DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2006, n. 254 - Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private

Coming into Force01 Gennaio 2007
Published date28 Agosto 2006
Enactment Date18 Luglio 2006
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2006/08/28/006G0273/CONSOLIDATED/20090402
Official Gazette PublicationGU n.199 del 28-08-2006
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 19 dicembre 2005 e del 27 febbraio 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2006;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

    1. «codice»: il codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

    2. «Isvap»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

    3. «impresa»: la societa' autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica l'assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile autoveicoli;

    4. «sinistro»: la collisione avvenuta nel territorio della Repubblica tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilita' civile obbligatoria dalla quale siano derivati danni ai veicoli o lesioni di lieve entita' ai loro conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili;

    5. «danneggiato»: il proprietario o il conducente del veicolo che abbia subito danni a seguito del sinistro;

    6. «lesioni»: le lesioni di lieve entita' definite all'articolo 139 del codice.

  2. Restano ferme, inoltre, le definizioni contenute nell'articolo 1 del codice.

Art 2.

Oggetto del regolamento

  1. Il presente regolamento disciplina le modalita' attuative del sistema del risarcimento diretto, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile per i danni derivanti dalla circolazione stradale, in attuazione dell'articolo 150 del codice.

Art 3.

Ambito di applicazione

  1. La disciplina del risarcimento diretto si applica in tutte le ipotesi di danni al veicolo e di lesioni di lieve entita' al conducente, anche quando nel sinistro siano coinvolti terzi trasportati.

  2. Qualora i terzi trasportati subiscano lesioni, la relativa richiesta del risarcimento del danno resta soggetta alla specifica procedura prevista dall'articolo 141 del codice.

Art 4.

Veicoli immatricolati all'estero

  1. La disciplina del risarcimento diretto si applica ai sinistri che coinvolgono:

  1. veicoli immatricolati in Italia;

  2. veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nello Stato Citta' del Vaticano, se assicurati con imprese con sede legale nello Stato italiano o con imprese che esercitino l'assicurazione obbligatoria responsabilita' civile auto ai sensi degli articoli 23 e 24 del codice e che abbiano aderito al sistema del risarcimento diretto.

Art 5.

Modalita' della richiesta di risarcimento

  1. Il danneggiato che si ritiene non responsabile, in tutto o in parte, del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento all'impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.

  2. La richiesta e' presentata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax o in via telematica, salvo che nel contratto sia esplicitamente esclusa tale ultima forma di presentazione della richiesta di risarcimento.

  3. L'impresa che ha ricevuto la richiesta ne da' immediata comunicazione all'impresa dell'assicurato ritenuto in tutto o in parte responsabile del sinistro, fornendo le sole informazioni necessarie per la verifica della copertura assicurativa e per l'accertamento delle modalita' di accadimento del sinistro.

Art 6.

Contenuto della richiesta

  1. Nell'ipotesi di danni al veicolo e alle cose, la richiesta di risarcimento contiene i seguenti elementi:

    1. i nomi degli assicurati;

    2. le targhe dei due veicoli coinvolti;

    3. la denominazione delle rispettive imprese;

    4. la descrizione delle circostanze e delle modalita' del sinistro;

    5. le generalita' di eventuali testimoni;

    6. l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di polizia;

    7. il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entita' del danno.

  2. Nell'ipotesi di lesioni subite dai conducenti, la richiesta indica, inoltre:

    1. l'eta', l'attivita' e il reddito del danneggiato;

    2. l'entita' delle lesioni subite;

    3. la dichiarazione di cui all'articolo 142 del codice circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;

    4. l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;

    5. l'eventuale consulenza medico-legale di parte, corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista.

Art 7.

Integrazione e regolarizzazione della richiesta

  1. In caso di richiesta incompleta, l'impresa, entro trenta giorni dalla ricezione, offrendo l'assistenza tecnica e informativa prevista dall'articolo 9, invita il danneggiato a fornire le integrazioni e i chiarimenti necessari per la regolarizzazione della richiesta.

  2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i termini per la formulazione dell'offerta o...

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