1998, recante ´Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoroª; Visto il proprio decreto 4 maggio 1998, recante ´Disposizioni relative alle modalita' di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonche' all'uniformita' dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei Vigili del fuocoª; Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, nella riunione n. 261 del 9 aprile 2003; Considerato che i dispositivi di apertura manuale posti sulle porte installate lungo le vie di esodo delle opere soggette al rispetto del requisito essenziale n. 2 ´Sicurezza in caso di incendioª devono essere conformi a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246; Ritenuta la necessita' di provvedere all'emanazione di norme e criteri per l'installazione e la manutenzione dei dispositivi antipanico e dei dispositivi per le uscite di emergenza...

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