DECRETO 30 dicembre 1998, n.505 - Regolamento recante modificazione alla disciplina relativa al limite di eta' per l'accesso al profilo di vigile dell'area operativa-tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 5 dicembre 1988, n. 521, e in particolare l'art. 11 contenente modifiche a requisiti richiesti tra l'altro per l'accesso al profilo di vigile del fuoco; Visto il comma 1 del richiamato articolo 11 il quale stabilisce che per "l'ammissione ai concorsi a posti di vigile del fuoco il limite di eta', comprensivo di tutte le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni, e' fissato in anni 30"; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e in particolare l'articolo 3, comma 6, il quale stabilisce che "la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione"; Visto il parere del Consiglio di Stato n. 492 - sezione I del 15 luglio 1998 relativo al quesito posto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in merito all'applicazione del richiamato articolo 3, comma 6, della legge n.

127/1997; Vista la circolare n. 9 del 26 agosto 1998 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica concernente: "Legge 15 maggio 1997, n. 127, articolo 3, comma 6 - Abolizione dei limiti di eta' per la partecipazione a concorsi pubblici"; Considerata la peculiare natura del servizio svolto dai vigili del fuoco; Considerato che i limiti di eta' previsti per il pensionamento del personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono inferiori a quelli stabiliti per la generalita' delle categorie del pubblico impiego; Ritenuto quindi necessario, anche alla stregua del citato parere della sezione I del Consiglio di Stato n. 492/1998 del 15 luglio 1998, confermare il limite massimo di eta' di 30 anni per l'accesso al profilo di vigile del fuoco; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.

400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 dicembre 1998; Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri; A d o t t a il seguente regolamento

Art. 1.

  1. Per l'ammissione ai concorsi a posti di vigile del fuoco il limite massimo di eta' e' fissato in anni trenta con esclusione di qualsiasi elevazione.

    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, deI testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse

    - Il testo dell'art. 11 della legge 5 dicembre 1988, n.

    521 (Misure di potenziamento delle forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), e' il seguente

    "Art. 11 (Modifiche ai requisiti richiesti per l'accesso alla carriera dei vigili del fuoco). - 1. Per...

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