Mandato di arresto europeo e gravi indizi di colpevolezza nelle prime pronunce della suprema corte di cassazione: brevi note a margine della sentenza 37649/05

AutorePulito Lorenzo
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@1. Le conclusioni della Corte: l'interpretazione ´abrogativa europeizzanteª

La legge n. 69/05, all'art. 17 comma 4, prevede espressamente che ´In assenza di cause ostative la corte di appello pronunzia sentenza con cui dispone la consegna della persona ricercata se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condannaª.

Prescindendo dall'ultima ipotesi, l'analisi de qua si incentra sui casi in cui il mandato di arresto sia emesso in forza di un titolo provvisorio 1, rispetto ai quali, quindi, le esigenze di tutela e garanzia dovrebbero essere più marcate venendo in considerazione le posizioni di persone semplicemente indagate, per evidenziare come il dato letterale della legge sia stato in effetti ´superatoª da una interpretazione giurisprudenziale che nega che la corte di appello sia tenuta a compiere una valutazione sostanziale circa la sussistenza e la gravità del compendio indiziario sottostante al mandato, spettandole in merito solo una valutazione di tipo formale 2.

La problematica de qua è stata fatta oggetto di tre significativi interventi della S.C. (che occorre richiamare), l'ultimo dei quali risulta essere la sentenza in commento.

Nel primo intervento, la Corte (con la sentenza n. 33642 del 13 settembre 2005, depositata il 14 settembre 2005) 3 ha affermato che non compete alla autorità giudiziaria di esecuzione la valutazione della gravità degli indizi su cui si fonda il provvedimento cautelare straniero... alla quale spetta solo controllare che sussista la motivazione in ordine al provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso (art. 18 lett. t) ed alle esigenze cautelari che si assumono sussistenti, nonché in ordine alle fonti di prova su cui è basato il mandato, ma non anche... una nuova pregnante valutazione di tali fonti analoga a quella spettante nell'ordinamento interno al tribunale del riesame. Ciò costituirebbe un passo indietro rispetto addirittura al procedimento estradizionale e sarebbe comunque impedito dalla mancanza degli atti del procedimento... Si deve quindi ritenere che il controllo affidato all'autorità giudiziaria di esecuzione sia limitato alla sussistenza della motivazione, dovendo il mandato essere fornito di argomentazioni adeguate e controllabiliª 4.

Con il secondo intervento, in ordine di tempo, la sentenza emessa dalla sezione VI, in data 23 settembre 2005, n. 34355, Petre 5, oltre a reiterarsi il richiamo alla giurisprudenza in tema di estradizione (´la nuova legge, poiché attuativa della decisione quadro, non può essere interpretata nel senso che abbia inteso prescrivere un controllo da parte dell'A.G. richiesta più penetrante rispetto a quello previsto dalla Convenzione europea di estradizioneª), si è precisato come in materia non possa prescindersi dai gravi indizi di colpevolezza, ma (come già affermato quanto all'istituto della estradizione) esisterebbe una presunzione in ordine alla loro sussistenza che esonererebbe l'A.G. italiana dal valutarli autonomamente 6.

Con la pronunzia in commento, da ultimo, si è delineato ulteriormente l'orientamento assunto dalla Suprema Corte e sono state ribadite le linee interpretative già tracciate dalla sentenza Petre, secondo cui: a) nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria italiana deve limitarsi a verificare che il mandato sia fondato su un compendio indiziario che l'autorità giudiziaria emittente ha ritenuto seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna; b) in relazione alla motivazione del mandato d'arresto, l'autorità giudiziaria italiana deve limitarsi a controllare che l'autorità emit-Page 446 tente abbia dato ´ragioneª del mandato, anche attraverso la puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico della persona di cui si chiede la consegna, dovendo escludersi che debba farsi riferimento al concetto di motivazione derivante dalla tradizione giuridica italiana, cioè ad una esposizione logico-argomentativa del significato e delle implicazioni del materiale probatorio.

Già da questa sommaria enunciazione ci si rende conto di quanto i principi giurisprudenziali espressi sino a questo momento sul tema siano distanti dall'enunciato positivo della norma di cui all'art. 17 comma 4, tanto che si è parlato di interpretazione abrogatrice 7 (sia pure giustificata dalla volontà di adeguarsi alla logica dell'istituto del mandato di arresto europeo, fondata sulla reciproca fiducia tra i sistemi giudiziari europei, tale da non ammettere intralci o contrasti di sorta), dovendo invece interpretarsi la formula di cui al richiamato art. 17 comma 4, secondo il senso proprio delle parole ovvero nel senso della necessità di una valutazione autonoma da parte della corte di appello circa la sussistenza della gravità del compendio indiziario.

È del tutto comprensibile, allora, come possono nutrirsi alcuni dubbi e perplessità sulla soluzione del problema adottata dalla Suprema Corte, stante altresì la presenza di molteplici indici della chiara volontà del legislatore (si rimanda alle accese discussioni in aula) 8, sia pure combattuta tra le opposte esigenze di salvaguardia dei diritti costituzionalmente garantiti e rispetto dell'impegno di adeguarsi ai principi ed alla logica della decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 -2002/584/GAI 9.

@2. La natura della decisione quadro non consente interpretazioni non costituzionalmente orientate

A questo punto, poiché è stato messo in discussione il corretto esercizio da parte della Suprema Corte della propria funzione nomofilattica, occorre comprendere se tale scelta possa essere effettivamente giustificabile in ragione della esistenza di un obbligo e/o dovere di adeguare in materia l'interpretazione della normativa italiana di attuazione ai principi ed agli scopi comunitari.

La risposta al quesito sembra essere negativa. Preliminarmente, occorre ricordare che, esulando la materia penale e processual-penalistica dall'ambito delle competenze di normazione comunitaria, essa è rimasta affidata alle decisioni quadro, che sono intese intergovernative, prive di efficacia diretta, che vincolano gli Stati nel fine, lasciando impregiudicata da parte loro la adozione degli strumenti ritenuti più opportuni per il raggiungimento di quel fine.

Anche per questo il mandato di arresto europeo (in seguito anche mae), presuppone a monte un provvedimento giudiziario di diritto interno dello Stato emittente ed, a valle, un provvedimento dello Stato richiesto.

La necessità di quest'ultimo, rendendo insostenibile la tesi di una efficacia diretta dal mae, comporta che il ridetto provvedimento non possa essere ´a contenuto vincolato, ma può e deve corrispondere ai presupposti, ai requisiti, alle garanzie ed ai controlli autonomamente previsti dalla legge interna dello Stato di esecuzioneª 10.

Sotto altro profilo, che potremmo definire interpretativo per distinguerlo da quello dell'efficacia di cui si è accennato poc'anzi, occorre ricordare che in caso di inadempimento da parte di uno Stato membro degli obblighi derivanti dalla decisione quadro, non vi sarebbe possibilità di procedura di infrazione davanti alla Corte di giustizia e l'unica ´sanzioneª per il singolo Stato sarebbe la pubblicità negativa ad esso derivante dall'obbligo di comunicazione alla Commissione dei provvedimenti di attuazione per la suar elazione al Parlamento ed al Consiglio, comunicazione che aprirebbe il dibattito fra Stati. Ma, diversamente, essendo la decisione comunque un atto vincolante, potrebbe essere fatta valere dal giudice nazionale a livello di interpretazione conformeª 11.

A quest'ultimo proposito è imprescindibile il riferimento alla storica sentenza Pupino 12.

Pur con essa esprimendo il principio secondo cui i giudici nazionali dovrebbero applicare il diritto interno conformandosi alle decisioni quadro e quindi rispettare un atto giuridico della interpretazione conforme alla decisione quadro con i principi fondamentali dell'ordinamento dello Stato membro interessato, senza che quindi ´il principio di interpretazione conforme possa servire da fondamento a una interpretazione contra legem del diritto nazionaleª.

Invero, il concetto non è nuovo, tanto che la stessa decisione quadro al dodicesimo considerando precisa che: ´la presente decisione quadro non osta a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo...ª.

Del resto anche la Corte costituzionale ha più volte chiarito che la prevalenza delle norme comunitarie su quelle nazionali si arresta quando le dette norme siano in contrasto con i principi fondamentali della Carta costituzionale 13.

Occorrerà insomma stabilire se, nella fattispecie, l'interpretazione conforme non si ponga in contrasto con i valori fondamentali costituzionalmente garantiti, nel cui caso non vi sarebbe alcun obbligo di adottare una interpretazione in linea con la decisione quadro.

Il fatto è che la interpretazione della Suprema Corte della previsione di cui all'art. 17 comma 4, in merito ai gravi indizi ed alla sufficienza di un controllo formale circa la loro sussistenza, sembra porsi in contrasto con la nostra Costituzione, così come in contrasto con essa sembra porsi per taluni aspetti la stessa disciplina attuativa italiana della decisione quadro europea in tema di mae, secondo la opinione di illustri giuristi 14, che hanno evidenziato una lunga serie di possibili violazioni dei principi fondamentali della Costituzione...

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