Ripubblicazione del testo della legge 27 dicembre 2004, n. 306, concernente: , corred...

Avvertenza

Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 27 dicembre 2004, n. 306, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1.

  1. Il

    9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto all'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Art. 2.

  3. All'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni

    1. al comma 1, alinea, le parole: ´entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente leggeª sono sostituite dalle seguenti: ´entro il 28 febbraio 2005ª; b) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente

      ´3-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la medesima procedura di cui al presente articolo, il Governo puo' adottare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, disposizioni correttive o integrative dei decreti legislativi medesimiª.

      Note all'art. 2

      - Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante ´Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenzaª, come modificato dalla legge qui pubblicata

      ´Art. 15 (Delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di proprieta' industriale). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 28 febbraio 2005, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprieta' industriale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi

    2. ripartizione della materia per settori omogenei e coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica; b) adeguamento della normativa alla disciplina internazionale e comunitaria intervenuta; c) revisione e armonizzazione della protezione del diritto d'autore sui disegni e modelli con la tutela della proprieta' industriale, con particolare riferimento alle condizioni alle quali essa e' concessa, alla sua estensione e alle procedure per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti; d) adeguamento della disciplina alle moderne tecnologie informatiche; e) riordino e potenziamento della struttura istituzionale preposta alla gestione della normativa, con previsione dell'estensione della competenza anche alla tutela del diritto d'autore sui disegni e modelli, anche con attribuzione di autonomia...

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