LEGGE 6 febbraio 2006, n. 57 - Adesione al Protocollo del 1997 di emendamento della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 1973, come modificata dal Protocollo del 1978, con Allegato VI ed Appendici, fatto a Londra il 26 settembre 1997

Coming into Force03 Marzo 2006
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2006/03/02/006G0073/ORIGINAL
Published date02 Marzo 2006
Enactment Date06 Febbraio 2006
Official Gazette PublicationGU n.51 del 02-03-2006 - Suppl. Ordinario n. 49
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Autorizzazione all'adesione

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire al Protocollo del 1997 di emendamento della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 1973, come modificata dal Protocollo del 1978, con Allegato VI ed Appendici, fatto a Londra il 26 settembre 1997.

Art 2.

Ordine di esecuzione

  1. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo del 1997 di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6 del Protocollo stesso.

Art 3.

Entrata in vigore

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 6 febbraio 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli

Protocol
Protocol

Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo

PROTOCOLLO DEL 1997 DI EMENDAMENTO DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO CAUSATO DA NAVI DEL 1973, COME MODIFICATA DAL RELATIVO PROTOCOLLO DEL 1978.

LE PARTI AL PRESENTE PROTOCOLLO,

ESSENDO Parti del Protocollo del 1978 relativo alla Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi.

RICONOSCENDO il bisogno di prevenire e controllare l'inquinamento atmosferico proveniente dalle navi.

RICORDANDO il Principio 15 della Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo che richiede l'applicazione di un approccio cautelare.

CONSIDERANDO che tale obiettivo potrebbe essere conseguito al meglio per mezzo della conclusione di un Protocollo del 1997, di emendamento della Convenzione Internazionale sulla prevenzione dell'inquinamento da navi del 1973, come modificato dal relativo Protocollo del 1978.

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Strumento da emendare

Lo strumento che il presente Protocollo emenda e' la Convenzione Internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento proveniente dalle navi, come modificato dal relativo Protocollo del 1978 (cui si fa riferimento in appresso con il termine "la Convenzione").

Articolo 2 - Aggiunta dell'allegato VI alla Convenzione

E' aggiunto il Regolamento intitolato Allegato 6 per la prevenzione dell'inquinamento marino causato dalle navi, il cui testo e' inserito nell'allegato al presente Protocollo.

Articolo 3 - Obblighi generali
  1. La Convenzione ed il presente Protocollo, in quanto Parti del presente Protocollo, saranno lette ed interpretate insieme come un unico strumento.

Ogni riferimento al presente Protocollo costituisce al contempo un riferimento al relativo Allegato.

Articolo 4 - Procedura di emendamento

Nell'applicare l'articolo 16 della Convenzione ad un emendamento all'Allegato VI ed alle sue appendici, il riferimento ad una "Parte alla Convenzione" sara' considerato riferirsi ad una Parte vincolata da tale Allegato.

CLAUSOLE FINALI
Articolo 5 - Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione
  1. Il presente Protocollo sara' aperto alla firma presso il Quartier Generale dell'Organizzazione Marittima internazionale (di seguito denominata "l'Organizzazione") dal 1° gennaio 1998 fino al 31 dicembre 1998 e rimarra' successivamente aperto per l'adesione. Solo gli Stati contraenti del Protocollo del 1978 relativi alla Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento proveniente dalle navi del 1973 (di seguito denominato "Protocollo del 1978") possono divenire Parti del presente Protocollo mediante:

    1. firma senza riserva per quanto riguarda la ratifica,

      l'accettazione o l'approvazione, oppure

    2. firma, soggetta alla ratifica, all'accettazione o

      all'approvazione; oppure

    3. adesione.

  2. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione saranno effettuate mediante il deposito di uno strumento a tal fine presso il Segretario Generale dell'Organizzazione (di seguito denominato "Segretario Generale).

Articolo 6 - Entrata in vigore
  1. Il presente Protocollo entrera' in vigore dodici mesi dopo la data in cui non meno di quindici Stati le cui flotte mercantili combinate costituiscono almeno il 50 per cento della stazza lorda della flotta mercantile mondiale , sono divenute Parti di detto Protocollo in conformita' all'articolo 5 del presente Protocollo.

  2. Ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o, di adesione depositato dopo la data in cui il presente Protocollo entra in vigore avra' effetto tre mesi dopo la data del deposito.

  3. A decorrere dalla data in cui si considera che un emendamento al presente Protocollo e' stato accettato in conformita' all'articolo 16 della Convenzione ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione depositato si applichera' al presente Protocollo come emendato.

Articolo 7 - Denuncia
  1. Il presente Protocollo puo' essere denunciato da qualsiasi Parte al presente Protocollo in qualsiasi momento dopo la scadenza di un periodo di cinque anni a decorrere dalla data in cui il Protocollo entra in vigore per tale Parte.

  2. La denuncia sara' effettuata mediante il deposito di uno strumento di denuncia da presso il Segretario Generale.

  3. Ogni denuncia avra' effetto dodici mesi dopo la ricezione della notifica da parte del Segretario Generale o dopo la scadenza di qualsiasi altro periodo piu' lungo eventualmente indicato nella notifica.

  4. Si considerera' che una denuncia del Protocollo del 1978, in conformita' all'articolo VII dello stesso, include una denuncia del presente Protocollo conformemente al presente articolo. Tale denuncia avra' effetto alla data in cui la denuncia del Protocollo del 1978 ha effetto in conformita' all'articolo VII di detto Protocollo.

Articolo 8 - Depositario
  1. Il presente Protocollo sara' depositato presso il Segretario Generale (di seguito denominato come "Depositario".

  2. Il Depositario:

    1. informera' gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o che vi hanno aderito riguardo a:

      (i) ogni nuova firma o deposito di uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, nonche' della loro data;

      (ii) la data di entrata in vigore del presente Protocollo; e

      (iii) il deposito di qualsiasi strumento di denuncia del presente Protocollo, insieme alla data in cui e' stato ricevuto ed

      alla data in cui la denuncia ha effetto; e

    2. trasmettera' copie certificate conformi del presente Protocollo a tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o che vi hanno aderito.

  3. Non appena il presente Protocollo entra in vigore, una copia certificata conforme dello stesso sara' trasmessa dal Depositano al Segretariato delle Nazioni Unite per la sua registrazione e pubblicazione, in conformita' all'Articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.

Articolo 9 - Lingue

Il presente Protocollo e' redatto in un unico esemplare in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, ciascun testo essendo ugualmente autentico.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

FATTO A LONDRA il 26 settembre 1997.

Traduzione non ufficiale

Allegato VI di MARPOL 73/78

REGOLAMENTI PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

DOVUTO ALLE NAVI

Capitolo I - GENERALITA'

Regola I

Applicazione

Le disposizioni del presente Allegato si applicano a tulle le navi, salvo quanto diversamente previsto nelle regole 3, 5, 6, 13, 15, 18 e 19 del presente Allegato.

Regola 2

Definizioni

- ai fini del presente Allegato:

- per stadio analogo di costruzione s'intende lo stato in cui:

- (a) ha inizio una costruzione identificabile con una nave

specifica, e

- (b) l'assemblaggio di detta nave ha avuto inizio con almeno 50 tonnellate, o l'uno per cento della massa stimata di tutto il

materiale strutturale, a seconda di quello che e' inferiore

- (2) per approvvigionamento continuo s'intende il processo con cui i rifiuti vengono introdotti in una camera di combustione senza assistenza umana mentre l'inceneritore e' in condizioni operative normali e la temperatura operativa della camera di combustione

oscilla fra 850° e 1200°C

- (3) per emissione s'intende la fuoruscita di sostanze soggette al controllo di questo Allegato provenienti da navi nell'atmosfera o

in mare

- (4) Per nuovi impianti, in relazione alla regola(12) del presente Allegato, s'intende l'installazione di sistemi, attrezzature, ivi compresi nuovi apparecchi portatili anti-incendio o altri materiali, successivamente alla data in cui il presente Allegato entra in vigore escludendo le...

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