MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 20 FEBBRAIO 2017, N. 14
All'articolo 1, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
2-bis. Concorrono alla promozione della sicurezza integrata gli interventi per la riqualificazione urbana e per la sicurezza nelle periferie delle citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia finanziati con il fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
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All'articolo 2:
al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nei seguenti settori d'intervento:
scambio informativo, per gli aspetti di interesse nell'ambito delle rispettive attribuzioni istituzionali, tra la polizia locale e le forze di polizia presenti sul territorio;
interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative della polizia locale con le sale operative delle forze di polizia e regolamentazione dell'utilizzo in comune di sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attivita' soggette a rischio;
aggiornamento professionale integrato per gli operatori della polizia locale e delle forze di polizia»;
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
1-bis. Le linee generali di cui al comma 1 tengono conto della necessita' di migliorare la qualita' della vita e del territorio e di favorire l'inclusione sociale e la riqualificazione socio-culturale delle aree interessate
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All'articolo 3, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
3. Lo Stato, nelle attivita' di programmazione e predisposizione degli interventi di rimodulazione dei presidi di sicurezza territoriale, anche finalizzati al loro rafforzamento nelle zone di disagio e di maggiore criticita', tiene conto di quanto emerso in sede di applicazione degli accordi di cui al comma 1
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All'articolo 4, al comma 1, dopo la parola: «riqualificazione» sono inserite le seguenti: «, anche urbanistica, sociale e culturale,», le parole: «siti piu' degradati» sono sostituite dalle seguenti: «siti degradati» e dopo la parola: «promozione» sono inserite le seguenti: «della cultura».
All'articolo 5:
al comma 2:
alla lettera a), dopo la parola: «prevenzione» sono inserite le seguenti: «e contrasto» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche coinvolgendo, mediante appositi accordi, le reti territoriali di volontari per la tutela e la salvaguardia dell'arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini e favorendo l'impiego delle forze di polizia per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio, nonche' attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza»;
alla lettera b), le parole: «del rispetto» sono sostituite dalle seguenti: «e tutela» e la parola: «comprese» e' sostituita dalla seguente: «compresi»;
alla lettera c), dopo la parola: «insistono» sono inserite le seguenti: «plessi scolastici e sedi universitarie,» e dopo la parola: «cultura» sono inserite le seguenti: «o comunque»;
dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
c-bis) promozione dell'inclusione, della protezione e della solidarieta' sociale mediante azioni e progetti per l'eliminazione di fattori di marginalita', anche valorizzando la collaborazione con enti o associazioni operanti nel privato sociale, in coerenza con le finalita' del Piano nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale
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dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
2-bis. I patti di cui al presente articolo sono sottoscritti tra il prefetto e il sindaco, anche tenendo conto di eventuali indicazioni o osservazioni acquisite da associazioni di categoria comparativamente piu' rappresentative.
2-ter. Ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza di cui al comma 2, lettera a), da parte dei comuni, e' autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e...