Legislazione e prassi amministrativa

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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@I. Delib. (CIPE) 1 agosto 2008, n. 79. Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) – «Collegamento stradale, in variante alla S.S. 341 Gallaratese, tra Samarate ed il confine con la provincia di Novara: tratto compreso tra l’autostrada A8 (bretella di Gallarate) e la S.S. 527 in comune di Vanzaghello» (CUP F32C05000330001). Progetto preliminare (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 87 del 15 aprile 2009)

  1. Approvazione progetto preliminare.

    1.1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 165 del decreto legislativo n. 163/2005 e s.m.i. e dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e s.m.i. è approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per le aree interessate il progetto preliminare del «Collegamento stradale variante alla S.S. “Gallaratese”, tra Samarate ed il confine con la Provincia di Novara: tratto compreso tra l’autostrada A8 (bretella di Gallarate) e la S.S. 527 in Comune di Vanzaghello».

    È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l’intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell’opera.

    1.2. Ai sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 190/2002, l’importo di 133.024.604,31 uro, fissato in relazione all’ammontare del quadro economico dell’opera, costituisce il limite di spesa dell’intervento da realizzare ed è inclusivo delle prescrizioni specificate nella parte prima dell’allegato.

    1.3. Le prescrizioni di cui al punto 1.1, proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella relazione istruttoria e alle quali resta subordinata l’approvazione del progetto in questione, sono riportate nella parte prima dell’allegato, che forma parte integrante della presente delibera.

    Le raccomandazioni proposte dal suddetto Ministero sono riportate nella parte seconda del medesimo allegato: il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà, al riguardo, puntuale motivazione in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

  2. Disposizioni relative alle «varianti alla localizzazione dell’opera».

    2.1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 167, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 163/2006, sono disposte le varianti alla localizzazione dell’opera di cui all’allegato che fa parte integrante della presente delibera e descritte negli elaborati grafici contenenti le indicazioni progettuali definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa con il soggetto aggiudicatore ANAS.

    2.2. È disposto altresì l’aggiornamento dello Studio d’impatto ambientale e la rinnovazione della procedura di VIA, da compiere in vista di approvazione del progetto definitivo, sulla parte di opera la cui localizzazione sia variata e per le implicazioni progettuali conseguenti.

    2.3. Il progetto definitivo delle suddette varianti redatto ai sensi del comma 5 del richiamato art. 167 del decreto legislativo n. 163/2006, sarà sottoposto, non appena possibile, a questo Comitato, ai fini dell’approvazione contestualmente al progetto definitivo dell’opera come approvata al precedente punto 1.1.

  3. Disposizioni finali.

    3.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, contestualmente alla conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare approvato con la presente delibera.

    3.2. La Commissione VIA procederà – ai sensi dell’art. 185 del decreto legislativo n. 163/2006 – a verificare l’ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale e ad effettuare gli opportuni controlli sull’esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di detto provvedimento. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in sede di approvazione della progettazione definitiva, provvederà alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni che debbono essere recepite in tale fase.

    3.3. Il suddetto Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

    3.4. Questo Comitato si riserva, in fase di approvazione del progetto definitivo dell’opera e in adesione alle richieste rappresentate nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare prescrizioni intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo – tra l’altro – lo svolgimento di accertamenti anche nei confronti degli eventuali subcontraenti e subaffidatari, indipendentemente dall’importo dei lavori, e forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori.

    3.5. Il CUP assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera 29 settembre 2004, n. 24 (G.U. n. 276/2004), dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l’intervento in esame.

    @II. D.P.R. 18 febbraio 2009, n. 28. Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, concernente disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 77 del 2 aprile 2009)

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    1. 1. Il comma 2 dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, è sostituito dai seguenti:

    2. Per la regolazione contabile dei rapporti economici, la convenzione deve prevedere una stanza di compensazione dei risarcimenti effettuati. Le compensazioni avvengono sulla base di costi medi che possono essere differenziati per grandi tipologie di veicoli assicurati e per danni a cose, per macroaree territorialmente omogenee in numero non superiore a tre. I predetti criteri di differenziazione, applicati alternativamente o congiuntamente, non devono determinare una eccessiva frammentazione dei costi medi da prendere a base per le compensazioni. Le compensazioni possono avvenire anche sulla base di meccanismi che prevedano l’applicazione di franchigie a carico dell’impresa che ha risarcito il danno, secondo le regole definite dalla convenzione.

    2 bis. Le differenziazioni delle compensazioni da applicare ai sensi del comma 2 sono stabilite e possono essere modificate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti l’ISVAP e il Comitato tecnico di cui al comma 4, sulla base dell’andamento effettivo dei costi e dell’esperienza maturata sul sistema, senza tuttavia determinare mutamenti frequenti e in nessun caso per periodi di applicazione inferiori ad una annualità.

    .

    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    @III. Reg. (ISVAP) 16 marzo 2009, n. 29. Regolamento concernente le istruzioni applicative sulla classificazione dei rischi all’interno dei rami di assicurazione, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il codice delle assicurazioni private (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 69 del 24 marzo 2009)

    (Estratto).

    1. (Fonti normative). 1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 2, comma 6, e 5, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.

2. (Definizioni). 1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

a) «assicurazione contro i danni»: le assicurazioni di cui all’art. 2, comma 3, del decreto;

b) «assicurazione sulla vita»: le assicurazioni e le operazioni di cui all’art. 2, comma 1, del decreto;

c) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

d) «Nuovo codice della strada»: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;

e) «premio puro»: costo base per la copertura assicurativa che il contraente è tenuto a pagare come corrispettivo a fronte del rischio tecnico assunto dalle imprese;

f) «prodotti finanziari»: i prodotti finanziari di cui all’art. 1, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

g) «ramo di assicurazione»: la classificazione secondo un insieme omogeneo di rischi od operazioni che descrive l’attività che l’impresa può esercitare al rilascio dell’autorizzazione;

h) «sede secondaria o succursale»: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l’attività assicurativa o riassicurativa;

i) «Stato terzo»: uno Stato non appartenente all’Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo.

  1. La numerazione dei rami vita e danni richiamati nel presente Regolamento è riferita alla classificazione di cui all’art. 2, commi 1 e 3, del decreto.

3. (Ambito di applicazione). 1. Il presente regolamento si applica alle imprese di assicurazione e riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica italiana e alle sedi secondarie di imprese di assicurazione e riassicurazione aventi sede legale in Stati terzi per l’attività svolta nel territorio della Repubblica italiana.

TITOLO II

CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DI RISCHI.

CAPO II

RISCHI DEI RAMI DANNI.

16. (Assicurazione per i danni del datore di lavoro conseguenti alla sospensione o al ritiro della patente di guida di altri soggetti). 1. Fermo restando il divieto di cui all’art. 4, comma 1, è classificato nel ramo 16. Perdite pecuniarie di vario genere, il rischio di danni economici subiti dal datore di lavoro...

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