DECRETO LEGISLATIVO 5 ottobre 2006, n. 264 - Attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea

Coming into Force24 Ottobre 2006
Enactment Date05 Ottobre 2006
Published date09 Ottobre 2006
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2006/10/09/006G0285/CONSOLIDATED/20180928
Official Gazette PublicationGU n.235 del 09-10-2006 - Suppl. Ordinario n. 195
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea:

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2005;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2006;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2006;

SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno e dei trasporti; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 (Oggetto e campo di applicazione)

  1. Il presente decreto ha lo scopa di garantire un livello minimo sufficiente di sicurezza agli utenti della strada nelle gallerie della rete stradale transeuropea mediante la progettazione e l'adozione di misure di prevenzione atte alla riduzione di situazioni critiche che possano mettere in pericolo la vita umana, l'ambiente e gli impianti della galleria, nonche' mediante misure di protezione in caso di incidente.

  2. Il presente decreto si applica a tutte le gallerie situate nel territorio italiano appartenenti alla rete stradale transeuropea, di lunghezza superiore a cinquecento metri gia' in esercizio, in fase di costruzione o allo stato di progetto.

  3. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale in relazione alle nuove strutture ricadenti nell' ambito di applicazione del presente decreto, ovvero alle modifiche eventualmente apportate alle strutture esistenti.

Art 2.

(Definizioni)

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

    1. "rete stradale transeuropea": la rete stradale definita alla sezione 2 dell'allegato I della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, ed illustrata da carte geografiche o descritta nell'allegato II di tale decisione;

    2. "servizio di pronto intervento": tutti i servizi locali, pubblici o privati, o prestati dal personale di servizio alla galleria, che intervengono in caso di incidente, compresi i servizi di polizia, i vigili del fuoco e le squadre di soccorso;

    3. "lunghezza della galleria": la lunghezza della corsia di circolazione piu' estesa, misurata tenendo conto della parte di galleria continuativamente chiusa su quattro lati;

    4. "Commissione": la Commissione permanente per le gallerie, di cui all'articolo 4;

    5. "Gestore": il Gestore della galleria, di cui all'articolo 5.

  2. Nell'allegato 1 - Glossario, sono riportate le definizioni dei principali termini che compaiono nel testo del decreto e degli allegati.

Art 3.

(Misure di sicurezza)

  1. I Gestori delle gallerie provvedono affinche' le gallerie di loro competenza, rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, soddisfino i requisiti minimi di sicurezza di cui all'allegato 2.

  2. Qualora determinati requisiti strutturali di cui all'allegato 2 possano essere soddisfatti unicamente tramite soluzioni tecniche che non sono realizzabili o che lo sono soltanto a un costo non proporzionato, i Gestori propongono alla Commissione di cui all'articolo 4 la realizzazione di misure di riduzione dei rischi come soluzione alternativa a tali requisiti, purche' le misure alternative si traducano in una protezione equivalente o accresciuta. L'efficacia di tali misure deve essere dimostrata mediante un progetto di sicurezza contenente un'analisi di rischio effettuata in conformita' alle disposizioni del successivo articolo 13. Il Ministero delle infrastrutture informa la Commissione europea delle misure di riduzione dei rischi approvate dalla Commissione, come soluzione alternativa, motivando la sua decisione. Il presente comma non si applica alle gallerie che si trovano allo stato di progetto di cui all'articolo 8.

Art 4.

(Commissione permanente per le gallerie)

  1. Le funzioni di autorita' amministrativa previste nella direttiva 2004/54/CE per tutte le gallerie situate sulla rete transeuropea ricadente nel territorio nazionale sono esercitate dalla Commissione istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

  2. La Commissione e' composta dal Presidente della sezione competente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che la presiede, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture designato dal Ministro, da un rappresentante del Ministero dei trasporti designato dal Ministro, da un rappresentante del Ministero dell'interno designato dal Ministro, da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile, da tre componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici. La Commissione e' nominata con provvedimento del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dura in carica quattro anni.

  3. La Commissione assicura il rispetto da parte dei Gestori di tutti gli aspetti di sicurezza di una galleria, emanando, ove necessario, disposizioni volte a garantirne l'osservanza.

  4. Per i trafori internazionali ricadenti nella rete transeuropea, tali funzioni sono svolte dalle relative Commissioni intergovernative che si avvalgono anche dei comitati di sicurezza gia' dalle stesse istituiti. Nel caso in cui esistano due autorita' amministrative distinte, le decisioni di ciascuna di esse, nell'esercizio delle rispettive competenze e responsabilita' relative alla sicurezza della galleria, sono adottate previo accordo dell'altra autorita'.

  5. La Commissione approva i progetti per l'attuazione delle misure di sicurezza di cui all'articolo 3 predisposti dal Gestore della galleria ed effettua le ispezioni, le valutazioni ed i collaudi di cui all'articolo 11.

  6. La Commissione provvede alla messa in servizio delle gallerie non aperte al traffico alla data di pubblicazione del presente decreto, secondo le modalita' fissate nell' allegato 4.

  7. La Commissione garantisce che il Gestore svolga i seguenti compiti:

    1. effettuazione su base periodica delle prove, delle verifiche e dei controlli delle gallerie ed individuazione dei provvedimenti di sicurezza conseguenti;

    2. messa in atto di schemi organizzativi e operativi, inclusi i piani di intervento in caso di emergenza, per fornire formazione ed equipaggiamento ai servizi di pronto intervento;

    3. definizione delle procedure per la chiusura immediata di una galleria in caso di emergenza;

    4. attuazione delle misure previste per la riduzione dei rischi.

  8. La Commissione individua le gallerie che presentano caratteristiche speciali e per le quali occorre prevedere misure di sicurezza integrative o un equipaggiamento complementare.

  9. La Commissione provvede inoltre a valutare gli aggiornamenti e le eventuali proposte di nuove metodologie di analisi di rischio, nonche' gli ulteriori requisiti di sicurezza, in coerenza con le prescrizioni dettate dall'allegato 2.

  10. La Commissione puo' sospendere o limitare l'esercizio di una galleria se i requisiti di sicurezza non sono rispettati e specifica le condizioni per ristabilire le situazioni di traffico normali. Tale provvedimento, qualora comporti gravi e lunghe perturbazioni del traffico, sara' adottato d'intesa con gli uffici territoriali di governo competenti e dovra' anche indicare i percorsi alternativi.

  11. La Commissione si avvale delle competenze e dell'organizzazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con oneri a carico dei Gestori.

Art 4.

(Commissione permanente per le gallerie)

  1. Le funzioni di autorita' amministrativa previste nella direttiva 2004/54/CE per tutte le gallerie situate sulla rete transeuropea ricadente nel territorio nazionale sono esercitate dalla Commissione istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

  2. La Commissione e' composta dal Presidente della sezione competente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che la presiede, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture designato dal Ministro, da un rappresentante del Ministero dei trasporti designato dal Ministro, da un rappresentante del Ministero dell'interno designato dal Ministro, da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile, da tre componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici. La Commissione e' nominata con provvedimento del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dura in carica quattro anni.

  3. La Commissione assicura il rispetto da parte dei Gestori di tutti gli aspetti di sicurezza di una galleria, emanando, ove necessario, disposizioni volte a garantirne l'osservanza.

  4. Per i trafori internazionali ricadenti nella rete transeuropea, tali funzioni sono svolte dalle relative Commissioni intergovernative che si avvalgono anche dei comitati di sicurezza gia' dalle stesse istituiti. Nel caso in cui esistano due autorita' amministrative distinte, le decisioni di ciascuna di esse, nell'esercizio delle rispettive competenze e responsabilita' relative alla sicurezza della galleria, sono adottate previo accordo dell'altra autorita'.

  5. La Commissione approva i progetti per l'attuazione delle misure di sicurezza di cui all'articolo 3 predisposti dal Gestore della galleria ed effettua le...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT