Legislazione e documentazione

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Rivista penale 5/2016
Legislazione
e documentazione
I
L. 23 marzo 2016, n. 41. Introduzione del reato di omicidio
stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonchè di-
sposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile
(Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 70 del 24 marzo 2016).
1. 1.Dopo l’articolo 589 del codice penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 589 bis. (Omicidio stradale). - Chiunque cagioni per
colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione
da due a sette anni.
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in sta-
to di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-f‌isica conseguente
all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi ri-
spettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del
morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici
anni.
La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a mo-
tore di cui all’articolo 186 bis, comma 1, lettere b), c) e d), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di eb-
brezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del
medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa
la morte di una persona.
Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi
alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica
ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legi-
slativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una
persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
La pena di cui al comma precedente si applica altresì:
1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in
un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di
quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su
strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h
rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte
di una persona;
2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando
un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolan-
do contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;
3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di ma-
novra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corri-
spondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di
un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedona-
le o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata
se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida
o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo
a motore sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia
sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non
sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpe-
vole, la pena è diminuita f‌ino alla metà.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il condu-
cente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o
più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che
dovrebbe inf‌liggersi per la più grave delle violazioni commesse
aumentata f‌ino al triplo, ma la pena non può superare gli anni
diciotto.
Art. 589 ter. (Fuga del conducente in caso di omicidio stra-
dale). - Nel caso di cui all’articolo 589 bis, se il conducente si dà
alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comun-
que non può essere inferiore a cinque anni
2.L’articolo 590 bis del codice penale è sostituito dai seguenti:
«Art. 590 bis. (Lesioni personali stradali gravi o gravissime).
- Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con
violazione delle norme sulla disciplina della circolazione strada-
le è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni
gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in sta-
to di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-f‌isica conseguente
all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi ri-
spettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del
luno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a
cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le
lesioni gravissime.
Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì al con-
ducente di un veicolo a motore di cui all’articolo 186 bis, comma 1,
lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il
quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma
2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, ca-
gioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.
Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi
alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai
sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali,
è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per
le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.
Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì:
1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in
un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di
quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su
strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h
rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno
lesioni personali gravi o gravissime;
2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando
un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circo-
lando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali
gravi o gravissime;
3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di ma-
novra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corri-
spondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di
un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedona-
le o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali
gravi o gravissime.

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