DECRETO-LEGGE 20 febbraio 2017, n. 14 - Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta'

Coming into Force21 Febbraio 2017
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2017/02/20/17G00030/CONSOLIDATED/20201219
Published date20 Febbraio 2017
Enactment Date20 Febbraio 2017
Official Gazette PublicationGU n.42 del 20-02-2017
Capo I COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA INTEGRATA E DELLA SICUREZZA URBANA
Sezione I Sicurezza integrata

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle citta' e la vivibilita' dei territori e di promuovere interventi volti al mantenimento del decoro urbano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2017;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e per gli affari regionali; Emana il seguente decreto-legge:

Art 1.

Oggetto e definizione

  1. La presente Sezione disciplina, anche in attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, modalita' e strumenti di coordinamento tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali in materia di politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata.

  2. Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza integrata l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonche' da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilita', alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunita' territoriali.

Art 1.

Oggetto e definizione

  1. La presente Sezione disciplina, anche in attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, modalita' e strumenti di coordinamento tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali in materia di politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata.

  2. Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza integrata l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonche' da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilita', alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunita' territoriali.

2-bis. Concorrono alla promozione della sicurezza integrata gli interventi per la riqualificazione urbana e per la sicurezza nelle periferie delle citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia finanziati con il fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Art 2.

Linee generali per la promozione della sicurezza integrata

  1. Ferme restando le competenze esclusive dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata sono adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata e sono rivolte, prioritariamente, a coordinare, per lo svolgimento di attivita' di interesse comune, l'esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti, anche con riferimento alla collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale.

Art 2.

Linee generali per la promozione della sicurezza integrata

  1. Ferme restando le competenze esclusive dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata sono adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata e sono rivolte, prioritariamente, a coordinare, per lo svolgimento di attivita' di interesse comune, l'esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti, anche con riferimento alla collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale ((, nei seguenti settori d'intervento:

  1. scambio informativo, per gli aspetti di interesse nell'ambito delle rispettive attribuzioni istituzionali, tra la polizia locale e le forze di polizia presenti sul territorio;

  2. interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative della polizia locale con le sale operative delle forze di polizia e regolamentazione dell'utilizzo in comune di sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attivita' soggette a rischio;

  3. aggiornamento professionale integrato per gli operatori della polizia locale e delle forze di polizia)).

1-bis. Le linee generali di cui al comma 1 tengono conto della necessita' di migliorare la qualita' della vita e del territorio e di favorire l'inclusione sociale e la riqualificazione socio-culturale delle aree interessate.

Art 3.

Strumenti di competenza dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano

  1. In attuazione delle linee generali di cui all'articolo 2, lo Stato e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano possono concludere specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata, anche diretti a disciplinare gli interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale della polizia locale.

  2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche sulla base degli accordi di cui al comma 1, possono sostenere, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, iniziative e progetti volti ad attuare interventi di promozione della sicurezza integrata nel territorio di riferimento, ivi inclusa l'adozione di misure di sostegno finanziario a favore dei comuni maggiormente interessati da fenomeni di criminalita' diffusa.

  3. Lo Stato, nelle attivita' di programmazione e predisposizione degli interventi di rimodulazione dei presidi di sicurezza territoriale, tiene conto delle eventuali criticita' segnalate in sede di applicazione degli accordi di cui al comma 1.

  4. Lo Stato e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano individuano, anche in sede di Conferenza Unificata, strumenti e modalita' di monitoraggio dell'attuazione degli accordi di cui al comma 1.

Art 3.

Strumenti di competenza dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano

  1. In attuazione delle linee generali di cui all'articolo 2, lo Stato e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano possono concludere specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata, anche diretti a disciplinare gli interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale della polizia locale.

  2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche sulla base degli accordi di cui al comma 1, possono sostenere, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, iniziative e progetti volti ad attuare interventi di promozione della sicurezza integrata nel territorio di riferimento, ivi inclusa l'adozione di misure di sostegno finanziario a favore dei comuni maggiormente interessati da fenomeni di criminalita' diffusa.

    3. Lo Stato, nelle attivita' di programmazione e predisposizione degli interventi di rimodulazione dei presidi di sicurezza territoriale, anche finalizzati al loro rafforzamento nelle zone di disagio e di maggiore criticita', tiene conto di quanto emerso in sede di applicazione degli accordi di cui al comma 1.

  3. Lo Stato e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano individuano, anche in sede di Conferenza Unificata, strumenti e modalita' di monitoraggio dell'attuazione degli accordi di cui al comma 1.

Sezione II Sicurezza urbana
Art 4.

Definizione

  1. Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilita' e al decoro delle citta', da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti piu' degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalita' e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalita', in particolare di tipo predatorio, la promozione del rispetto della legalita' e l'affermazione di piu' elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni.

Art 4.

Definizione

  1. Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilita' e al decoro delle citta', da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione , anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalita' e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalita', in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalita' e l'affermazione di piu' elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni.

Art 5.

Patti per l'attuazione della sicurezza urbana

  1. In coerenza con le linee generali di cui all'articolo 2, con appositi patti sottoscritti tra il prefetto ed il sindaco, nel rispetto di linee guida adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, possono essere...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT