DECRETO 28 maggio 2003, n. 191 - Regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE e IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, relativo ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni, e, in particolare, l'articolo 9, il quale prevede che, mediante decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sono emanate disposizioni e direttive generali volte a regolamentare le misure compensative previste per il riconoscimento dei titoli nell'ipotesi di formazione professionale sostanzialmente diversa da quella contemplata nell'ordinamento scolastico italiano; Visto, in particolare, l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 115 del 1992, ove il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale per la professione di avvocato; Vista la determinazione interlocutoria del Consiglio di Stato, presa dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 settembre 2002; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 gennaio 2003; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 885-U.L.47/13-1 del 24 aprile 2003);

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per

  1. ´decreto legislativoª, il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; b) ´decreto ministeriale di riconoscimentoª, il decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; c) ´richiedenteª, il cittadino comunitario che domanda, ai fini dell'esercizio della professione forense in Italia, il riconoscimento del titolo rilasciato dal Paese di appartenenza attestante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio della professione.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione dalle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse

    - Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400

    ´Art. 17 (Regolamenti).

    da 1 a 2 (omissis).

    1. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

    I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

    4-bis (omissis).ª.

    - Si riporta il testo degli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 (Attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni)

    ´Art. 6 (Misure compensative). - 1...

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