DECRETO 17 novembre 2005 - Disciplina dei lavori da eseguirsi in economia, secondo le disposizioni dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.

573; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.

367, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni; Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n.

384; Visto il decreto del Segretario generale del Ministero delle comunicazioni del 4 marzo 2002; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n.

176; Ritenuta l'opportunita' di disciplinare i lavori da eseguirsi in economia secondo le disposizioni dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni; Decreta:

Art. 1.

Oggetto del provvedimento Il presente provvedimento individua le modalita', i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori.

Art. 2.

Modalita' di esecuzione in economia L'esecuzione in economia dei lavori puo' avvenire

  1. in amministrazione diretta; b) a cottimo fiduciario.

    Sono in amministrazione diretta i lavori per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.

    Sono a cottimo fiduciario i lavori per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento ad imprese o persone fisiche esterne all'amministrazione.

    I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.

    L'importo dei lavori affidati a cottimo non puo' superare i 200.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.

    Art. 3.

    Lavori in economia Sono eseguiti in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente provvedimento, i seguenti lavori

  2. lavori di manutenzione, riparazione e adattamento dei locali e dei relativi impianti degli uffici centrali e periferici del Ministero delle comunicazioni, nonche' degli impianti situati al di fuori delle sedi ministeriali, d'importo non superiore a 50.000 euro; b) lavori ordinari di manutenzione, riparazione e adattamento dei locali e relativi impianti presi in affitto ad uso degli uffici centrali e periferici del Ministero delle comunicazioni e a uso delle Associazioni delle Sale Stampa, nei casi in cui per legge o per contratto le spese siano a carico del locatario, d'importo non superiore a 50.000 euro; c) lavori di manutenzione...

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