Legislazione e documentazione

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Arch. loc. cond. e imm. 1/2019
Legislazione
e documentazione
I
D.L. 4 ottobre 2018, n. 113. Disposizioni urgenti in mate-
ria di protezione internazionale e immigrazione, sicu-
rezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del
Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funziona-
mento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e
la destinazione dei beni sequestrati e conf‌iscati alla
criminalità organizzata (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. -
n. 231 del 4 ottobre 2018 ), convertito, con modif‌icazioni,
nella L. 1° dicembre 2018, n. 132 (Gazzetta Uff‌iciale Serie
gen. - n. 281 del 3 dicembre 2018), ed errata corrige in
Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 292 del 17 dicembre 2018.
(Estratto)
Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
PUBBLICA, PREVENZIONE E CONTRASTO
AL TERRORISMO E ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
PUBBLICA E DI PREVENZIONE
DEL TERRORISMO
19 bis. (Interpretazione autentica dell’articolo 109 del re-
gio decreto 18 giugno 1931, n. 773). 1. L’articolo 109 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, si interpreta nel senso che
gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguar-
do ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di
essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni.
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI OCCUPAZIONI ARBITRARIE DI IMMOBILI
30. (Modif‌ica dell’articolo 633 del codice penale). 1.L’arti-
colo 633 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 633 (Invasione di terreni o edif‌ici). – Chiunque
invade arbitrariamente terreni o edif‌ici altrui, pubblici o
privati, al f‌ine di occuparli o di trarne altrimenti prof‌itto,
è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione
da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Si applica la pena della reclusione da due a quattro
anni e la multa da euro 206 a euro 2.064 e si procede d’uf-
f‌icio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il
fatto è commesso da persona palesemente armata.
Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena
per i promotori o gli organizzatori è aumentata".
31 ter. (Disposizioni in materia di occupazione arbitra-
ria di immobili). 1.All’articolo 11 del decreto legge 20 feb-
braio 2017, n. 14, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge
18 aprile 2017, n. 48, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai
seguenti:
"1. Il prefetto, acquisito il parere del Comitato provin-
ciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in seduta allarga-
ta ai rappresentanti della regione, emana, ai sensi dell’ar-
ticolo 13 della legge 1 aprile 1981, n. 121, direttive per la
prevenzione delle occupazioni arbitrarie di immobili.
2. Quando è richiesto l’intervento della Forza pubblica
per l’esecuzione di un provvedimento di rilascio di immo-
bili occupati arbitrariamente da cui può derivare pericolo
di turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica, l’autorità o
l’organo che vi provvede ne dà comunicazione al prefetto.
3. Il prefetto, ricevuta la comunicazione di cui al
comma 2, convoca il Comitato provinciale per l’ordine e
la sicurezza pubblica ai f‌ini dell’emanazione delle diret-
tive concernenti il concorso delle diverse componenti
della Forza pubblica nell’esecuzione del provvedimento,
estendendo la partecipazione ai rappresentanti della re-
gione. Il prefetto comunica tempestivamente all’autorità
giudiziaria che ha emesso il provvedimento di rilascio l’in-
tervenuta esecuzione dello stesso.
3.1. Il prefetto, qualora ravvisi la necessità di def‌ini-
re un piano delle misure emergenziali necessarie per la
tutela dei soggetti in situazione di fragilità che non sono
in grado di reperire autonomamente una sistemazione
alloggiativa alternativa, sentito il Comitato provinciale
per l’ordine e la sicurezza pubblica, istituisce una cabina
di regia incaricata di provvedere nel termine di novan-
ta giorni. Della cabina di regia fanno parte, oltre a rap-
presentanti della prefettura, anche rappresentanti della
regione e degli enti locali interessati, nonché degli enti
competenti in materia di edilizia residenziale pubblica. Ai
rappresentanti della cabina di regia non spetta alcun com-
penso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o
altro emolumento comunque denominato.
3.2. Alla scadenza del termine di novanta giorni di cui
al comma 3.1, il prefetto riferisce all’autorità giudiziaria
gli esiti dell’attività svolta dalla cabina di regia, indicando
i tempi di esecuzione del provvedimento di rilascio ovve-
ro le ragioni che ne rendono necessario il differimento.
L’autorità giudiziaria competente per l’esecuzione, tenuto

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