Legislazione e documentazione

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@I. L. 4 aprile 2001, n. 154. Misure contro la violenza nelle relazioni familiari (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 98 del 28 aprile 2001).

(Estratto).

1. (Misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare). 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 291 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

2 bis. In caso di necessità o urgenza il pubblico ministero può chiedere al giudice, nell'interesse della persona offesa, le misure patrimoniali provvisorie di cui all'articolo 282 bis. Il provvedimento perde efficacia qualora la misura cautelare sia successivamente revocata

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  1. Dopo l'articolo 282 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

    Art. 282 bis. (Allontanamento dalla casa familiare). 1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.

    2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persone offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

    3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.

    4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.

    5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.

    6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280

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    @II. D.L. 2 aprile 2001, n. 91. Proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 78 del 3 aprile 2001), convertito, con modificazioni, nella L. 3 maggio 2001, n. 163 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 106 del 9 maggio 2001).

    1. 1. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge 24 novembre 1999, n. 468, è sostituito dal seguente: «2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 14 entra in vigore il giorno 2 gennaio 2002.».

  2. Il comma 1 dell'articolo 65 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, è sostituito dal seguente: «1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno 2 gennaio 2002.».

    2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

    @III. L. 29 marzo 2001, n. 134. Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 92 del 20 aprile 2001).

    (Estratto)

    1. 1. Prima dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è inserita la seguente rubrica: «CAPO I - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI GIUDIZI PENALI».

    2. 1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: «del cittadino non abbiente,» è inserita la seguente: «indagato,» e dopo la parola: «imputato,» è inserita la seguente: «condannato,».

  3. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:

    3. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è valida per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse

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  4. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: «qualora la parte ammessa risulti totalmente vittoriosa» sono soppresse.

  5. Il comma 7 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato.

  6. Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato.

  7. Dopo il comma 9 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, sono aggiunti i seguenti:

    9-bis. Il giudice respinge l'istanza ove vi siano fondati motivi per ritenere che l'interessato non versi nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari e di attività economiche eventualmente svolte. A tale fine, prima di provvedere in ordine all'istanza, può trasmetterla, unitamente alla relativa autocertificazione, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche.

    9-ter. Il giudice, quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, ovvero nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione, deve chiedere preventivamente al questore, alla direzione investigativa antimafia (DIA) e alla direzione nazionale antimafia (DNA) le informazioni necessarie e utili sui soggetti richiedenti relative al loro tenore di vita, alle loro condizioni personali e Page 356 familiari e alle attività economiche eventualmente svolte, che potranno essere acquisite anche a mezzo di accertamenti da richiedere alla Guardia di finanza

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    3. 1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole da: «lire otto milioni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «lire diciotto milioni».

  8. La disposizione di cui al comma 1 si applica dall'1 luglio 2001.

    4. 1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, la parola: «strettamente» è soppressa.

  9. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: «consulenti tecnici di parte,» sono inserite le seguenti: «investigatori privati autorizzati,».

  10. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:

    2. Non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze di cui al comma 1 che, all'atto del conferimento, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova

    .

  11. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: «un secondo difensore di fiducia» sono aggiunte le seguenti: «, eccettuati i casi in cui si applicano le norme previste dalla legge 7 gennaio 1998, n. 11, per la partecipazione a distanza al procedimento dell'indagato, dell'imputato o del condannato».

  12. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato.

    5. 1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: «la sua famiglia anagrafica» sono aggiunte le seguenti: «nonché del proprio numero di codice fiscale e di quello di ognuno dei componenti il nucleo familiare».

  13. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato.

  14. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:

    3. Se l'istante è straniero, per i redditi prodotti all'estero si applica la disposizione di cui al comma 1. L'istanza deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la veridicità di quanto in essa affermato

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  15. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: «dai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 3».

  16. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:

    5. Gli interessati, ove il giudice lo richieda, sono tenuti a produrre la documentazione necessaria per accertare la veridicità delle loro dichiarazioni. In caso di impossibilità a produrre la documentazione di cui al presente comma e al comma 3, questa può essere sostituita da un'autocertificazione

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  17. Il comma 6 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:

    6. Fuori dai casi previsti dal comma 3, la mancanza delle dichiarazioni e delle indicazioni previste dal presente articolo è causa di inammissibilità dell'istanza

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  18. Al comma 7 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: «previste dai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «previste dal comma 1» e le parole da: «con le sanzioni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la condanna importa la decadenza prevista dall'articolo 10 ed il recupero delle somme corrisposte dallo Stato a carico del responsabile».

    6. 1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le...

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