DECRETO 20 settembre 2011 - Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. (11A15225)

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

Visto l'art. l, commi 3, lettere da a) a f), 90 e 91 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

Visto l'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dall'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per stabilire le modalita' di attestazione dello svolgimento, da parte dei lavoratori, delle attivita' di cui all'art. 1, lettere a), b), c) e d) del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanita' e per la funzione pubblica del 19 maggio 1999;

Sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro in data 13 luglio 2011;

Decreta:

Art. 1

Domanda di accesso al beneficio

  1. La domanda di cui all'art. 2, comma l, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, di seguito denominato «decreto legislativo» e' presentata all'ente previdenziale presso il quale il lavoratore interessato e' iscritto, secondo modalita' definite dall'ente medesimo.

  2. Ai fini della procedibilita' dell'istanza, la domanda di cui al comma 1 deve:

    1. indicare la volonta' di avvalersi, per l'accesso al pensionamento, dei beneficio di cui al decreto legislativo;

    2. specificare i periodi per i quali e' stata svolta ciascuna delle attivita' lavorative di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo, fermo restando che, relativamente alla lettera b), il rinvio al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in essa contenuto, ha valore esclusivamente definitorio delle caratteristiche temporali del lavoro notturno;

    3. contenere, in relazione alle tipologie di attivita' lavorative di cui all'art. 1, comma 1, lettere da a) a d), del decreto legislativo, la corrispondente documentazione minima necessaria indicata nella tabella A allegata al presente decreto, di cui e' parte integrante.

  3. La documentazione di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo, prodotta in copia, che il datore di lavoro e' tenuto a rendere disponibile per il lavoratore, entro trenta giorni dalla richiesta, tenuto conto degli...

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