LEGGE 22 aprile 2005, n. 69 - Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri

Coming into Force14 Maggio 2005
Enactment Date22 Aprile 2005
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2005/04/29/005G0081/CONSOLIDATED/20191018
Published date29 Aprile 2005
Official Gazette PublicationGU n.98 del 29-04-2005
TITOLO I DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: ART. 1. (Disposizioni di principio e definizioni).

  1. La presente legge attua, nell'ordinamento interno, le disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, di seguito denominata "decisione quadro", relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri dell'Unione europea nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonche' in tema di diritti di liberta' e del giusto processo.

  2. Il mandato d'arresto europeo e' una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dell'Unione europea, di seguito denominato "Stato membro di emissione", in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro, di seguito denominato "Stato membro di esecuzione", di una persona, al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della liberta' personale.

  3. L'Italia dara' esecuzione al mandato d'arresto europeo alle condizioni e con le modalita' stabilite dalla presente legge, sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato e' stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice, sia motivato, ovvero che la sentenza da eseguire sia irrevocabile.

  4. Le disposizioni della presente legge costituiscono un'attuazione dell'azione comune in materia di cooperazione giudiziaria penale, ai sensi degli articoli 31, paragrafo 1, lettere a) e b), e 34, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sull'Unione europea, e successive modificazioni.

Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: ART. 1. (Disposizioni di principio e definizioni).

  1. La presente legge attua, nell'ordinamento interno, le disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, di seguito denominata "decisione quadro", relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri dell'Unione europea nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonche' in tema di diritti di liberta' e del giusto processo.

  2. Il mandato d'arresto europeo e' una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dell'Unione europea, di seguito denominato "Stato membro di emissione", in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro, di seguito denominato "Stato membro di esecuzione", di una persona, al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della liberta' personale.

  3. L'Italia dara' esecuzione al mandato d'arresto europeo alle condizioni e con le modalita' stabilite dalla presente legge, sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato e' stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice, sia motivato, ovvero che la sentenza da eseguire sia irrevocabile.

  4. Le disposizioni della presente legge costituiscono un'attuazione dell'azione comune in materia di cooperazione giudiziaria penale, ai sensi degli articoli 31, paragrafo 1, lettere a) e b), e 34, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sull'Unione europea, e successive modificazioni.

((4-bis. Le disposizioni della presente legge costituiscono altresi' attuazione dell'Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, fatto a Vienna il 28 giugno 2006, relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia, Accordo che si applica nei limiti in cui le sue disposizioni non sono incompatibili con i principi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti e liberta' fondamentali.

4-ter. I riferimenti delle disposizioni della presente legge al "mandato d'arresto europeo" e allo "Stato membro" devono intendersi fatti, nell'ambito della procedura di consegna con l'Islanda o la Norvegia, rispettivamente, al "mandato di arresto" che costituisce l'oggetto dell'Accordo di cui al comma 4-bis e alla Repubblica d'Islanda o al Regno di Norvegia)).

Art 2.

ART. 2. (Garanzie costituzionali).

  1. In conformita' a quanto stabilito dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del Trattato sull'Unione europea e dal punto (12) dei consideranda del preambolo della decisione quadro, l'Italia dara' esecuzione al mandato d'arresto europeo nel rispetto dei seguenti diritti e principi stabiliti dai trattati internazionali e dalla Costituzione:

    1. i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, in particolare dall'articolo 5 (diritto alla liberta' e alla sicurezza) e dall'articolo 6 (diritto ad un processo equo), nonche' dai Protocolli addizionali alla Convenzione stessa;

    2. i principi e le regole contenuti nella Costituzione della Repubblica, attinenti al giusto processo, ivi compresi quelli relativi alla tutela della liberta' personale, anche in relazione al diritto di difesa e al principio di eguaglianza, nonche' quelli relativi alla responsabilita' penale e alla qualita' delle sanzioni penali.

  2. Per le finalita' di cui al comma 1, possono essere richieste idonee garanzie allo Stato membro di emissione.

  3. L'Italia rifiutera' la consegna dell'imputato o del condannato in caso di grave e persistente violazione, da parte dello Stato richiedente, dei principi di cui al comma 1, lettera a), constatata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi del punto (10) dei consideranda del preambolo della decisione quadro.

Art 3.

ART. 3. (Applicazione della riserva parlamentare).

  1. Le modifiche dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro sono sottoposte dal Governo a riserva parlamentare.

  2. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere i relativi progetti di modifica, unitamente ad una relazione con la quale illustra lo stato dei negoziati e l'impatto delle disposizioni sull'ordinamento italiano, chiedendo di esprimersi al riguardo.

  3. La pronuncia non favorevole della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica e' vincolante e non consente l'adesione dello Stato italiano alle modifiche proposte.

Art 3.

ART. 3. (Applicazione della riserva parlamentare).

  1. Le modifiche dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro sono sottoposte dal Governo a riserva parlamentare.

  2. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere i relativi progetti di modifica, unitamente ad una relazione con la quale illustra lo stato dei negoziati e l'impatto delle disposizioni sull'ordinamento italiano, chiedendo di esprimersi al riguardo.

3. La pronuncia non favorevole della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica e' vincolante per il Governo.

Art 4.

ART. 4. (Autorita' centrale).

  1. In relazione alle disposizioni dell'articolo 7 della decisione quadro l'Italia designa come autorita' centrale per assistere le autorita' giudiziarie competenti il Ministro della giustizia.

  2. Spettano al Ministro della giustizia la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati d'arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa.

  3. Il Ministro della giustizia, se riceve un mandato d'arresto europeo da uno Stato membro di emissione, lo trasmette senza indugio all'autorita' giudiziaria territorialmente competente. Se riceve un mandato d'arresto europeo dall'autorita' giudiziaria italiana, lo trasmette senza indugio allo Stato membro di esecuzione.

  4. Nei limiti e con le modalita' previsti da accordi internazionali puo' essere consentita in condizioni di reciprocita' la corrispondenza diretta tra autorita' giudiziarie. In tal caso l'autorita' giudiziaria competente informa immediatamente il Ministro della giustizia della ricezione o dell'emissione di un mandato d'arresto europeo. Resta comunque ferma la competenza del Ministro della giustizia ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 23.

TITOLO II NORME DI RECEPIMENTO INTERNO
CAPO I PROCEDURA PASSIVA DI CONSEGNA
Art 5.

ART. 5. (Garanzia giurisdizionale).

  1. La consegna di un imputato o di un condannato all'estero non puo' essere concessa senza la decisione favorevole della corte di appello.

  2. La competenza a dare esecuzione a un mandato d'arresto europeo appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto l'imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento e' ricevuto dall'autorita' giudiziaria.

  3. Se la competenza non puo' essere determinata ai sensi del comma 2, e' competente la corte di appello di Roma.

  4. Quando uno stesso fatto e' oggetto di mandati di arresto emessi contestualmente dall'autorita' giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea a carico di...

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