DECRETO LEGISLATIVO 16 luglio 2014, n. 112 - Attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CE relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marino. (14G00126)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, recante modifiche alla direttiva 99/32/CE, relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013, e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale, e, in particolare, il Titolo III della Parte Quinta;

Vista la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi - Convenzione MARPOL 73/78, ratificata e resa esecutiva con legge 29 settembre 1980, n. 662;

Visto il Protocollo del 1997 di emendamento della Convenzione MARPOL 73/78, con Allegato VI ed Appendici, ratificato con legge 6 febbraio 2006, n. 57;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 aprile 2014;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 12 giugno 2014;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 luglio 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, della giustizia e per gli affari regionali e le autonomie;

E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al titolo III della Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni 1. All'articolo 292, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), numero 1), le parole: "a NC 2710 1969" sono sostituite dalle seguenti: "a NC 2710 1968, 2710 2031, 2710 2035, 2710 2039";

  1. alla lettera b), numero 1), le parole: "NC 2710 1925, 2710 1929, 2710 1945 o 2710 1949" sono sostituite dalle seguenti: "NC 2710 1925, 2710 1929, 2710 1947, 2710 1948, 2710 2017, 2710 2019";

  2. la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) olio diesel marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo definito per la qualita' "DMB" alla tabella I della norma ISO 8217, eccettuato il riferimento al tenore di zolfo;";

  3. la lettera f) e' sostituita dalla seguente: "f) gasolio marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo definito per le qualita' "DMX", "DMA" e "DMZ" alla tabella I della norma ISO 8217, eccettuato il riferimento al tenore di zolfo;";

  4. la lettera t) e' sostituita dalla seguente: "t) metodo di riduzione delle emissioni: qualsiasi apparecchiatura, apparato, dispositivo o materiale da installare su una nave o qualsiasi procedura, metodo o combustibile alternativo, utilizzato in alternativa ai combustibili per uso marittimo conformi ai limiti previsti all'articolo 295, che sia verificabile, quantificabile ed applicabile.". 2. All'articolo 295 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Fermi restando i limiti di tenore di zolfo previsti ai commi 2, 3, 4, 6 e 8, e' vietato, nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica, appartenenti all'Italia, a bordo di navi di qualsiasi bandiera, l'utilizzo di combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo, dal 18 giugno 2014, superiore al 3,50% in massa e, dal 1° gennaio 2020, superiore allo 0,50% in massa. Dal 1° gennaio 2018 per il mare Adriatico e il mare Ionio e dal 1° gennaio 2020 per le altre zone di mare, si applica un tenore massimo di zolfo pari allo 0,10% in massa, a condizione che gli Stati membri dell'Unione europea prospicienti le stesse zone di mare abbiano previsto l'applicazione di tenori di zolfo uguali o inferiori.";

  5. il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. E' vietata l'immissione sul mercato di gasoli marini con tenore di zolfo superiore allo 0,10% in massa.";

  6. al comma 3 le parole: "superiore all'1,5% in massa" sono sostituite dalle seguenti: "superiore all'1,50% in massa";

  7. al comma 4 le parole: "superiore all'1,5% in massa" sono sostituite dalle seguenti: "superiore all'1,00% in massa e, dal 1° gennaio 2015, superiore allo 0,10% in massa";

  8. al comma 5 le parole: "e, a decorrere dall'11 agosto 2007," sono soppresse;

  9. al comma 6 le parole: "superiore all'1,5% in massa" sono sostituite dalle seguenti: "superiore all'1,50% in massa" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il divieto si applica fino all'entrata in vigore dei piu' restrittivi limiti di tenore di zolfo di cui al comma 1";

  10. dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: "6-bis. Fermi restando i limiti di tenore di zolfo previsti ai commi 1, 2, 3, 4, 6 e 8, e' vietato, nelle aree soggette alla giurisdizione nazionale, l'utilizzo di combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore al 3,50%. Tali limiti non si applicano ai combustibili destinati alle navi che utilizzano metodi di riduzione delle emissioni basati su sistemi a circuito chiuso. Per sistema a circuito chiuso si intende un sistema operante mediante ricircolo della soluzione utilizzata senza che vi sia rilascio all'esterno della stessa o di eventuali solidi ivi contenuti, salvo nelle fasi di manutenzione o di raccolta e smaltimento a terra dei residui costituiti da fanghi. Tali limiti non si applicano inoltre quando siano utilizzati combustibili o miscele previsti in alternativa ai combustibili per uso marittimo all'allegato X, parte I, sezione 5, alla Parte Quinta. Per i combustibili per uso marittimo destinati alle navi che utilizzano metodi di riduzione delle emissioni non basati su sistemi a circuito chiuso si applica, nelle aree soggette alla giurisdizione nazionale, un limite relativo al tenore di zolfo pari al 3,50%. 6-ter. Il soggetto responsabile dell'immissione sul mercato di combustibili per uso marittimo destinati a navi che utilizzano metodi di riduzione delle emissioni basati su sistemi a circuito chiuso allega ai documenti di accompagnamento e di consegna del combustibile una dichiarazione fornita dal comandante o dall'armatore in cui si attesta, ai fini del presente decreto, che la nave di destinazione utilizza tali metodi.";

  11. al comma 8 le parole: "superiore allo 0,1% in massa" sono sostituite dalle seguenti: "superiore allo 0,10% in massa";

  12. al comma 9 le parole: "I commi 7 e 8 non si applicano" sono sostituite dalle seguenti: "Il comma 8 non si applica";

  13. al comma 12: 1) le parole: "Tali dati sono comunicati dai fornitori alle autorita' marittime e portuali entro il 31 dicembre 2007." sono soppresse;

    2) le parole: "Le variazioni dei dati comunicati" sono sostituite dalle seguenti: "Le variazioni dei dati.";

    3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I registri devono essere tenuti a disposizione del pubblico sia in forma documentale, sia attraverso canali informatici. Le autorita' che detengono i registri elaborano, sulla base degli stessi, informative annuali circa la disponibilita' di combustibili per uso marittimo conformi ai limiti previsti dal presente articolo nell'area di competenza e le inviano, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che le allega alla relazione prevista all'articolo 298, comma 2-bis.";

  14. dopo il comma 12, e' inserito il seguente: "12-bis. Al fine di assicurare la disponibilita' di combustibili per uso marittimo conformi ai limiti previsti al presente articolo, ove emergano situazioni in cui vi sia il rischio di una significativa riduzione della disponibilita' di tali combustibili su tutto il territorio nazionale o in specifiche aree, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche su segnalazione delle autorita' marittime e, ove istituite, delle autorita' portuali, puo' richiedere al Ministero dello sviluppo economico di attivare le procedure di emergenza previste all'articolo 20 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249. A tali fini, i gestori degli impianti di produzione e dei depositi fiscali che importano i combustibili ed i fornitori di cui al comma 12 comunicano preventivamente alle autorita' marittime e, ove istituite, alle autorita' portuali le situazioni in cui puo' verificarsi una significativa riduzione della disponibilita' di combustibili per uso marittimo conformi ai limiti previsti al presente articolo.";

  15. al comma 13, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) ai combustibili utilizzati a bordo di navi che utilizzano metodi di riduzione delle emissioni ai sensi del comma 14 o del comma 19, fatto salvo quanto previsto al comma 6-bis;";

  16. al comma 14 le parole: "Con decreto direttoriale della competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con la competente Direzione generale del Ministero dei trasporti sono autorizzati" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati";

  17. al comma 14 le parole: "esperimenti relativi a tecnologie di riduzione delle emissioni" sono sostituite dalle seguenti: "esperimenti relativi a metodi di riduzione delle emissioni" e le parole: "commi da 2 a 8" sono sostituite dalle seguenti: "commi da 1 a 8";

  18. al comma 14, lettera a), le...

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