LEGGE 17 ottobre 2017, n. 161 - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate

Coming into Force19 Novembre 2017
Published date04 Novembre 2017
Enactment Date17 Ottobre 2017
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2017/11/04/17G00176/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.258 del 04-11-2017
Capo I Misure di prevenzione personali

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Soggetti destinatari

  1. All'articolo 4, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159», sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o del delitto di cui all'articolo 418 del codice penale»;

  2. la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

    d) agli indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-quater, del codice di procedura penale e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I del titolo VI del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice, nonche' alla commissione dei reati con finalita' di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalita' terroristiche di cui all'articolo 270-sexies del codice penale

    ;

  3. alla lettera f), dopo le parole: «atti preparatori, obiettivamente rilevanti,» sono inserite le seguenti: «ovvero esecutivi»;

  4. dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

    i-bis) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 640-bis o del delitto di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del medesimo codice;

    i-ter) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale

    .

Art 2.

Procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali

  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. al comma 2, le parole: «lettera c) e lettera i)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere c), i), i-bis) e i-ter)», dopo le parole: «sono attribuite» e' inserita la seguente: «anche» e dopo le parole: «dimora la persona» sono inserite le seguenti: «previo coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto»;

    2. il comma 4 e' sostituito dal seguente:

    4. La proposta di cui al comma 1 deve essere depositata presso la cancelleria delle sezioni o dei collegi del tribunale del capoluogo del distretto, nel territorio del quale la persona dimora, previsti dal comma 2-sexies dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Limitatamente ai tribunali di Trapani e Santa Maria Capua Vetere, la proposta di cui al comma 1 e' depositata presso la cancelleria delle sezioni o dei collegi specializzati in materia di misure di prevenzione ivi istituiti ai sensi del citato comma 2-sexies, ove la persona dimori nel corrispondente circondario

    .

  2. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e' sostituito dal seguente:

    2. Salvi i casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), alla sorveglianza speciale puo' essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o piu' comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o piu' regioni

    .

  3. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

      1. Il tribunale provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal deposito della proposta. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico. Il presidente dispone che il procedimento si svolga in pubblica udienza quando l'interessato ne faccia richiesta.

      2. Il presidente fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso e' comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta e contiene la concisa esposizione dei contenuti della proposta. Se l'interessato e' privo di difensore, l'avviso e' dato a quello di ufficio

      ;

    2. il comma 4 e' sostituito dai seguenti:

      4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. Gli altri destinatari dell'avviso sono sentiti se compaiono. Se l'interessato e' detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa tempestiva richiesta, la partecipazione all'udienza e' assicurata a distanza mediante collegamento audiovisivo ai sensi dell'articolo 146-bis, commi 3, 4, 5, 6 e 7, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, salvo che il collegio ritenga necessaria la presenza della parte. Il presidente dispone altresi' la traduzione dell'interessato detenuto o internato in caso di indisponibilita' di mezzi tecnici idonei.

      4-bis. Il tribunale, dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti, ammette le prove rilevanti, escludendo quelle vietate dalla legge o superflue

      ;

    3. al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. L'udienza e' rinviata anche se sussiste un legittimo impedimento del difensore»;

    4. il comma 6 e' sostituito dal seguente:

      6. Ove l'interessato non intervenga e occorra la sua presenza per essere sentito, il presidente lo invita a comparire, avvisandolo che avra' la facolta' di non rispondere

      ;

    5. il comma 8 e' sostituito dal seguente:

      8. Qualora il tribunale debba sentire soggetti informati su fatti rilevanti per il procedimento, il presidente del collegio puo' disporre l'esame a distanza nei casi e nei modi indicati all'articolo 147-bis, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

      ;

    6. dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

      10-bis. Le questioni concernenti la competenza per territorio devono essere rilevate o eccepite, a pena di decadenza, alla prima udienza e comunque subito dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti e il tribunale le decide immediatamente.

      10-ter. Il tribunale, se ritiene la propria incompetenza, la dichiara con decreto e ordina la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi gia' acquisiti. Le disposizioni del comma 10-bis si applicano anche qualora la proposta sia stata avanzata da soggetti non legittimati ai sensi dell'articolo 5.

      10-quater. Quando il tribunale dispone ai sensi del comma 10-ter, il sequestro perde efficacia se, entro venti giorni dal deposito del provvedimento che pronuncia l'incompetenza, il tribunale competente non provvede ai sensi dell'articolo 20. Il termine previsto dall'articolo 24, comma 2, decorre nuovamente dalla data del decreto di sequestro emesso dal tribunale competente.

      10-quinquies. Il decreto di accoglimento, anche parziale, della proposta pone a carico del proposto il pagamento delle spese processuali.

      10-sexies. Il decreto del tribunale e' depositato in cancelleria entro quindici giorni dalla conclusione dell'udienza.

      10-septies. Quando la stesura della motivazione e' particolarmente complessa, il tribunale, se ritiene di non poter depositare il decreto nel termine previsto dal comma 10-sexies, dopo le conclusioni delle parti, puo' indicare un termine piu' lungo, comunque non superiore a novanta giorni.

      10-octies. Al decreto del tribunale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

      .

  4. All'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. il comma 5 e' sostituito dal seguente:

      5. Inoltre, puo' imporre tutte le prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale, e, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o piu' comuni o in una o piu' regioni, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori

      ;

    2. al comma 8, dopo le parole: «all'interessato» sono aggiunte le seguenti: «e al suo difensore».

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