LEGGE 3 dicembre 2021, n. 205 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali, sportive e ricreative, nonche' per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali

Coming into Force08 Dicembre 2021
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2021/12/07/21G00228/ORIGINAL
Enactment Date03 Dicembre 2021
Published date07 Dicembre 2021
Official Gazette PublicationGU n.291 del 07-12-2021
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali, sportive e ricreative, nonche' per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 3 dicembre 2021 MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio

dei ministri

Speranza, Ministro della salute

Franceschini, Ministro della

cultura

Giorgetti, Ministro dello sviluppo

economico

Lamorgese, Ministro dell'interno

Cartabia, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 8 OTTOBRE 2021, N. 139

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera a):

al numero 1), capoverso 1, al terzo periodo, le parole: «di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto» e, al sesto periodo, le parole: «articolo 80 del Regio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto»;

al numero 2), capoverso 1-bis, al terzo periodo, le parole: «al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 50 per cento al chiuso» sono sostituite dalle seguenti: «al 75 per cento all'aperto e al 50 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata» e, al quarto periodo, le parole: «ricircolo dell'aria,» sono sostituite dalle seguenti: «ricircolo dell'aria oppure di sistemi di filtrazione ad elevata efficienza mediante filtri HEPA o F9, in grado di ridurre la presenza nell'aria del virus SARS-CoV-2,»;

al numero 3), capoverso 2, al primo periodo, dopo le parole: «ovvero da organismi sportivi internazionali» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», al secondo periodo, le parole: «al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 35 per cento al chiuso» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento all'aperto e al 35 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata» e, al terzo periodo, le parole: «al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso» sono sostituite dalle seguenti: «al 75 per cento all'aperto e al 60 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata».

Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:

Art. 1-bis (Disposizioni in materia di accesso a spettacoli in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori). - 1. All'articolo 1, comma 545-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "danza e circo contemporaneo" sono inserite le seguenti: ", nonche' le manifestazioni carnevalesche, i corsi mascherati, le rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari"

.

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: «All'articolo 5-bis» sono inserite le seguenti: «, comma 1,».

Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:

Art. 2-bis (Disposizioni urgenti per l'accesso agli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente). - 1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, e' consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e la capienza consentita e' pari a quella massima di riempimento

.

Nel capo I, dopo l'articolo 3 e' aggiunto il seguente:

Art. 3-bis (Interventi connessi con l'emergenza sanitaria). - 1. Le risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, affluite ai sensi dell'articolo 40 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, possono essere utilizzate, nella misura di 210 milioni di euro, fino al termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, per assicurare la continuita' degli interventi di competenza del Commissario straordinario di cui al suddetto articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. In considerazione della proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021, in via eccezionale, limitatamente alle elezioni provinciali da svolgere il 18 dicembre 2021 e in deroga a quanto previsto dai commi 62, secondo periodo, e 74, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, al fine di rispettare le disposizioni sul distanziamento sociale per il contrasto del COVID-19, possono essere individuate ulteriori sedi decentrate per procedere alle operazioni di voto, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

.

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: «, finanziariamente equivalenti» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente equivalenti sotto il profilo finanziario»;

al comma 2, le parole: «incluso il segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «incluso quello del segretario generale».

Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:

Art. 4-bis (Accesso all'elenco nazionale degli idonei alla nomina a direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale). - 1. In ragione del perdurare dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2, al fine di non disperdere le competenze e le professionalita' acquisite dal personale sanitario nel corso del servizio prestato presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e' elevato a sessantotto anni. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fino al termine dello stato di emergenza connesso al COVID-19

.

All'articolo 5:

al comma 2, le parole: «numero massimo di 360 unita', di cui 80» sono sostituite dalle seguenti: «numero massimo di 100 unita', di cui 40» e le parole: «e 280 con mansioni esecutive» sono sostituite dalle seguenti: «e 60 con mansioni esecutive»;

al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015,» sono inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2015,» e, al secondo periodo, le parole: «amministrazioni pubbliche di appartenenza»...

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