Legislazione e documentazione

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@I. Circolare 31 ottobre 2001, n. 94, del Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle entrate. Imposte di registro e di bollo. Istanze di fissazione della esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ad uso abitativo.

È stato chiesto di conoscere se l'esenzione dall'imposta di bollo, prevista dall'articolo 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392, recepito peraltro anche dall'articolo 19, comma 1 della legge 13 maggio 1999, n. 133, si applica anche alle deduzioni scritte che i locatori sono abilitati a presentare nel corso del procedimento di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo sulla base dell'articolo 11, comma 3, del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1982, n. 94 e richiamato dall'articolo 6, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).

Esaminata la problematica proposta, si rileva preliminarmente che l'articolo 10 della tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 esclude l'obbligo della registrazione per gli «... atti, documenti e provvedimenti di cui all'articolo 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392;», vale a dire per gli atti, documenti e provvedimenti relativi alle controversie in materia di locazione il cui valore non eccede le lire 600.000.

Si rileva, altresì, che l'articolo 19 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Istante di fissazione dell'esecuzione e disposizioni in materia di imposta di registro), al comma 1 prevede:

Le disposizioni dell'articolo 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392, si applicano alle istanze di fissazione dell'esecuzione presentate dal conduttore ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e ai procedimenti di opposizione previsti dallo stesso articolo 6, commi 3 e 4.

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Premesso quanto sopra si ritiene che, nonostante il suddetto comma non richiami espressamente le deduzioni scritte del locatore, queste siano assoggettate allo stesso trattamento tributario stabilito dall'articolo 19 in commento.

Si è dell'avviso, invero, che interpretando in senso ampio la terminologia «atti» di cui al più volte citato articolo 57 della legge n. 392 del 1978, nell'accezione devono intendersi comprese anche le deduzioni scritte che il locatore o il beneficiario del provvedimento di rilascio possono eventualmente produrre, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 3 del D.L. n. 9 del 1982 (Norme per l'edilizia di provvidenze in materia di sfratto), convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 94.

Le deduzioni scritte sono da considerare «atti» dai quali potrebbe derivare, nel contesto della procedura di rilascio dell'immobile, una decisione più aderente alla situazione rappresentata nell'instaurato processo, appunto perché basata su ulteriori elementi prodotti.

In altri termini, le deduzioni in parola ineriscono a pieno titolo alla fase istruttoria del processo e, conseguentemente, sono annoverati tra gli atti processuali.

Per le suesposte argomentazioni, quindi, le deduzioni scritte menzionate nell'articolo 11 del D.L. n. 9 del 1982, sono sottoposte al regime esentativo sempre che il valore della causa non ecceda le lire 600.000.

Con riferimento all'imposta di registro si deve precisare che gli atti in esame rientrano, come già detto, nelle previsioni di cui all'articolo 10 della tabella allegata al succitato testo unico dell'imposta di registro e, pertanto, non sono soggetti neanche all'obbligo della registrazione.

Analoghe considerazioni inducono alla conclusione che l'esenzione si estende anche all'imposta di bollo.

Ovviamente, anche per l'applicazione di tale agevolazione il limite di valore delle controversie in materia di locazione non può eccedere lire 600.000 (articolo 57 della legge n. 392 del 1978).

La disposizione del citato articolo 57, nella versione introdotta dall'articolo 6 della legge 30 luglio 1984, n. 399, infatti, ha tacitamente abrogato il n. 4) del secondo comma dell'articolo 12 della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955.

Le direzioni regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.

@II. D.M. 3 luglio 2001. Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani, allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 237 dell'11 novembre 2001).

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il «Regolamento per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, secondo cui la tabella in allegato A, recante i gradi-giorno dei comuni italiani, può essere modificata ed integrata con decreto del Ministro delle attività produttive, anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni, o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie fissate dall'UNI;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1995, 6 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 242 del 16 ottobre 1997, 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 206 del 4 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2000, 3 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2001, del 20 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 116 del 21 maggio 2001 e del 31 maggio 2001 in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana recanti modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

Vista la comunicazione del Comune di Limone del Garda (Brescia) n. 2214 del 9 febbraio 2000, nella quale si evidenziano elementi geografici, altimetrici e climatici relativi al Comune di Limone sul Garda (Brescia);

Viste le valutazioni tecniche dell'ENEA, comunicate con nota n. 029/2000/DBT del 9 febbraio 2000 dalle quali risulta che in sede di compilazione della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è stato presumibilmente commesso un errore nel calcolo dei gradi-giorni da attribuire al Comune di Limone sul Garda, e che sulla base delle risultanze tec-Page 864 niche al comune, conformemente alla metodologia fissata nel decreto citato, vanno attribuiti 2097 gradi-giorni, e confermato il mantenimento della zona climatica D;

Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di determinazione dei gradi-giorno;

Ritenuto di dover procedere alle necessarie rettifiche della tabella allegato A al citato regolamento;

Decreta:

Art. un. 1. Nella tabella allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le indicazioni relative al Comune di Limone sul Garda (Brescia) sono sostituite da quelle di seguito elencate:

pr, z, gr-g, alt, comune

BS, D, 2097, 66, Limone sul Garda

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

@III. D.M. 12 luglio 2001. Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani, allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2001).

Art. un. 1. Nella tabella allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le indicazioni relative ai comuni di San Dorligo della Valle-Dolina, Duino Aurisina e Monrupino, tutti in provincia di Trieste, sono sostituite da quelle di seguito elencate:

pr, z, gr-g, alt, comune

TS, E, 2282, 106, San Dorligo della Valle-Dolina TS, E, 2411, 144, Duino Aurisina TS, F, 3341, 418, Monrupino

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

@IV. D.M. 3 settembre 2001. Modifiche ed integrazioni al decreto 26 luglio 1984 concernente classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi (Gazzetta Ufficiale n. 242 del 17 ottobre 2001).

1. 1. L'art. 2, punto 2.5 «Produttore» del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 è sostituito dal seguente:

Fabbricante del materiale, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o segno distintivo sul materiale, si presenti come produttore dello stesso. Si considera altresì produttore chi importa e/o commercializza un materiale d'importazione. È parimenti ritenuto produttore, il produttore estero avente sede legale nell'Unione europea ovvero, in uno dei Paesi contraenti l'accordo SEE.

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  1. L'art. 2, punto 2.8 «Campionatura testimone» del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 è sostituito dal seguente:

    Materiale opportunamente contrassegnato e conservato presso il laboratorio legalmente riconosciuto dal Ministero dell'interno in quantità tale da permettere l'esecuzione delle prove necessarie per la loro classificazione.

    La campionatura testimone può essere eliminata dopo 5 anni dal rilascio della certificazione di prova.

    ...

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