LEGGE 30 luglio 1990, n. 217 - Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti

Coming into Force04 Novembre 1990
End of Effective Date30 Giugno 2002
Enactment Date30 Luglio 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/08/06/090G0256/CONSOLIDATED/20020615
Published date06 Agosto 1990
Official Gazette PublicationGU n.182 del 06-08-1990
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Istituzione del patrocinio

  1. E' assicurato il patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale ovvero penale militare per la difesa del cittadino non abbiente, imputato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

  2. Il patrocinio e' altresi' assicurato nei procedimenti civili relativamente all'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti da reato, sempreche' le ragioni del non abbiente risultino non manifestamente infondate.

  3. Nei procedimenti penali l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato giova per tutti i gradi del procedimento.

  4. Nei procedimenti di cui al comma 2 l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha effetto per tutti i gradi di giurisdizione qualora la parte ammessa risulti totalmente vittoriosa.

  5. Nel processo penale a carico di minorenni, quando l'interessato non vi abbia provveduto, l'autorita' procedente nomina un difensore cui e' corrisposto il compenso nella misura e secondo le modalita' previste dalla presente legge. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme pagate nei confronti del minorenne e dei familiari che superano i limiti di reddito di cui all'articolo 3.

  6. Il trattamento riservato dalla presente legge al cittadino italiano e' assicurato altresi' allo straniero e all'apolide residente nello Stato.

  7. Le disposizioni della presente legge si applicano fino alla data di entrata in vigore della disciplina generale del patrocinio dei non abbienti avanti ad ogni giurisdizione.

  8. La disposizione del comma 1 non si applica ai procedimenti penali concernenti contravvenzioni. Tuttavia il patrocinio a spese dello Stato e' assicurato anche relativamente a detti procedimenti quando essi:

    1. sono riuniti a procedimenti per delitti;

    2. sono connessi a procedimenti per delitti ancorche' non riuniti.

  9. In ogni caso, la disposizione del comma 1 non si applica nei confronti dell'imputato per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

    AVVERTENZA:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai

    sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato

    con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

    1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle

    disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il

    rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli

    atti legislativi qui trascritti.

Art 1.

Istituzione del patrocinio

  1. E' assicurato il patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale ovvero penale militare per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

  2. Il patrocinio e' altresi' assicurato nei procedimenti civili relativamente all'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti da reato, sempreche' le ragioni del non abbiente risultino non manifestamente infondate.

    3. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e' valida per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse.

  3. Nei procedimenti di cui al comma 2 l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha effetto per tutti i gradi di giurisdizione ...

  4. Nel processo penale a carico di minorenni, quando l'interessato non vi abbia provveduto, l'autorita' procedente nomina un difensore cui e' corrisposto il compenso nella misura e secondo le modalita' previste dalla presente legge. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme pagate nei confronti del minorenne e dei familiari che superano i limiti di reddito di cui all'articolo 3.

  5. Il trattamento riservato dalla presente legge al cittadino italiano e' assicurato altresi' allo straniero e all'apolide residente nello Stato.

  6. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 MARZO 2001, N. 134.

  7. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 MARZO 2001, N. 134.

  8. In ogni caso, la disposizione del comma 1 non si applica nei confronti dell'imputato per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

    ((9-bis. Il giudice respinge l'istanza ove vi siano fondati motivi per ritenere che l'interessato non versi nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari e di attivita' economiche eventualmente svolte. A tale fine, prima di provvedere in ordine all'istanza, puo' trasmetterla, unitamente alla relativa autocertificazione, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche.

    9-ter. Il giudice, quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, ovvero nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione, deve chiedere preventivamente al questore, alla direzione investigativa antimafia (DIA) e alla direzione nazionale antimafia (DNA) le informazioni necessarie e utili sui soggetti richiedenti relative al loro tenore di vita, alle loro condizioni personali e familiari e alle attivita' economiche eventualmente svolte, che potranno essere acquisite anche a mezzo di accertamenti da richiedere alla Guardia di finanza)).

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115

Art 2.

Istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

  1. In ogni stato e grado del procedimento l'interessato che si trovi nelle condizioni indicate nell'articolo 3 puo' chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

  2. La relativa istanza, a pena di inammissibilita', deve essere sottoscritta dall'interessato. La sottoscrizione e' autenticata dal difensore designato ovvero dal funzionario che la riceve. Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero custodito in un luogo di cura si applica l'articolo 123 del codice di procedura penale.

  3. Fuori dei casi di cui all'articolo 123 del codice di procedura penale, l'istanza e' presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore ovvero inviata a mezzo raccomandata alla cancelleria del giudice che procede, ovvero, nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2, del giudice innanzi al quale pende il procedimento ovvero del giudice competente a conoscere del merito.

L'istanza puo' essere presentata dal difensore direttamente in udienza. Se procede la Corte di cassazione o se davanti a detta Corte pende uno dei procedimenti di cui all'articolo 1, comma 2, l'istanza e' presentata al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Art 2.

Istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

  1. In ogni stato e grado del procedimento l'interessato che si trovi nelle condizioni indicate nell'articolo 3 puo' chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

  2. La relativa istanza, a pena di inammissibilita', deve essere sottoscritta dall'interessato. La sottoscrizione e' autenticata dal difensore designato ovvero dal funzionario che la riceve. Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero custodito in un luogo di cura si applica l'articolo 123 del codice di procedura penale.

  3. Fuori dei casi di cui all'articolo 123 del codice di procedura penale, l'istanza e' presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore ovvero inviata a mezzo raccomandata alla cancelleria del giudice che procede, ovvero, nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2, del giudice innanzi al quale pende il procedimento ovvero del giudice competente a conoscere del merito.

L'istanza puo' essere presentata dal difensore direttamente in udienza. Se procede la Corte di cassazione o se davanti a detta Corte pende uno dei procedimenti di cui all'articolo 1, comma 2, l'istanza e' presentata al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. 5

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115

Art 3.

Condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

  1. Puo' essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi e' titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a lire otto milioni nell'anno 1990 e dal 1991 a lire dieci milioni.

  2. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito ai fini del presente articolo e' costituito dalla somma dei...

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