Legislazione e documentazione

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@I. D.L. 24 giugno 2003, n. 147. Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 145 del 25 giugno 2003).

(Estratto)

1. (Sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione). 1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 185, è prorogata fino al 30 giugno 2004.

4. (Norme per la sicurezza degli impianti). 1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1º gennaio 2004.

@II. D.L. 9 maggio 2003, n. 102. Disposizioni urgenti in materia di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 108 del 12 maggio 2003).

1. 1. Gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, non ubicati nelle infrastrutture militari, né classificati quali alloggi di servizio connessi all'incarico, sono alienati con le modalità ed alle condizioni previste al capo I del decreto legge 25 settembre 2001, n. 410, e successive modificazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli alloggi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) sono effettivamente assegnati a personale in servizio per attuali esigenze abitative proprie o della famiglia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui al regolamento emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 18 agosto 1978, n. 497;

b) sono in corso di manutenzione per avvicendamento dei titolari;

c) sono occupati da soggetti ai quali sis stato notificato il provvedimento amministrativo di recupero forzoso.

  1. Ai fini dell'applicazione del comma 1 il diritto di opzione previsto dai commi 3 e 6 dell'articolo 3 del decreto legge di cui al comma 1, spetta solo a coloro che comunque corrispondono allo Stato un canone o una indennità per l'occupazione dell'alloggio.

  2. Ai beni immobili individuati con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del comma 112 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e del comma 1 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui al capo I del decreto legge di cui al comma 1.

  3. I beni immobili indicati nella tabella A allegata al presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la Regione Friuli-Venezia Giulia, possono essere trasferiti gratuitamente alla predetta Regione ovvero possono essere oggetto di procedure di valorizzazione da espletare, anche con l'intervento di Patrimonio dello Stato Spa, con le modalità di cui al capo I del decreto legge di cui al comma 1.

  4. Per i beni immobili statali in uso alle amministrazioni dello Stato è vietata la dismissione temporanea. I beni immobili per i quali, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata operata la dismissione temporanea si intendono dismessi definitivamente.

    2. 1. Dopo il comma 15 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono inseriti i seguenti:

    15 bis. Ai fini della valorizzazione, trasformazione, commercializzazione e gestione del patrimonio immobiliare dello Stato e con le procedure di cui al primo periodo del comma 15, il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso l'Agenzia del demanio, può promuovere la costituzione, con la partecipazione dei comuni interessati, di apposite società per...

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