Legislazione e documentazione

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@I. Circolare (Ag. Territorio) 11 aprile 2006, n. 3. Nuovi termini per l'accatastamento delle unità immobiliari urbane, ai sensi dell'art. 34-quinquies, comma 2, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Ampliamento della possibilità di pagamento dei tributi speciali catastali attraverso il deposito interno anche per le dichiarazioni DOCFA.

1. (Premessa). L'articolo 34-quinquies del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, aggiunto in sede di conversione dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, pubblicata sulla G.U. n. 59 dell'11 marzo 2006, reca importanti novità nell'ambito delle procedure di accertamento delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione delle unità immobiliari già censite.

Il primo comma delinea un processo di semplificazione dei procedimenti amministrativi catastali ed edilizi, il cui completamento è demandato all'adozione di ulteriori provvedimenti attuativi. Tale disposizione, fra l'altro, prevede l'attivazione di un processo di cooperazione tra Agenzia del territorio e Comuni, finalizzato a migliorare l'efficacia dei controlli sulle rendite proposte per le unità immobiliari urbane.

2. (Termini per la presentazione delle domande di nuova costruzione o di mutazione nello stato dei beni). L'art. 34- quinquies, comma 2, lettere a) e b), al fine di razionalizzare i procedimenti di presentazione delle domande di nuova costruzione o di mutazione nello stato dei beni, apporta rilevanti modifiche alla disciplina contenuta rispettivamente negli artt. 28 e 20 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, convertito in legge, con modificazioni, con legge 11 agosto 1939, n. 1249.

Per effetto della modifica apportata dalla citata lettera a) al primo comma dell'art. 28 del R.D.L. 652/39 - (sostituzione della locuzione «31 gennaio dell'anno successivo a quello» con le parole «trenta giorni dal momento») - il nuovo termine di presentazione delle dichiarazioni in catasto delle unità immobiliari di nuova costruzione e di quelle che dalla categoria delle esenti passano a quelle soggette ad imposta viene fissato in trenta giorni dal momento in cui i fabbricati sono divenuti «... abitabili o servibili all'uso cui sono destinati...».

Il secondo intervento modificativo coinvolge, invece, l'art. 20 dello stesso R.D.L. 652/39, come integrato dal paragrafo 12 della Istruzione Provvisoria per la Conservazione del nuovo catasto edilizio urbano, emanata dal Ministero delle Finanze, D.G. del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali, in data 13 dicembre 1961. Il comma 2, lettera b), del menzionato art. 34-quinquies stabilisce, infatti, che le dichiarazioni relative alle mutazioni nello stato dei beni delle unità immobiliari già censite, di cui all'art. 17, primo comma, lettera b), del R.D.L. 652/39, devono essere presentate agli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio entro trenta giorni dal momento in cui esse si sono verificate.

Quindi, anche per tale tipologia di dichiarazione il termine di presentazione originariamente individuato dalla richiamata Istruzione Provvisoria («... entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la variazione si è verificata») viene ridotto a trenta giorni.

In sintesi, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 34-quinquies del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, il termine per la presentazione delle dichiarazioni in catasto relative alle unità immobiliari di nuova costruzione, alle unità che transitano dalla categoria esente a quella soggetta ad imposta in seguito alla perdita dei requisiti per godere dell'esenzione, nonché per la presentazione delle dichiarazioni relative alle mutazioni nello stato di unità immobiliari già censite, viene stabilito in trenta giorni decorrenti dalla data dell'evento a cui ciascuna singola disposizione riconnette l'obbligo di dichiarazione.

3. (Applicabilità della nuova disciplina). Come è stato accennato al paragrafo precedente, il termine di trenta giorni per la presentazione delle dichiarazioni in catasto relative alle peculiari fattispecie delineate dagli articoli 28 e 20 del R.D.L. 652/39 decorre - per espressa previsione normativa - dalla data (rectius: dal momento) in cui si verificano gli eventi che danno luogo all'obbligo di presentazione delle dichiarazioni in catasto.

Da ciò consegue, in assenza di una specifica disposizione di carattere transitorio, l'applicabilità della nuova disciplina dei termini, introdotta dall'art. 34-quinquies, agli eventi verificatisi a decorrere dal 12 marzo 2006, data di entrata in vigore della legge 9 marzo 2006, n. 80, di conversione del D.L. 4/2006 (cfr. art. 1, comma 2, della legge 80/2006).

4. (Riflessi della nuova disciplina sul piano sanzionatorio). Come è noto, la tardiva presentazione in catasto delle dichiarazioni relative alle fattispecie di cui trattasi è soggetta a sanzione.

La nuova disciplina in materia di termini delineata dall'art. 34-quinquies in parola non apporta alcuna innovazione circa i connessi profili sanzionatori, in ordine ai quali, pertanto, può farsi senz'altro rinvio alle direttive emanate al riguardo con Circolare n. 2 del 17 aprile 2002.

Si precisa peraltro che, successivamente, l'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, (legge finanziaria 2005) al comma 338 ha previsto che «Gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l'inadempimento degli obblighi di cui all'articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, dall'articolo 31 del medesimo regio decreto-legge n. 652 del 1939, come rideterminati dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, con riferimento al mancato adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 20 e 28 del citato decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, sono elevati rispettivamente a euro 258 e a euro 2.066».

La modifica degli importi delle sanzioni disposta dal comma 338 citato si riferisce alle seguenti violazioni:

- mancata dichiarazione delle unità immobiliari urbane e delle relative variazioni; Page 464

- mancata dichiarazione dei fabbricati che dalla categoria degli esenti passano a quelli soggetti all'imposta.

Al riguardo si ritiene opportuno precisare che i predetti nuovi importi rilevano per le violazioni commesse successivamente al 1º gennaio 2005, data di entrata in vigore della legge 311/2004. In tutti gli altri casi dovrà farsi riferimento agli importi previgenti già indicati nella citata Circolare n. 2/2002. È fatta comunque salva la possibilità di applicare il ravvedimento operoso nei casi e con le modalità di cui all'art. 13 del D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 472.

Si evidenzia, altresì, che la riforma della disciplina in materia di termini disposta dall'art. 34-quinquies in parola non coinvolge il termine di sei mesi, previsto dall'articolo 8 della legge 1 ottobre 1969, n. 679, per la presentazione della dichiarazione riguardante il cambiamento nello stato del terreno per effetto dell'avvenuta edificazione.

Sembra opportuno evidenziare, tuttavia, come tale termine venga, di fatto, assorbito dalla nuova tempistica introdotta dal citato art. 34-quinquies. In effetti, l'aggiornamento della mappa, prodotto ai fini della suddetta dichiarazione, essendo propedeutico agli adempimenti previsti dall'art. 28 del R.D.L. 652/39, va necessariamente richiesto in tempo utile per consentire la presentazione della dichiarazione al catasto edilizio urbano ai sensi dell'art. 28 medesimo, quindi entro il nuovo e più ristretto termine di trenta giorni, decorrente, come accennato, dal momento in cui i fabbricati sono divenuti «... abitabili o servibili all'uso cui sono destinati...».

Ciò implica che il professionista debba opportunamente anticipare, per quanto possibile, la presentazione del tipo mappale, tenuto anche conto dei tempi tecnici di approvazione dello stesso.

Si ricorda, in proposito, che l'elaborato può essere...

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