Legislazione e documentazione

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Rivista penale 7-8/2018
Legislazione
e documentazione
I
D.L.vo 11 maggio 2018, n. 63. Attuazione della direttiva (UE)
2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giu-
gno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle in-
formazioni commerciali riservate (segreti commerciali) con-
tro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti (Gazzetta
Uff‌iciale Serie gen. - n. 130 del 7 giugno 2018).
(Estratto)
9. (Modif‌iche al codice penale in materia di mancata esecuzio-
ne dolosa di un provvedimento del giudice e in materia di rive-
lazione di segreti scientif‌ici o industriali). 1.All’articolo 388 del
codice penale sono apportate le seguenti modif‌icazioni:
a) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:
«La stessa pena si applica a chi elude l’esecuzione di un prov-
vedimento del giudice che prescriva misure inibitorie o corretti-
ve a tutela dei diritti di proprietà industriale.
È altresì punito con la pena prevista al primo comma chiun-
que, essendo obbligato alla riservatezza per espresso provve-
dimento adottato dal giudice nei procedimenti che riguardino
diritti di proprietà industriale, viola il relativo ordine.».
b) all’ottavo comma le parole: «quinto comma» sono sostitu-
ite dalle seguenti: «settimo comma».
2.L’articolo 623 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 623 (Rivelazione di segreti scientif‌ici o commerciali). –
Chiunque, venuto a cognizione per ragioni del suo stato o uff‌icio,
o della sua professione o arte, di segreti commerciali o di notizie
destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scien-
tif‌iche, li rivela o li impiega a proprio o altrui prof‌itto, è punito
con la reclusione f‌ino a due anni.
La stessa pena si applica a chiunque, avendo acquisito in
modo abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio
o altrui prof‌itto.
Se il fatto relativo ai segreti commerciali è commesso tramite
qualsiasi strumento informatico la pena è aumentata.
Il colpevole è punito a querela della persona offesa.».
3.Ai f‌ini dell’articolo 623 del codice penale, nel testo rifor-
mulato dal presente articolo, le notizie destinate a rimanere
segrete sopra applicazioni industriali, di cui alla formulazione
previgente del medesimo articolo 623, costituiscono segreti com-
merciali.
II
D.L.vo 18 maggio 2018, n. 54. Disposizioni per disciplinare il
regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari,
dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri or-
gani delle procedure concorsuali, in attuazione dell’articolo
33, commi 2 e 3, della legge 17 ottobre 2017, n. 161 (Gazzetta
Uff‌iciale Serie gen. - n. 121 del 26 maggio 2018).
1. (Modif‌iche al codice delle leggi antimaf‌ia e delle misure di
prevenzione). 1. Al codice delle leggi antimaf‌ia e delle misure
159, sono apportate le seguenti modif‌icazioni:
a) all’articolo 35, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4 bis. Non possono assumere l’uff‌icio di amministratore giu-
diziario, nè quello di suo coadiutore, coloro i quali sono legati da
rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi
della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado
o aff‌inità entro il secondo grado con magistrati addetti all’uff‌icio
giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l’in-
carico, nonchè coloro i quali hanno con tali magistrati un rap-
porto di assidua frequentazione. Si intende per frequentazione
assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un
rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e conno-
tato da reciproca conf‌idenza, nonchè il rapporto di frequentazio-
ne tra commensali abituali.»;
b) dopo l’articolo 35, sono inseriti i seguenti:
«Art. 35.1 (Dichiarazione di incompatibilità). – 1. L’ammini-
stratore giudiziario, al momento dell’accettazione dell’incarico e
comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina,
deposita presso la cancelleria dell’uff‌icio giudiziario conferente
l’incarico una dichiarazione attestante l’insussistenza delle cau-
se di incompatibilità di cui all’articolo 35, comma 4 bis. In caso
di violazione della disposizione di cui al periodo precedente il
tribunale provvede d’urgenza alla sostituzione del soggetto no-
minato. Il tribunale provvede allo stesso modo nel caso in cui,
dalla dichiarazione depositata, emerga la sussistenza di una cau-
sa di incompatibilità. In caso di dichiarazione di circostanze non
corrispondenti al vero effettuata da un soggetto iscritto ad un
albo professionale, il tribunale lo segnala all’organo competente
dell’ordine o del collegio professionale ai f‌ini della valutazione
di competenza in ordine all’esercizio dell’azione disciplinare e al
presidente della Corte di appello aff‌inchè dia notizia della segna-
lazione a tutti i magistrati del distretto.
2. Nella dichiarazione il soggetto incaricato deve comunque
indicare, ai f‌ini di cui all’articolo 35.2, l’esistenza di rapporti di
coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge
20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o aff‌inità
entro il secondo grado o frequentazione assidua con magistra-
ti, giudicanti o requirenti, del distretto di Corte di appello nel
quale ha sede l’uff‌icio giudiziario presso il quale è pendente il
procedimento.
3. Il coadiutore nominato dall’amministratore giudiziario a
norma dell’articolo 35, comma 4, redige la dichiarazione discipli-
nata ai commi 1 e 2 e la consegna all’amministratore giudiziario
entro due giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza della
nomina e, in ogni caso, prima di dare inizio alla sua attività. L’am-
ministratore giudiziario entro i due giorni successivi provvede a
depositare in cancelleria la dichiarazione del coadiutore. Se il
coadiutore non consegna la dichiarazione o se dalla dichiarazio-
ne emerge la sussistenza di una causa di incompatibilità, l’ammi-
nistratore giudiziario non può avvalersi del coadiutore nominato.
4. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubbli-
cazione nella Gazzetta Uff‌iciale del provvedimento con cui il

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