DECRETO 18 luglio 2011 - Riconoscimento, al sig. Chentouf Brahim, di titolo di studio estero abilitante all''esercizio in Italia della professione di avvocato. (11A11981)

IL DIRETTORE GENERALE

della giustizia civile

Vista l'istanza del sig. Chentouf Brahim, nato il 18 maggio 1971 a El Youssoufia (Marocco) cittadino marocchino, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato d. lgs. n. 286/98, a norma dell'articolo 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente Sig. Chentouf e' in possesso del titolo accademico Laurea in Giurisprudenza, conseguito presso 1' Universita' «Kadi Ayad» di Marrakech nella sessione giugno 1998;

Considerato che e' iscritto presso 1'«Ordine degli Avvocati di Tangeri» dal 29 gennaio 2003;

Considerato che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003 n. 191 (regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonche' della circostanza che il decreto in esame e' attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo 206/2007;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dalla richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali...

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