Legislazione e prassi amministrativa

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I

D.M. (Min. trasp.) 31 agosto 2010. determinazione delle tariffe da porre a carico dei gestori, in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 273 del 22 novembre 2010).

  1. (Tariffe). 1. In fase di prima applicazione, per gli anni 2010 e 2011, l’onere relativo ai servizi attribuiti ed espletati dalla Commissione istituita ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, e derivante dall’attuazione degli articoli 4, 8, 9, 10, 11, 12 e 14 del decreto legislativo medesimo, è stabilito nell’importo globale annuo pari a 1.905.432,20 euro, determinato sulla base dei costi delle singole attività esplicitate nella tabella di cui all’allegato A, che forma parte integrante del presente decreto.

  2. La tariffa a carico dei gestori, per le suddette annualità, rimane conseguentemente determinata in euro 2.977,24 annui per chilometro di fornice di galleria stradale ricadente nel territorio italiano e inserita nella rete stradale transeuropea.

  3. (Modalità di versamento). 1. Per ciascuno degli anni 2010 e 2011, ciascun gestore versa in un’unica soluzione annuale l’importo corrispondente alla tariffa di cui all’art. 1 moltiplicata per il numero di chilometri di fornice di gallerie ricadenti nella rete di propria pertinenza.

  4. Per l’anno 2010, il versamento è effettuato entro il termine di 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto; per l’anno 2011 il versamento è effettuato entro il termine del 31 gennaio 2011.

  5. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 2 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato - capitolo 3570 - Capo 15, per essere riassegnate con uno o più decreti del Ministero dell’economia e delle finanze alle pertinenti unità previsionali di base del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’interno, per le attività di competenza nella misura rispettivamente dell’80,6% e del 19,4%.

  6. Il versamento in c/entrate del Bilancio dello Stato deve essere effettuato presso la Sezione della Tesoreria competente per territorio, anche mediante bollettino di conto corrente postale ad essa intestato, con l’indicazione della causale del versamento e l’indicazione degli estremi delle disposizioni di legge in base alle quali è dovuto il pagamento.

  7. Per il periodo intercorrente dalla istituzione della Commissione di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 264/2006 a tutto il 31 dicembre 2009, ciascun gestore versa, in un’unica soluzione, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, con le modalità di cui al presente articolo, l’importo pari ad euro 578,93, corrispondente all’onere chilometrico annuale relativo ai servizi espletati in attuazione dell’articolo 4, commi 3, 7, 8 e 9, del decreto legislativo n. 264/2006, moltiplicato per tre anni e per il numero di chilometri di fornice di gallerie ricadenti nella rete di propria pertinenza. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al presente comma sono versate all’entrata del bilancio dello Stato - capitolo 3570 - Capo 15, per essere riassegnate con uno o più decreti del Ministero dell’economia e delle finanze alla pertinente unità previsionale di base del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  8. In caso di ritardato pagamento delle tariffe di cui al comma 1 e al comma 5 rispetto alle scadenze stabilite nel presente articolo, il gestore è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente, con decorrenza dal primo giorno successivo alle scadenze previste.

  9. (Trafori internazionali). 1. Per le attività relative ai trafori internazionali di cui all’art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 264/2006 non ricomprese nelle competenze della Commissione permanente gallerie, gli oneri a carico dei gestori e le relative tariffe sono determinati con successivo decreto.

  10. (Aggiornamento tariffa). 1. Con successivi decreti si provvede all’aggiornamento biennale della tariffa di cui all’art. 1, sulla base di una verifica dei costi effettivi del servizio reso e dell’aggiornamento dell’estensione chilometrica della rete in galleria.

  11. (Entrata in vigore). 1. Il presente decreto viene inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Uffi- ciale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

    (Si omette l’allegato)

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    II

    D.M. (Min. trasp.) 15 ottobre 2010. prezzi di vendita al pubblico dei carburanti per autotrazione (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 277 del 26 novembre 2010).

  12. (Ambito di applicazione e decorrenze dell’obbligo di comunicazione). 1. L’obbligo di cui all’art. 51 della legge n. 99/2009, di comunicazione al Ministero dello sviluppo economico dei prezzi di vendita al pubblico praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione per uso civile, è individuato esclusivamente con riferimento:

    1. alla comunicazione iniziale;

    2. a comunicazioni successive con cadenza almeno settimanale, da effettuare in ogni caso di variazione di prezzo, anche in assenza di variazioni di prezzo in aumento, entro l’ottavo giorno dall’ultima comunicazione inviata;

    3. alla comunicazione, almeno contestuale all’applicazione, di tutte le variazioni in aumento praticate rispetto all’ultimo prezzo comunicato, anche se anteriori alla decorrenza del periodo settimanale ordinario di comunicazione.

  13. L’obbligo di comunicazione di cui al comma 1 è stabilito con esclusivo riferimento ad una sola forma di vendita per ciascuna tipologia di carburante commercializzato e, se tale forma di vendita è presente presso l’impianto interessato durante l’intero orario di apertura e per la relativa tipologia di carburante, è riferito alla sola vendita effettuata mediante sistemi self service e senza avvalersi dell’operatore.

  14. Resta ferma la possibilità, compatibilmente con le capacità di ricevimento dei dati in ciascuna fase di realizzazione ed evoluzione del relativo sistema informatico e secondo le indicazioni che a tal fine saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, di comunicare su base volontaria, ai medesimi fini della pubblicazione sul sito del Ministero, anche i prezzi praticati per le altre modalità di vendita, le variazioni di prezzo infrasettimanali in diminuzione e gli eventuali sconti di prezzo con profilo settimanale tipizzato. Le eventuali comunicazioni volontarie, una volta presentate e fino a rinuncia espressa a tale facoltà, rispondono ai medesimi obblighi di veridicità ed aggiornamento periodico di quelle obbligatorie.

  15. Le decorrenze dell’obbligo di comunicazione dei prezzi di vendita al pubblico praticati relativamente ai carburanti per autotrazione, ferma restando la possibilità di comunicazioni volontarie aggiuntive nei limiti di capacità del sistema informatico di cui al comma 3 e le eventuali fasi anteriori di sperimentazione del sistema, sono stabilite secondo il seguente ordine di gradualità:

    1. prezzi dei carburanti dei distributori della rete autostradale, per tutte le tipologie di carburanti;

    2. prezzi dei carburanti dei distributori della rete stradale statale, limitatamente alla benzina ed al gasolio venduti mediante modalità self service, nonchè al gpl ed al metano;

    3. prezzi dei carburanti per tutti gli altri distributori, per tutti i carburanti e per tutte le forme di vendita, fatte salve le limitazioni di tale obbligo ai sensi dei commi 1 e 2.

  16. I prezzi di cui al comma 4, lettera a), devono essere comunicati a decorrere dal 1° febbraio 2011. I prezzi di cui al comma 4, lettere b) e c), devono essere comunicati a decorrere dalle date rispettivamente fissate con successivi analoghi decreti e rese note mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero almeno trenta giorni prima della decorrenza stabilita.

  17. (Modalità di comunicazione prescritte). 1. I gestori effettuano la comunicazione dei prezzi di cui all’art. 1, indicando ciascun prezzo con tutte le cifre decimali effettivamente applicate ed adempiono all’obbligo di comunicazione inviandola esclusivamente con modalità telematiche al Ministero dello sviluppo economico mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo elettronico (form), predisposto dallo stesso Ministero, attraverso il servizio telematico accessibile dall’indirizzo internet www.osservaprezzi.it, a cui si accede attraverso un apposito sistema di autenticazione.

    Eventuali istruzioni ed indicazioni integrative sono pubblicate sul medesimo sito internet. Eventuali successive modifiche della denominazione dell’indirizzo internet da utilizzare sono preventivamente comunicate sul sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.

  18. Nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente decreto e la data di entrata in vigore dell’obbligo di comunicazione telematica può essere prevista una fase di sperimentazione alla quale possono accedere tutte le imprese che vogliono utilizzare il servizio. Chi aderisce volontariamente al servizio in tale fase deve rispettarne tutti i vincoli e si assoggetta ai relativi obblighi.

  19. Costituisce inadempimento dell’obbligo di comunicazione la trasmissione delle comunicazioni stesse attraverso forme diverse dal servizio telematico attivo presso il Ministero dello sviluppo economico. Esclusivamente nel caso in cui tale servizio sia inattivo e ciò risulti da apposita informazione attestata dal sistema telematico, le comunicazioni devono pervenire mediante posta elettronica certificata con trasmissione dei documenti agli indirizzi di posta elettronica che saranno a tal fine comunicati sul medesimo sito internet attraverso cui si accede al sistema telematico di comunicazione.

  20. (Modalità di trattamento e pubblicazione). 1. Al fine di consentire l’accesso alle relative informazioni di prezzo ai consumatori mediante plurime modalità e criteri di ricerca, i dati risultanti dalle comunicazioni di cui al presente decreto sono...

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