Legislazione e documentazione

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I

D.L. 29 dicembre 2010, n. 225. Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, convertito, con modificazioni, in L. 26 febbraio 2011, n. 10 (Suppl. ord. n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2011).

(Estratto)

  1. (Proroghe onerose di termini). (Omissis).

    5 bis. Il termine del 31 dicembre 2010 previsto dall’articolo 19, commi 8, 9 e 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è differito al 30 aprile 2011. Conseguentemente, in considerazione della massa delle operazioni di attribuzione della rendita presunta, l’Agenzia del territorio notifica gli atti di attribuzione della predetta rendita mediante affissione all’albo pretorio dei comuni dove sono ubicati gli immobili. Dell’avvenuta affissione è data notizia con comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, nel sito internet dell’Agenzia del territorio, nonchè presso gli uffici provinciali ed i comuni interessati. Trascorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale, decorrono i termini per la proposizione del ricorso dinanzi alla commissione tributaria provinciale competente. In deroga alle vigenti disposizioni, la rendita catastale presunta e quella successivamente dichiarata come rendita proposta o attribuita come rendita catastale definitiva producono effetti fiscali fin dalla loro iscrizione in catasto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, salva la prova contraria volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza. I tributi, erariali e locali, commisurati alla base imponibile determinata con riferimento alla rendita catastale presunta, sono corrisposti a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le procedure previste per l’attribuzione della rendita presunta si applicano anche agli immobili non dichiarati in catasto, individuati ai sensi dell’articolo 19, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a far data dal 2 maggio 2011.

    (Omissis).

    9 bis. All’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In nessun caso gli oneri a carico di Roma Capitale per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere, l’importo pari alla metà dell’indennità di rispettiva spettanza».

    (Omissis).

    12 sexies. All’articolo 1, comma 1, del decreto legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, come da ultimo modificato dall’articolo 5, comma 7 bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, in materia di esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo, le parole: «al 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2011». Ai fini della determinazione della misura dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l’anno 2012 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 3,38 milioni di euro per l’anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

    (Omissis).

    16 decies. Il termine di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è prorogato di dodici mesi, limitatamente alle controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.

    Omissis

    17 quater. Al fine di consentire la proroga delle operazioni di sospensione dell’ammortamento dei mutui, le garanzie ipotecarie già prestate a fronte del mutuo oggetto di sospensione dell’ammortamento per volontà del creditore o per effetto di legge, continuano ad assistere il rimborso, secondo le modalità convenute, del debito che risulti all’originaria data di scadenza di detto mutuo, senza il compimento di alcuna formalità o annotazione.

    Resta fermo quanto previsto all’articolo 39, comma 5, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al finanziamento erogato dalla banca al mutuatario in qualità di debitore ceduto nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti ovvero di emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, al fine di consentire il rimborso del

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    mutuo al cessionario secondo il piano di ammortamento in essere al momento della sospensione e per l’importo delle rate oggetto della sospensione stessa. In tal caso la banca è surrogata di diritto nelle garanzie ipotecarie, senza il compimento di alcuna formalità o annotazione, ma la surroga ha effetto solo a seguito dell’integrale soddisfacimento del credito vantato dal cessionario del mutuo oggetto dell’operazione di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie garantite.

  2. (Entrata in vigore). 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

    II

    Ris. (Ag. Entrate) 4 gennaio 2011, n. 4/e. Consulenza giuridica - Art. 1 della legge n. 449 del 1997 - Piano Casa - Possibilità di fruire della detrazione del 36 per cento sulle spese di ristrutturazione in presenza di lavori di ampliamento.

    Con la consulenza giuridica in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 1 della legge n. 449 del 1997, è stato esposto il seguente

    QUESITO

    L’istante chiede di sapere se, per gli interventi di ampliamento previsti dal c.d. Piano Casa - introdotto dall’art. 11 del decreto legge 112 del 2008 - è possibile usufruire delle detrazioni fiscali del 36 e 55 per cento, previste, rispettivamente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia (legge n. 449 del 1997, art. 1) e di riqualificazione energetica (legge n. 296 del 2006, art. 1, commi 344 e seguenti), realizzati sul patrimonio edilizio esistente.

    La questione, a dire della Direzione istante, è sorta per effetto delle molteplici richieste di chiarimento che le sono pervenute, in considerazione del fatto che il Piano Casa prevede la possibilità di effettuare ampliamenti o ricostruzioni di edifici in deroga ai Piani Regolatori locali.

    SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

    L’istante premette che l’art. 3 del Testo Unico per l’edilizia, approvato con D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, entrato in vigore il 30 giugno 2003, nel definire gli interventi edilizi precedentemente individuati dall’art. 31 della legge n. 457 del 5 agosto 1978, include, al comma 1, lett. d), tra gli interventi di “ristrutturazione edilizia”, anche quelli “consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quelli preesistenti, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica”; mentre, alla lett. e), definisce gli “interventi di nuova costruzione” quelli di “costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente”.

    Tanto premesso, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che non sono agevolabili, ai sensi dell’art. 1 della legge 449 del 1997, gli interventi di nuova costruzione (salvi i parcheggi pertinenziali) e ha indicato, fra gli interventi ammessi alla detrazione, quelli di ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 31, lett. d), della legge n. 457 del 1978, che aumentino la superficie utile ma non il volume preesistente; unica eccezione è rappresentata dai servizi igienici, per la costruzione dei quali è possibile aumentare sia le superfici che i volumi esistenti (cfr circolare n. 57/E del 24 febbraio 1998, p. 3.4 e circolare n. 121 dell’11 maggio 1998, p. 4).

    Possono, inoltre, essere ammessi alla detrazione fiscale i costi degli interventi di fedele ricostruzione degli edifici demoliti, ferma restando, nel titolo abilitativo, la corrispondenza di detti interventi alla categoria delle ristrutturazioni edilizie ai sensi dell’art. 31, lett. d) della legge 457 del 1978. Pertanto, secondo le previsioni del richiamato art. 3, lett. d), del D.P.R. 380 del 2001, gli interventi di ristrutturazione e ampliamento dell’edificio, qualora al termine dei lavori si realizzi un edificio nel suo complesso diverso, per sagome e volumi, da quello originario, si con- figurano “interventi di nuova costruzione”.

    Conseguentemente, la Direzione istante, in presenza dei predetti interventi di ristrutturazione e ampliamento, ha negato la possibilità di fruire delle detrazioni fiscali in esame, non ritenendo possibile scorporare le spese di ampliamento da quelle di ristrutturazione. Per le medesime considerazioni, la Direzione istante ritiene che non possano trovare applicazione le detrazioni del 55 per cento previste dall’art. 1, commi da 344 a 349, della legge n. 296 del 2006, riferibili unicamente ad edifici esistenti e non alle nuove costruzioni.

    È, infatti, vero che il Piano Casa può derogare alle disposizioni previste dagli strumenti urbanistici comunali o dalle norme regolamentari locali, ma è altrettanto innegabile che la natura dell’intervento non muta e, in presenza di un intervento di ampliamento, quest’ultimo continua a configurarsi come “nuova costruzione”.

    PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

    L’art. 11 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con legge n. 133 del 2008, ha approvato il cd. Piano Casa al fine di garantire su...

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