LEGGE 1 agosto 2003, n. 200 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali

Coming into Force03 Agosto 2003
Published date02 Agosto 2003
Enactment Date01 Agosto 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2003/08/02/003G0231/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.178 del 02-08-2003
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Il termine di dodici mesi, di cui all'articolo 9 della legge 1° agosto 2002, n. 166, pertinente alla delega al Governo ad adottare un decreto legislativo inteso ad agevolare il finanziamento delle societa' di progetto concessionarie o contraenti generali, e' prorogato per altri dodici mesi.

  3. All'articolo 9, comma 1, alinea, della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo le parole: "da parte delle banche" sono inserite le seguenti: "ovvero di altri soggetti finanziatori".

  4. All'articolo 22, comma 1, della legge 3 febbraio 2003, n. 14, le parole: "entro il 13 agosto 2003" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2003".

  5. All'articolo 42, comma 1, alinea, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro nove mesi".

  6. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 21 marzo 2003, n. 45.

  7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 1° agosto 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2003, N. 147

Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:

"Art. 1-bis. - (Proroga delle agevolazioni tributarie a favore degli interventi di ristrutturazione edilizia). - 1. Al comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "30 settembre 2003", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003".

  1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2003, a 16 milioni di euro per l'anno 2004 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

    All'articolo 2:

    al comma 1, le parole: "30 giugno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004".

    All'articolo 4:

    al comma 1, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado".

    Dopo l'articolo 5 sorto inseriti i seguenti:

    "Art. 5-bis. - (Proroga delle agevolazioni tributarie a favore degli interventi di ristrutturazione edilizia nella regione Piemonte). - 1.

    Per i soggetti che alla data dell'11 aprile 2003 erano residenti nei territori individuati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3284 del 30 aprile 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2003, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano per le spese sostenute fino al 31 marzo 2004.

  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100.000 euro per il 2004, a 300.000 euro per il 2005 e a 100.000 euro a decorrere dal 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    Art. 5-ter. - (Proroga delle agevolazioni tributarie per gli investimenti nella regione Piemonte). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono prorogate fino al secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data cal 25 ottobre 2001, limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi sismici dell'11 aprile 2003, come individuati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3284 del 30 aprile 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2003. Per gli investimenti immobiliari la proroga di cui al primo periodo riguarda quelli realizzati fino al terzo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001 e, comunque, entro il 31 luglio 2004.

  5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 6,7 milioni di euro per l'anno 2004 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    Art. 5-quater. - (Proroga di interventi in favore del settore agricolo). - 1. E' autorizzata la spesa di 1.830.003 euro per l'anno 2003, di 1.830.000 euro per l'anno 2004 e di 2.330.000 euro per l'anno 2005, da destinare all'"Institut Agricole Regional" della Valle d'Aosta, al fine di garantire lo sviluppo e gli investimenti previsti per la ricerca e per la sperimentazione nel settore agricolo e zootecnico.

  7. All'onere derivante dal comma 1, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a medesimo Ministero.

  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".

    All'articolo 6:

    dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

    "1-bis. Per l'anno 2002 l'ammontare delle somme da corrispondere in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, previsti dal regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, e in conformita' all'articolo 5 della direttiva 93/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativo alla disciplina della modalita' della fornitura e commercializzazione dei servizi, in attesa della stipula del contratto di sevizio pubblico, e' accettato, in via definitiva e senza dare luogo a conguagli, in misure pari a quella complessivamente prevista per lo stesso anno e per lo stesso contratto dal...

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