Legislazione

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@I. D.M. (Infr.) 28 settembre 2005. Differimento del termine di esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili ad uso abitativo (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 227 del 29 settembre 2005).

Art. un.. Nei Comuni di Milano, Firenze, Roma, Napoli - effettuata la dichiarazione irrevocabile da parte del conduttore di avvalersi di una delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 148 - il termine per l'esecuzione del provvedimento di rilascio, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 200, è differito al 30 settembre 2005.

@II. D.M. (Att. prod.) 28 luglio 2005. Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare (Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2005).

1. (Finalità). 1. Con il presente decreto sono definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, tenuto conto dell'art. 15, comma 1, lettera f), della legge 18 aprile 2005, n. 62.

2. (Definizioni). 1. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni riportate all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, escluso il comma 15, nonché le definizioni riportate all'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ed inoltre le seguenti:

a) impianto o sistema fotovoltaico è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, uno o più convertitori della corrente continua in corrente alternata e altri componenti minori;

b) potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) dell'impianto fotovoltaico è la potenza elettrica dell'impianto, determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o di picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali, come definite alla lettera d);

c) energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico è l'energia elettrica misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, resa disponibile alle utenze elettriche del soggetto responsabile e/ o immessa nella rete elettrica;

d) condizioni nominali sono le condizioni di temperatura e di irraggiamento solare, nelle quali sono rilevate le prestazioni dei moduli fotovoltaici, come definite nelle norme CEI EN 60904-1 di cui all'allegato 1;

e) punto di connessione è il punto della rete elettrica, di competenza del gestore di rete, nel quale l'impianto fotovoltaico viene collegato alla rete elettrica;

f) data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico è la data, comunicata dal soggetto responsabile, di cui alla lettera g), al gestore di rete e al soggetto attuatore, di cui alla lettera h), da cui decorre il riconoscimento delle tariffe incentivanti di cui all'art. 7, comma 7;

g) soggetto responsabile è il soggetto, avente i requisiti di cui all'art. 3, responsabile della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, e che ha diritto a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti di cui all'art. 7, comma 7;

h) soggetto attuatore è il soggetto di cui all'art. 9, comma 2;

i) potenziamento è l'intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno cinque anni, tale da consentire una produzione aggiuntiva dell'impianto medesimo, come definita alla lettera j);

j) produzione aggiuntiva di un impianto è l'aumento, ottenuto a seguito di un potenziamento ed espresso in kWh, dell'energia elettrica prodotta annualmente, di cui alla lettera c), rispetto alla produzione annua media prima dell'intervento, come definita alla lettera k);

k) produzione annua media di un impianto è la media aritmetica, espressa in kWh, dei valori dell'energia elettrica effettivamente prodotta, di cui alla lettera c), negli ultimi cinque anni solari, al netto di eventuali periodi di fermata dell'impianto eccedenti le ordinarie esigenze manutentive;

l) rifacimento totale è l'intervento impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno venti anni che comporta la sostituzione con componenti nuovi almeno di tutti i moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata.

3. (Requisiti dei soggetti che possono beneficiare dell'incentivazione). 1. Beneficiano dell'incentivazione alla produzione di energia elettrica, ottenuta dagli impianti di cui all'art. 5, le persone fisiche e giuridiche, ivi inclusi i soggetti pubblici e i condomini di edifici, responsabili dei medesimi impianti, progettati, realizzati ed esercitati in conformità alle disposizioni del presente decreto, che presentano richiesta di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta dai medesimi impianti fotovoltaici.

  1. Beneficiano dell'incentivazione alla produzione di energia elettrica ottenuta dagli impianti di cui all'art. 6, le persone fisiche e giuridiche, ivi inclusi i soggetti pubblici e i condomini di edifici, responsabili dei medesimi impianti, progettati, realizzati ed esercitati in conformità alle disposizioni del presente decreto.

    4. (Requisiti tecnici minimi dei componenti e degli impianti). 1. Possono accedere all'incentivazione alla produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica dell'energia solare, di cui al presente decreto, gli impianti fotovoltaici di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 1000 kW collegati alla rete elettrica, ivi incluse le piccole reti isolate di cui all'art. 2, comma 17, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, entrati in esercizio, a seguito di nuova costruzione o rifacimento totale, in data successiva al 30 settembre 2005, i cui soggetti responsabili inoltrano laPage 698 domanda di accesso alle tariffe incentivanti in conformità all'art. 7.

  2. Possono accedere all'incentivazione alla produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica dell'energia solare, di cui al presente decreto, gli impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica, ivi incluse le piccole reti isolate di cui all'art. 2, comma 17, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, entrati in esercizio, a seguito di potenziamento, in data successiva 30 settembre 2005, limitatamente alla produzione aggiuntiva ottenuta a seguito dell'intervento di potenziamento, i cui soggetti responsabili inoltrano la domanda di accesso alle tariffe incentivanti in conformità all'art. 7.

  3. Ai fini dell'accesso all'incentivazione alla produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica dell'energia solare, di cui al presente decreto, gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono essere realizzati nel rispetto delle norme tecniche richiamate in allegato 1.

  4. Gli impianti di cui all'art. 6, comma 3, devono essere realizzati con componenti che assicurino l'osservanza delle due seguenti condizioni:

    a) Pcc > 0,85 * Pnom * I/Istc, dove:

    Pcc è la potenza in corrente continua misurata all'uscita del generatore fotovoltaico, con precisione migliore del ± 2%;

    Pnom è la potenza nominale del generatore fotovoltaico; I è l'irraggiamento [W/m2] misurato sul piano dei moduli, con precisione migliore del ± 3%;

    Istc, pari a 1000 W/m2, è l'irraggiamento in condizioni di prova standard.

    Tale condizione deve essere verificata per I > 600 W/m2.

    b) Pca > 0,9 * Pcc, dove:

    Pca è la potenza attiva in corrente alternata misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, con precisione migliore del 2%.

    Tale condizione deve essere verificata per Pca > 90% della potenza di targa del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata.

  5. Gli impianti di cui all'art. 5 devono essere collegati alla rete elettrica in bassa o media tensione.

    5. (Criteri per la determinazione dell'entità dell'incentivazione per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 20 kW). 1. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 20 kW beneficia della disciplina di cui all'art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

  6. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 20 kW, muniti di idonei sistemi per la misurazione dell'energia prodotta, ha diritto, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e del presente decreto, ad una tariffa incentivante il cui valore è stabilito come segue:

    a) impianti per i quali la domanda di cui all'art. 7, comma 1, è stata inoltrata nel 2005 e nel 2006: 0,445 euro/kWh per un periodo di venti anni;

    b) impianti per i quali la domanda di cui all'art. 7, comma 1, è stata inoltrata negli anni successivi al 2006: il valore della tariffa incentivante di cui alla lettera a) è decurtato del 2%, con arrotondamento alla terza cifra decimale, per ciascuno degli anni successivi al 2006, fermo restando il periodo di venti anni.

  7. Le tariffe di cui al comma 2 sono riconosciute nel limite massimo di potenza nominale cumulata di cui all'art. 12, comma 2.

    Tale limite include la potenza nominale cumulata degli impianti di cui all'art. 6, comma 2.

  8. Al termine del periodo di diritto alla tariffa incentivante, di cui al comma 2, continua ad applicarsi la disciplina richiamata al comma 1.

  9. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina richiamata al comma 1 si applica la disciplina di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 6 dicembre 2000, n. 224/00. In tale ambito, il soggetto responsabile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), coincide con il richiedente, di cui all'art. 1, lettera k), della predetta deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 6 dicembre 2000...

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