DECRETO 28 maggio 2003, n. 191 - Regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato

Coming into Force09 Agosto 2003
Published date25 Luglio 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2003/07/25/003G0216/ORIGINAL
Enactment Date28 Maggio 2003
Official Gazette PublicationGU n.171 del 25-07-2003
Articoli
Art 1.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE e IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, relativo ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni, e, in particolare, l'articolo 9, il quale prevede che, mediante decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sono emanate disposizioni e direttive generali volte a regolamentare le misure compensative previste per il riconoscimento dei titoli nell'ipotesi di formazione professionale sostanzialmente diversa da quella contemplata nell'ordinamento scolastico italiano;

Visto, in particolare, l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 115 del 1992, ove il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale per la professione di avvocato;

Vista la determinazione interlocutoria del Consiglio di Stato, presa dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 settembre 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 gennaio 2003;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 885-U.L.47/13-1 del 24 aprile 2003); A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. «decreto legislativo», il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

  2. «decreto ministeriale di riconoscimento», il decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

  3. «richiedente», il cittadino comunitario che domanda, ai fini dell'esercizio della professione forense in Italia, il riconoscimento del titolo rilasciato dal Paese di appartenenza attestante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio della professione.

Art 2.

Contenuto della prova attitudinale

  1. La prova attitudinale prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo ha luogo, almeno due volte l'anno, presso il Consiglio nazionale forense. L'esame, da svolgersi in lingua italiana, si articola nella prova scritta e nella prova orale, salvo quanto previsto dal comma 5.

  2. L'esame si svolge nel rispetto delle condizioni stabilite nel decreto ministeriale di riconoscimento e verte sulle materie ivi indicate, previa valutazione della formazione del richiedente. Il decreto di riconoscimento individua le materie di esame tra quelle elencate nell'allegato A al presente regolamento.

  3. La prova scritta consiste nello...

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