Legislazione e prassi amministrativa

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@I. D.L. 2 ottobre 2008, n. 151. Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina convertito, con modificazioni, nella L. 28 novembre 2008, n. 186, (Gazzetta Ufficiale n. 281 dell'1 dicembre 2008)

1. (Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109). 1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: «ha effetto decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.», sono sostituite dalle seguenti: «ha effetto a decorrere dal 31 dicembre 2008.»;

b) al comma 5:

1) le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 31 dicembre 2008.»;

2) dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente:

Fino al 31 dicembre 2008 i predetti fornitori di servizi sono autorizzati a conservare i dati del traffico telematico, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 1, compresi quelli non ancora cancellati.

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2. (Impiego del personale delle Forze armate). 1. All'articolo 7 bis del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1 bis. Ai fini e con le medesime modalità di cui al comma 1, nelle aree ove si ritiene necessario assicurare, in presenza di fenomeni di emergenza criminale, un più efficace controllo del territorio è autorizzato, fino al 31 dicembre 2008, l'impiego di un contingente di 500 militari delle Forze armate.»;

b) al comma 2, dopo la parola: «comma 1» sono inserite le seguenti: «e 1 bis»;

c) al comma 4, le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 1 bis e 2».

2 bis. (Misure per il rafforzamento dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata). 1. È disposto, in via straordinaria, l'incremento, per un importo pari a 30 milioni di euro, del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, con risorse a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 18 bis della legge 23 febbraio 1999, n. 44. All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  1. Dopo l'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, è inserito il seguente:

    Art. 1 bis (Altre forme eventuali di...

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