LEGGE 5 agosto 2022, n. 118 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

Coming into Force27 Agosto 2022
Enactment Date05 Agosto 2022
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2022/08/12/22G00126/ORIGINAL
Published date12 Agosto 2022
Official Gazette PublicationGU n.188 del 12-08-2022
Capo I Finalita'

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Finalita'

  1. La presente legge reca disposizioni per la tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e dell'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, finalizzate, in particolare, a:

  1. promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di garantire l'accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni, tenendo in adeguata considerazione gli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, nel quadro dei principi dell'Unione europea, nonche' di contribuire al rafforzamento della giustizia sociale, di migliorare la qualita' e l'efficienza dei servizi pubblici e di potenziare lo sviluppo degli investimenti e dell'innovazione in funzione della tutela dell'ambiente, della sicurezza e del diritto alla salute dei cittadini;

  2. rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati;

  3. garantire la tutela dei consumatori.

Capo II Rimozione di barriere all'entrata nei mercati Regimi concessori
Art 2.

Delega al Governo per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un decreto legislativo per la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici al fine di promuovere la massima pubblicita' e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori, tenendo conto delle esigenze di difesa e sicurezza.

  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

    1. definizione dell'ambito oggettivo della rilevazione, includendo tutti gli atti, i contratti e le convenzioni che comportano l'attribuzione a soggetti privati o pubblici dell'utilizzo in via esclusiva del bene pubblico;

    2. identificazione dei destinatari degli obblighi di comunicazione continuativa dei dati in tutte le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano la proprieta' del bene ovvero la sua gestione;

    3. previsione della piena conoscibilita' della durata, dei rinnovi in favore del medesimo concessionario o di una societa' dallo stesso controllata o ad esso collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, del canone, dei beneficiari e della natura della concessione, dell'ente proprietario e, se diverso, dell'ente gestore, nonche' di ogni altro dato utile a verificare la proficuita' dell'utilizzo economico del bene in una prospettiva di tutela e valorizzazione del bene stesso nell'interesse pubblico;

    4. obbligo di trasmissione e gestione dei dati esclusivamente in modalita' telematica;

    5. standardizzazione della nomenclatura e delle altre modalita' di identificazione delle categorie di beni oggetto di rilevazione per classi omogenee di beni, in relazione alle esigenze di analisi economica del fenomeno;

    6. affidamento della gestione del sistema informativo di cui al comma 1 al Ministero dell'economia e delle finanze;

    7. previsione di adeguate forme di trasparenza dei dati di cui alla lettera c), anche in modalita' telematica, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali;

    8. coordinamento e interoperabilita' con gli altri sistemi informativi e di trasparenza esistenti in materia di concessioni di beni pubblici.

  3. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro per l'anno 2023 per la progettazione e la realizzazione del sistema informativo di cui al comma 1, nonche' la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per la sua gestione, la sua manutenzione e il suo sviluppo.

  4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 3.

Disposizioni sull'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalita' turistico-ricreative e sportive

  1. Continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023, ovvero fino al termine di cui al comma 3, qualora successivo, se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:

    1. le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attivita' turistico-ricreative e sportive, ivi comprese quelle di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle societa' e associazioni sportive iscritte al registro del CONI, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, o, a decorrere dalla sua operativita', al Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, quelle gestite dagli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio;

    2. i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione.

  2. Le concessioni e i rapporti di cui al comma 1, lettere a) e b), che con atto dell'ente concedente sono individuati come affidati o rinnovati mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialita' e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicita' dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento, continuano ad avere efficacia sino al termine previsto dal relativo titolo e comunque fino al 31 dicembre 2023 se il termine previsto e' anteriore a tale data.

  3. In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficolta' oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorita' competente, con atto motivato, puo' differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024. Fino a tale data l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente e' comunque legittima anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione.

  4. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2024, una relazione concernente lo stato delle procedure selettive al 31 dicembre 2023, evidenziando in particolare l'esito delle procedure concluse e, per quelle non concluse, le ragioni che ne abbiano eventualmente impedito la conclusione. Il medesimo Ministro trasmette altresi' alle Camere, entro il 31 dicembre 2024, una relazione finale relativa alla conclusione delle procedure selettive sul territorio nazionale.

  5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

    1. i commi 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682 e 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

    2. il comma 2 dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT