Legislazione e prassi amministrativa
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Il calcolo del risarcimento a Venezi
Tribunale di Venezia- Tabelle in materia di liquidazione del danno (Aggiornate al gennaio 2005)
I VALOR DI RIFERIMENTO
Danno biologico
Invalità temporanea totale | si indica una somma pari a 34,50 euro al giorno |
Percentuale d'invalidita | Classi di eta | |||||||
41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | |
1-3 | 1.330,24 | 1.298,04 | 1.192,00 | 1.148,69 | 1.099,83 | 1.044,31 | 983,8 | 921,06 |
4-6 | 1.362,99 | 1.330,24 | 1.222,53 | 1.178,67 | 1.128,15 | 1.072,07 | 1.010,45 | 946,6 |
7-9 | 1.497,91 | 1.462,93 | 1.395,20 | 1.349,11 | 1.255,29 | 1.127,04 | 1.063,75 | 998,23 |
10-12 | 1.755,47 | 1.688,82 | 1.630,78 | 1.580,79 | 1.481,95 | 1.390,59 | 1.294,05 | 1.223,95 |
13-15 | 1.802,02 | 1.733,64 | 1.674,45 | 1.623,31 | 1.522,75 | 1.429,66 | 1.331,98 | 1.260,72 |
16-20 | 1.965,21 | 1.894,53 | 1.819,26 | 1.765,82 | 1.663,53 | 1.554,35 | 1.440,00 | 1.366,45 |
21-25 | 2.043,36 | 1.970,38 | 1.892,23 | 1.836,49 | 1.731,34 | 1.619,86 | 1.503,86 | 1.427,36 |
26-30 | 2.323,77 | 2.232,98 | 2.146,79 | 2.081,86 | 1.959,46 | 1.836,49 | 1.707,20 | 1.619,71 |
31-35 | 2.604,77 | 2.496,16 | 2.401,92 | 2.327,80 | 2.187,59 | 2.053,13 | 1.911,77 | 1.810,64 |
36-40 | 2.897,82 | 2.765,66 | 2.668,55 | 2.592,12 | 2.428,36 | 2.291,02 | 2.118,63 | 2.015,20 |
41-45 | 2.275,97 | 2.841,51 | 2.742,10 | 2.662,80 | 2.496,10 | 2.357,10 | 2.181,84 | 2.075,54 |
46-50 | 3.054,12 | 2.916,79 | 2.815,08 | 2.733,48 | 2.564,54 | 2.422,61 | 2.245,05 | 2.136,45 |
51-55 | 3.38,53 | 3.237,43 | 3.128,25 | 3.036.31 | 2.864,49 | 2.697,85 | 2.507,08 | 2.386,98 |
56-60 | 3.714,94 | 3.558,66 | 3.441,99 | 3.339,13 | 3.165,02 | 2.974,82 | 2.769,11 | 2.638,09 |
61-65 | 3.766,08 | 3.607,48 | 3.489,68 | 3.390,85 | 3.209,84 | 3.017,92 | 2.810,48 | 2.677,74 |
66-70 | 3.606,30 | 3.646,56 | 3.527,61 | 3.427,63 | 3.244,90 | 3.051,82 | 2.843,23 | 2.709,35 |
71-75 | 3.951,68 | 3.798,26 | 3.635,06 | 3.534,51 | 3.343,73 | 3.149,51 | 2.947,24 | 2.812,20 |
76-80 | 4.157,40 | 3.993,05 | 3.818,37 | 3.703,44 | 3.496,01 | 3.283,40 | 3.060,44 | 2.904,04 |
81-85 | 4.172,34 | 4.007,99 | 3.832,73 | 3.717,24 | 3.509,22 | 3.296,04 | 3.072,51 | 2.916,79 |
86-90 | 4.181,53 | 4.016,61 | 3.841,35 | 3.726,43 | 3.517,27 | 3.304,08 | 3.080,55 | 2.923,68 |
91-95 | 4.186,70 | 4.021,79 | 3.845,95 | 3.730,45 | 3.521,86 | 3.308,10 | 3.084,58 | 2.927,70 |
96-100 | 4.189,58 | 4.024,66 | 3.848,82 | 3.732,75 | 3.524,16 | 3.310,40 | 3.086,87 | 2.929,43 |
Valori aggiornati al 1º gennaio 2005
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Cacolo del risarcimento nel resto d'Italia
Quadro riepilogativo dei criteri di liquidazione del danno biologico adottati dagli altri ufflci giudiziari
ANCONA
Applica le tabelle del tribunale di Milano
AOSTA
ANCONA
Applica le tabelle del tribunale di Milano
AOSTA
Utilizza le tabelle del tribunale di Milano
ASCOLI PICENO
Utilizza le tabelle del tribunale di Milano
AVEZZANO
Utilizza le tabelle del tribunale di Milano
BARI
Applica in modo prevalente le tabelle del Cnr di Pisa, rivalutate o devalutate in base alla data del sinistro
BENEVENTO
Applica le tabelle del tribunale di Milano
BRESCIA
Applica le tabelle del tribunale di Milano
BRINDISI
Ápplica le tabelle delta Corte di appello di Lecce,
CAMPOBASSO
Applica le tabelle pubblicate su «Guida al Diritto»,
CATANIA
Applica le tabelle del tribunale di Milano
CATANZARO
Applica le tabelle dei tribunali di Milano e di Roma
COSENZA
Applica le tabelle pubblicate su «Guida al Diritto»,
(sezione di Cerignola)
Applica le tabelle deltribunale di Milano
FROSINONE
Applica le tabelle del tribunale di Roma
GENOVA
Applica le tabelle del tribunale di Milano per il danno biológico.
LA SPEZIA
Applica le tabelle del tribunale di Milano
LATINA
Applica le tabelle del tribunale di Milano
LECCE
Applica le tabelle della Corte di appello di Lecce.,
LIVORNO
Applica le tabelle del Cnr di Pisa rivalutate del 35 per cento. Per il danno morale stabiliscono che sia liquidato in una misura compresa tra un quarto e la meta della somma riconosciuta a titolo di danno biologico (permanente piü temporaneo), da graduarsi tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto e in particolare della gravita della lesione e del grado di sofferenza dell'infortunato e fatta cornun-que-salva una liquidazione maggiore nel caso in cui sia provata una sofferenza di eccezionale gravita
LUCCA
Applica le tabelle pubblicate su,«Guida al Diritto»,
MANTOVA
Applicá le tabelle del tribunale di Milano
MATERA
Applica le tabellé del tribunale di Milano
MODENA
Applica le tabelle del tribunale di Milano
NAPOLI
Applica le tabelle del tri
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ORISTANO
Applica le tabelle del tribunale di Milano
PADOVA
Applica le tabelle del Trlveneto pubblicate su «Guidaal Diritto».
PALERMO
Applica le tabelle pubblicate su «Guida al Diritto»,
PERUGIA
Applica le tabelle del tribunale di Milano
PESARO
Applica le tabelló del tribunale di Milano
PISA
Applica le tabelle pubblicate su «Guida al Diritto», rivalutate del 4,5 per cento
POTENZA
Applica le tabelle del tribunale di Milano
REGIGIO CALABRIA
Per le lesioni macrópermanenti applica le tabelle del Cnr di Pisa. Per le micrqpermanentl utllizza la tabella prevista dalla leggé 57/2001 .anche guando il sinlstro si riferisce a época antecedente a quella di. entrata in vigore della normativa
REGGIO EMILIA
Appllca le tabelle del tribunale di Milano
RIETI
Applica le tabelle deltribunale di Roma
SALERNO
Applica iI criterio pubblicato su «Gulda al Diritto»,
SANTA MARIA CAPUA VETERE
Applica le tabella del tribunale di Milano diminuite dal 10 al 20 per cento
SASSARI
Applica le tabelle del tribunale di Milano
SAVONA
Per le lesioni micropermanenti applica le tabelle ministeriali anche per i casi precedenti al 2001; per le lesioni superiori al 10 % felative al danno biologico permanente applica il coefficiente di incremento previsto nelle tabelle ministeriali (come aggiornato ogni volta) aumentato dell'0,1 per ogni punto di invaliditá; per il danno biológico temporaneo si applica l'impor-to giornaliero previsto nel decreto ministeriale; per il danno morale da lesione permanente si aggiunge un terzo del danno biologico permanente e infine per quanto riguarda il danno morale ai superstiti per la. morte di un congiunto si applica la tabella prevista dal tribunale di Genova
TARANTO
Applica le tabelle della Corte di appello di Lecce
TRENTO
Applica le tabelle del tribunale di Milano
TREVISO
Applica le tabelle del Triveneto pubblicate su «Guida al Diritto», . rivalutate in
base ali'indice Istat
VERONA
Applica le tabelle del Triveneto pubblicate su «Guida al Diritto»,
VICENZA
Applica le tabelle del Triveneto pubbllcate su' «Guida al Diritto»,
VITERBO
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@I. Delib. (CIPE) 29 settembre 2004, n. 50. 1º programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) - Completamento corridoio tirrenico meridionale A12-Appia e bretella autostradale Cisterna-Valmontone (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 151 dell'1 ottobre 2004).
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;
Vista la legge 1º agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/ 2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;
Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/ 2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato - da ultimo - dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;
Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1º gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);
Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare: i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato; il comma 176, che autorizza ulteriori limiti di impegno nel biennio 2005-2006 per la realizzazione delle opere strategiche di cui alle leggi citate ai punti precedenti; il comma 177, che reca precisazioni sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative;
Visto l'art. 1, comma 13, del decreto-legge...
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