CONCORSO (scad. 3 novembre 2011) - Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 3 guardiamarina in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo, per laureati in biologia o in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche e per laureati in odontoiatria.

IL DIRETTORE GENERALE della direzione generale per il personale militare Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1999, modificato con i decreti interdirigenziali 2 maggio 2002 e 5 luglio 2010, concernente, fra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove di esame per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina militare e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei, modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270;

Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, concernente le funzioni di Dirigenti di uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente codice in materia di protezione dei dati personali;

Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare e successive modifiche ed integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare;

Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare che delinea il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilita' 2011);

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2011 - 2013;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante 'codice dell'ordinamento militare' ed, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare, e l'articolo 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della difesa, degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante 'testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare', come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270, ed, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare;

Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia;

Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9 agosto 2010 impartita dalla Direzione generale della sanita' militare in data 10 agosto 2010, concernente modifiche alle direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che determinano l'inidoneita' al servizio militare, nonche' il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;

Ravvisata la necessita di indire per il 2012, al fine di soddisfare specifiche esigenze della Marina militare, un concorso straordinario, per titoli ed esami, per la nomina di 3 (tre) guardiamarina in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 settembre 2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare,

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso 1. E' indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 3 (tre) guardiamarina in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo con la seguente ripartizione di posti:

  1. 2 (due) per laureati in biologia o in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche;

  2. 1 (uno) per laureati in odontoiatria.

    1. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta' di revocare o annullare il presente bando di concorso, modificare il numero dei posti, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso o l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.

    In tal caso l'Amministrazione provvedera' a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella gazzetta ufficiale, 4^ serie speciale.

    Art. 2

    Requisiti di partecipazione 1. Al concorso di cui al precedente articolo 1 possono partecipare concorrenti di entrambi i sessi, che alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al successivo articolo 3, comma 1:

  3. sono cittadini italiani;

  4. non hanno superato il giorno di compimento del 32° anno di eta'. Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano con i limiti di eta' sopraindicati;

  5. godono dei diritti civili e politici;

  6. sono in possesso di una delle seguenti lauree magistrali e del diploma di abilitazione all'esercizio della professione:

    - per i posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera

    a): laurea magistrale in biologia (L.M. 6) o in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (L.M. 9), diploma di abilitazione all'esercizio della professione di biologo e diploma di specializzazione in patologia clinica o in microbiologia o in biochimica;

    - per il posto di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera

    b): laurea magistrale in odontoiatria (L.M. 46) e diploma di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra.

    Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea o le lauree specialistiche conseguiti secondo i precedenti ordinamenti, equiparati alle lauree magistrali suindicate (decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modificazioni). Saranno inoltre ritenute valide le lauree che, per la partecipazione ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego, sono dichiarate equiparate a quelle suindicate con provvedimento legislativo o amministrativo. Allo scopo, gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione la relativa attestazione di equiparazione. La partecipazione al concorso dei concorrenti che hanno conseguito all'estero il titolo di studio prescritto e' subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dell'equiparazione del titolo stesso ad uno dei titoli precedentemente elencati. All'uopo gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione al concorso l'attestazione di equiparazione al titolo di studio previsto in Italia;

  7. non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia, per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica;

  8. non sono stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi dell'articolo 636, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a meno che decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, secondo le norme previste per il servizio di leva, abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile (solo se concorrenti di sesso maschile);

  9. non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

  10. non sono stati sottoposti a misure di prevenzione;

  11. hanno tenuto condotta incensurabile;

  12. non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato.

    1. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso applicativo sono subordinati:

  13. al possesso della idoneita' psico-fisica ed attitudinale al servizio militare incondizionato quale ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina, da accertarsi con le modalita' prescritte dai successivi articoli 8, 9 e 10. Il riconoscimento del possesso di tale idoneita' dovra' comunque avvenire entro la data di approvazione della graduatoria di merito di cui al successivo articolo 12;

  14. all'accertamento, anche successivo alla nomina, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del possesso...

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