Legittimità

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 7-8/2013
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 14 GIUGNO 2013, N. 26238
(UD. 19 MARZO 2013)
PRES. BRUSCO – EST. DOVERE – P.M. X (CONF.) – RIC. L.S.S. ED ALTRO
Appello penale y Sentenza y Motivazione y Rico-
struzione del fatto y Difformità rispetto a quella del
giudice di primo grado y Onere di tenere conto delle
valutazioni effettuate dallo stesso y Sussistenza y
Fattispecie in tema di investimento e successiva
morte di ciclista.
. Il giudice d’appello può pervenire ad una ricostruzio-
ne del fatto difforme da quella effettuata dal giudice di
primo grado, ma in tal caso, per non incorrere nel vizio
di motivazione, ha l’onere di tenere conto delle valuta-
zioni in proposito svolte da quest’ultimo e di indicare le
ragioni per le quali intende discostarsene. (Nella fatti-
specie, in tema di investimento e successiva morte di
ciclista, la S.C. ha ritenuto che la Corte di appello fosse
pervenuta all’assoluzione dell’imputato-investitore
attraverso affermazioni meramente congetturali non
poste a confronto con i dati di fatto evidenziati dal Tri-
bunale) (Mass. Redaz.) (c.p., art. 589; c.p.p., art. 605;
c.p.p., art. 606) (1)
(1) Principio ripreso da Cass. pen., sez. IV, 30 settembre 2008, Pena-
sa, in questa Rivista 2009, 221.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza emessa il 24 maggio 2011 la Corte di
Appello di Catania, in riforma della pronuncia di condan-
na di E.F. pronunciata dal Tribunale di Catania, sezione
distaccata di Giarre, per il reato di cui all’art. 589 c.p.,
assolveva l’imputato perché il fatto non costituisce reato.
In primo grado l’E. era stato ritenuto colpevole del-
l’omicidio colposo in danno di L.S.G. , per averlo investito
alla guida del proprio veicolo mentre la vittima utilizzava
una bicicletta percorrendo la strada nell’opposto senso di
marcia.
Ad avviso della Corte distrettuale, la ricostruzione ope-
rata dal primo giudice, secondo la quale il L.S. si immet-
teva in via dei (omissis) contromano con una bicicletta e
percorsi pochi metri veniva investito dall’E. che soprag-
giungeva dalla direzione opposta, non era condivisibile
nella parte in cui attribuiva a distrazione del guidatore
la causa dell’incidente. Osservava il Collegio territoriale
che su tale conclusione pesava l’incognita processuale sul
fatto che il L.S., al momento dell’incidente, conducesse a
mano la bicicletta oppure la montasse. Infatti, ad avviso
del giudice di secondo grado, se il L.S. spingeva la bici-
cletta il sinistro era da addebitare all’autista, che non si
era accorto del pedone; se invece la montava poiché il
percorso fatto era di pochi metri e quindi era stato svolto
in un tempo brevissimo, il ciclista aveva colto di sorpresa
il conducente dell’auto.
Il primo giudice aveva ritenuto che se anche il L.S. fos-
se stato alla guida del velocipede la velocità sarebbe stata
ridotta e quindi non in grado di sorprendere l’automobili-
sta.
La Corte di Appello dissentiva, sull’assunto che una
bicicletta, per quanto tenuta ad andatura moderata, deve
pur sempre muoversi ad una velocità maggiore di quella
del pedone. L’assenza di tracce di frenate non potevano
essere ricondotte con certezza alla distrazione dell’auti-
sta, potendo trovare giustif‌icazione nella repentina immis-
sione del L.S. in via dei (omissis) .
In conclusione la Corte distrettuale concludeva nel
senso di escludere che il L.S. conducesse la bicicletta a
mano, e ciò sulla base dei danni riportati dalla stessa, e che
il sinistro fosse accaduto perché il la vittima, immessasi
repentinamente in via dei (omissis) , aveva perso l’assetto
di marcia e, anche per l’istintiva manovra di riequilibrio,
aveva portato la bicicletta al centro della strada, venendo
così a collisione con l’autovettura.
2. Ricorrono per cassazione le costituite parti civili,
L.S.S. e L.S.A., a mezzo del difensore di f‌iducia. Con un
unico motivo deducono la violazione dell’art. 606, lett. e)
c.p.p..
Il Giudice di seconde cure avrebbe fondato il giudizio
su mere congetture, avendo optato per una ricostruzione
del sinistro che non trova addentellati nelle acquisizioni
processuali e che si fonda su circostanze meramente
ipotetiche, come quella della perdita di equilibrio del L.S.
mentre si trovava alla guida del proprio velocipede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è fondato.
3.1. Allorquando il giudice di seconde cure ritenga di
dover accedere a conclusioni difformi da quelle cui era
pervenuti il primo giudice egli è tenuto a motivare esau-
stivamente le ragioni della diversa ricostruzione. Come
è stato affermato da questa Corte, “in tema di motiva-
zione della sentenza, il giudice di appello che riformi la
decisione di condanna del giudice di primo grado, nella
specie pervenendo a una sentenza di assoluzione, non può
limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della
decisione impugnata, genericamente richiamata, delle
notazioni critiche di dissenso, essendo, invece, necessario
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che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probato-
rio vagliato dal primo giudice, considerando quello even-
tualmente sfuggito alla sua valutazione e quello ulterior-
mente acquisito per dare, riguardo alle parti della prima
sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura
motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni”
(Sez. IV, n. 35922 del 11 luglio 2012 - dep. 19 settembre
2012, p.c. in proc. Ingrassia, Rv. 254617).
Nel caso di specie, il Tribunale ha affermato la respon-
sabilità dell’E. ritenendo che dalla documentazione in atti
emergesse:
- che via dei (omissis) presentava una carreggiata
veramente ampia, con la possibilità per le auto di sostare
lungo il marciapiede;
- che il L.S., al momento dell’impatto, aveva certamen-
te completato la manovra di svolta, perché la bicicletta fu
rinvenuta a circa dieci metri dall’incrocio;
- che certamente il ciclista teneva la propria destra
e non occupava il centro della carreggiata (ancora dalla
posizione della bicicletta sulla strada);
- che la visuale di chi si avvicina all’incrocio con via
(omissis) era del tutto libera permettendo di scorgere chi
avesse fatto la svolta, a piedi o inforcando il velocipede.
Quindi, per il Tribunale, l’investimento del L.S. avven-
ne perché l’E. non regolò la velocità del proprio veicolo in
relazione all’ostacolo costituito dal ciclista. Concludendo
per l’indifferenza dell’alternativa conduzione della bici-
cletta a piedi o inforcandola, non risolta dall’istruttoria
dibattimentale.
A cospetto della descritta motivazione, la Corte di
Appello sostiene che il L.S. montava la bicicletta, attesa
l’entità del danno alla ruota anteriore della stessa; che la
mancanza di tracce di frenata sull’asfalto era dovuta alla
sorpresa dell’E. di fronte ad un ciclista che gli veniva in-
contro a velocità maggiore a quella di un pedone.
Ma per giustif‌icare l’impatto la Corte di Appello ha do-
vuto affermare che il ciclista dovette perdere l’equilibrio,
a causa della manovra di svolta. Si tratta di affermazione
meramente congetturale, posto che non essa non si pone
a confronto con i dati di fatto evidenziati dal Tribunale (e
sopra riassunti), rappresentandone quindi non il motivato
superamento ma la semplice, apodittica negazione. Nella
motivazione impugnata non si coglie alcuna considerazio-
ne -sia pure critica - delle valutazioni operate dal primo
giudice, con ciò risultando violato il principio per il quale
“il giudice d’appello può pervenire ad una ricostruzione
del fatto difforme da quella effettuata dal giudice di pri-
mo grado, ma in tal caso, per non incorrere nel vizio di
motivazione, ha l’onere di tenere conto delle valutazioni
in proposito svolte da quest’ultimo e di indicare le ragioni
per le quali intende discostarsene” (Sez. IV, n. 37094 del 7
luglio 2008 - dep. 30 settembre 2008, Penasa, Rv. 241024).
4. La sentenza impugnata, dalle sole parti civili, va
quindi annullata agli effetti civili, con rinvio al giudice ci-
vile competente per valore in grado di appello cui rimette
anche il regolamento delle spese tra le parti del presente
giudizio. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 14 GIUGNO 2013, N. 26222
(UD. 12 APRILE 2013)
PRES. DUBOLINO – EST. ZAZA – P.M. X (CONF.) – RIC. C.A.
Falsità in atti y Atti pubblici y Verbale di accer-
tamento di sosta vietata y Alterazione di verbale
nell’indicazione del numero di targa di un’autovet-
tura y Ausiliario del traff‌ico y Qualif‌ica y Aff‌idatario
di un pubblico servizio, ma non pubblico uff‌iciale
y Conf‌igurabilità del reato di cui all’art. 476 c.p. y
Esclusione.
. Non è conf‌igurabile il reato di cui all’art. 476 c.p. a
carico di ausiliario del traff‌ico, dipendente di società
privata incaricata di violazioni in materia di sosta di
autoveicoli, che abbia alterato un verbale nell’indica-
zione del numero di targa di un’autovettura, poichè,
pur aff‌idatario di un pubblico servizio, non riveste la
qualif‌ica di pubblico uff‌iciale. (Mass. Redaz.) (c.p., art.
476) (1)
(1) Sulla qualif‌ica dell’ausiliario del traff‌ico quale incaricato di pub-
blico servizio quando procede all’accertamento e alla contestazione
delle contravvenzioni concernenti il divieto di sosta nelle aree og-
getto di concessione alle imprese di gestione dei parcheggi, si veda
Cass. pen., sez. VI, 20 febbraio 2009, De Certo, in questa Rivista 2009,
716. Cfr., inoltre, Cass. pen., sez. VI, 23 novembre 2006, D’Arcangelo,
ivi 2007, 365, secondo cui deve escludersi che spetti la qualità di
pubblico uff‌iciale o incaricato di pubblico servizio all’ausiliario del
traff‌ico, quando questi operi al di fuori dell’esercizio delle attività
previste dall’art. 17, comma 132, della legge n. 127 del 1997, quale
interpretato dall’art. 68 della legge n. 448 del 1999, e consistenti
nell’accertamento e nella contestazione delle violazioni in materia
di sosta all’interno delle aree oggetto di concessione alle imprese di
gestione dei parcheggi e di quelle immediatamente limitrofe e neces-
sarie a compiere le manovre atte a garantire la concreta funzionalità
del parcheggio in concessione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata, il Giudice dell’udienza pre-
liminare presso il Tribunale di Torino dichiarava non luogo
a procedere per insussistenza del fatto nei confronti di C.A.
in ordine ai reati di cui agli artt. 476 e 490 c.p., contestati
come commessi il 15 settembre 2011 quale dipendente
della GTT s.p.a., società incaricata dell’accertamento alle
violazioni in materia di sosta degli autoveicoli nel Comune
di Torino, alterando un verbale nell’indicazione del nume-
ro di targa di un’autovettura e distruggendo la copia del
verbale destinata ad essere consegnata all’autore dell’in-
frazione.
Nella sentenza si osservava in particolare che la natura
privatistica della GTT escludeva la ravvisabilità del reato
di cui all’art. 476 c.p.. e che la distruzione della copia del
verbale, che non teneva luogo dell’originale e costituiva in
ipotesi mero attestato di un atto pubblico, non integrava
comunque il reato di cui all’art. 490 c.p..
Il Procuratore della Repubblica ricorrente deduce
violazion e di legge nelle conclusioni appena riportate,
rilevando che, a prescindere dalla natura della società a
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cui era aff‌idato il servizio, le condotte contestate erano
poste in essere ne ll’esercizio di un’a ttività alla quale
l’art. 68, comma primo, le gge 23 d icembre 1999, n. 488,
ricollega il potere di redigere verbali a venti eff‌icaci a di
atti pubblici.
L’imputato ha depositato memoria a sostegno della ri-
chiesta di rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Con riguardo in primo luogo al proscioglimento del
C. dall’imputazione di cui all’art. 476 c.p., è opportuno
rammentare che detta norma incriminatrice vede quale
soggetto attivo il pubblico uff‌iciale; e che la responsabilità
per il reato in esame si estende all’incaricato di pubblico
servizio, per effetto della specif‌ica previsione di cui all’art.
493 c.p., solo a condizione che tale soggetto sia impiegato
dello Stato o di altro ente pubblico.
Orbene, i cosiddetti “ausiliari del traff‌ico”, espressio-
ne che sintetizza anche nell’u so comune l e attribuzion i
la posizione di soggetti quali l’imputato nel presente
procedimento, non rivestono la qualif‌ica di pubblici uff‌i-
ciali; proprio la norma citata dal ricorrente nell’art. 68,
comma primo, leg ge n. 488 del 1999, deli mita infatt i le
funzioni di tali soggetti a quelle di accertamento e con-
testazione delle violazioni in materia di sosta all’interno
delle aree oggetto di concessione alle imprese di gestio-
ne dei parche ggi e di quelle immedia tamente limitrof e e
necessarie a compiere le manovre atte a garantire la con-
creta funzionalità del parcheggio in concessione (Sez.
VI, n. 38877 del 5 luglio 2006, D’Arcangelo, Rv. 235229).
Laddove si voglia riconoscere nella descritta attività
quella dell’incaricato di un pubblico servizio (Sez. VI, n.
7496 del 14 gennaio 2009, De Cer to, Rv. 242914), è però
sicuramen te da escludere che l’i mputato, dipenden te
di una società priv ata pur se aff‌idataria di tale serviz io,
possa essere qualif‌icato come pubblico impiegato; man-
ca dunque, nella posizione dei C., la qualif‌ica soggettiva
che consenta di conf‌igurare a suo carico il reato in que-
stione.
Quanto all’imputazione di cui all’art. 490 c.p., posto che
le copie di atti pubblici costituiscono oggetto materiale di
reati quale quello in esame, ai sensi dell’art. 492 c.p., solo
allorché si tratti di copie autentiche che per espressa di-
sposizione di legge tengano luogo degli originali mancanti
(Sez. V, n. 6685 del 6 marzo 1998, Ridella, Rv. 211361), la
sentenza impugnata era coerentemente motivata nel-
l’escludere che alla copia del verbale di contravvenzione,
destinata alla consegna al trasgressore, possa essere at-
tribuita tale qualif‌ica; e comunque nel rilevare che alle
copie in questione può essere riconosciuta unicamente la
natura di attestati e non quella di atti o certif‌icati pub-
blici, ai quali soli si riferisce la previsione incriminatrice
di cui al citato art. 490 attraverso il rinvio ai precedenti
artt. 476 e 477 (Sez. V, n. 6060 del 22 febbraio 1978, Minio,
Rv. 139033).
Il ricorso deve pertanto essere rigettato. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 10 GIUGNO 2013, N. 14535
PRES. BERRUTI – EST. CIRILLO – P.M. X – RIC. L.S. C. LLOYD ADRIATICO S.P.A.
Risarcimento del danno y Valutazione e liqui-
dazione y Danno ad autoveicolo y Riparazione non
ancora avvenuta e mancanza della relativa fattura y
Iva y Liquidazione y Sussistenza.
. Poiché il risarcimento del danno si estende agli oneri
accessori e conseguenziali, se esso è liquidato in base
alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risar-
cimento comprende anche l’Iva, pur se la riparazione
non sia ancora avvenuta e a meno che il danneggiato,
per l’attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla de-
trazione dell’Iva versata perché l’autoriparatore, per
legge (art. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633), deve
addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente. (Mass.
Redaz.) (c.c., art. 1223; c.c., art. 2043; c.c., art. 2056)
(1)
(1) Questione interessante che è già stata oggetto di pronunce da par-
te di questa Corte. Si vedano le sentenze citate in parte motiva Cass.
civ. 27 gennaio 2010, n. 1688, in Ius&Lex dvd n. 4/2013, ed La Tribuna e
Cass. civ. 14 ottobre 1997, n. 10023, in questa Rivista 1998, 32.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Giudice di pace di Roma, con sentenza del 17 giu-
gno 2003, condannava E.D.S. e la s.p.a. Lloyd Adriatico al
pagamento in favore di S.L., a titolo di risarcimento danni
conseguenti ad un sinistro stradale, della somma di Euro
1.127,67, oltre interessi e con il carico delle spese.
2. La sentenza veniva appellata dal L. e dal suo difen-
sore Avv. Prosperini, quest’ultimo in relazione all’omessa
pronuncia in ordine alla domanda di distrazione in suo
favore delle spese di lite. Il Tribunale di Roma, con sen-
tenza dell’11 settembre 2006, rigettava l’appello proposto
dal L., accoglieva quello dell’Avv. Prosperini in favore del
quale ordinava la distrazione delle spese liquidate con la
sentenza di primo grado e compensava le spese di secondo
grado. Osservava il Tribunale che l’appello del L. era infon-
dato in quanto il primo giudice aveva esattamente escluso
l’importo dell’IVA dalla somma liquidata per sorte capitale,
poiché il preventivo depositato era inidoneo a dimostrare
l’avvenuto effettivo pagamento della somma richiesta dal
riparatore del mezzo e, conseguentemente, della relativa
imposta. L’eventuale liquidazione dell’IVA, quindi, si sa-
rebbe risolta in un indebito arricchimento a danno della
parte soccombente. Quanto all’entità delle spese liquidate
in primo grado, il Tribunale rilevava che, non essendo
stata depositata la relativa nota, la denunziata violazione
dei minimi tariffari era da ritenere priva di dimostrazione;
il Giudice di pace, quindi, aveva correttamente liquidato
le spese in via equitativa in riferimento al valore della
domanda accolta, non sussistendo un obbligo di liquidarle
al minimo della tariffa. Né poteva tenersi conto del tar-
divo inserimento della nota spese relativa al giudizio di
primo grado avvenuta nel testo dell’appello, sussistendo
altrimenti una violazione dell’art. 345 del c.p.c..

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