Legislazione

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@I. D.L.vo 4 settembre 2002, n. 198. Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 215 del 13 settembre 2002).

1. (Obiettivi). 1. Il presente decreto legislativo detta principi fondamentali in materia di installazione e modifica delle categorie di infrastrutture di telecomunicazioni, considerate strategiche ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, al fine di:

a) agevolare la liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni, consentendo a tutti gli operatori di installare proprie infrastrutture celermente, creando così un mercato effettivamente concorrenziale;

b) consentire la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione e l'adeguamento di quelle esistenti idonee a soddisfare le esigenze connesse con lo sviluppo tecnologico;

c) razionalizzare le procedure autorizzatorie per l'installazione di impianti di telecomunicazioni sul territorio nazionale, secondo principi di efficienza, pubblicità, concentrazione e speditezza;

d) assicurare che la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni sia coerente con la tutela dell'ambiente e della salute per quanto attiene ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità, relativamente alle emissioni elettromagnetiche di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione;

e) dare certezza ai termini per la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi, conformemente ad un quadro normativo omogeneo a livello nazionale anche per quanto attiene ai livelli delle emissioni elettromagnetiche degli impianti radioelettrici;

f) favorire il raggiungimento degli obiettivi di qualità relativamente alle predette emissioni elettromagnetiche nelle aree a tal fine determinate a livello locale nel rispetto delle competenze regionali di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36;

g) assicurare condizioni che consentano agli operatori di offrire, in regime di libero mercato, servzi innovativi ai cittadini ed agli utenti, incentivando così il perseguimento degli obiettivi di qualità da parte degli operatori del settore;

h) assicurare l'osservanza dei principi di concorrenza e non discriminazione con riferimento alle attività di installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni ed all'espletamento del relativo servizio al pubblico;

i) favorire una adeguata diffusione delle infrastrutture di telecomunicazione sull'intero territorio nazionale;

j) facilitare la realizzazione delle reti radio per le comunicazioni relative alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile di cui, rispettivamente, al decreto del Ministro della sanità in data 6 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 1998, ed al decreto del Ministro delle comunicazioni in data 22 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998.

2. (Definizioni). 1. La terminologia tecnica utilizzata nel presente decreto legislativo deve intendersi nel significato suo proprio desumibile dalla normativa di riferimento ed, in particolare, dal decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1999, nonché dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e successive modificazioni.

3. (Infrastrutture di telecomunicazioni). 1. Le categorie di infrastrutture di telecomunicazioni, considerate strategiche ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono opere di interesse nazionale, realizzabili esclusivamente sulla base delle procedure definite dal presente decreto, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

  1. Le infrastrutture di cui all'articolo 4, ad esclusione delle torri e dei tralicci relativi alle reti di televisione digitale terrestre, sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e sono realizzabili in ogni parte del territorio comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento.

  2. Le infrastrutture di cui agli articoli 7, 8 e 9 sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applicano la normativa vigente in materia.

    4. (Infrastrutture di telecomunicazioni per impianti radioelettrici). 1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi ed, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di telecomunicazione, di stazioni radio base per reti di telecomunicazioni mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché pe reti radio a larga banda puntomultipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, viene autorizzata dagli enti locali, previo accertamento, da parte delle ARPA ovvero dall'organismo indicato dalla regione, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.

  3. Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 490, nonché le disposizioni a tutela delle servitù militari di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898.

    5. (Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di telecomunicazioni per impianti radioelettrici). 1. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui all'articolo 4 è presentata all'ente locale ai soggetti a tale fine abilitati. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.

  4. L'istanza, conforme al modello di cui all'allegato A, realizzato al fine della sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI, non appena emanate. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS o altre, con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la denuncia di inizio attività, con-Page 786forme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello di cui all'allegato B.

  5. Copia dell'istanza ovvero della denuncia viene inoltrata contestualmente all'ARPA, che si pronuncia entro venti giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto.

  6. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

  7. Nel caso una amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle amministrazioni degli enti locali interessati, nonché dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed un rappresentante dell'Amministrazione dissenziente.

  8. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero delle comunicazioni.

  9. Qualora il motivato dissesto, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

    6. (Esiti e conseguenze). 1. Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui all'articolo 5, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui all'articolo 5, comma 7, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. Gli enti locali possono prevedere termini più brevi per la...

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