D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

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D.M. (Min. trasp.) 5 ottobre 2012. Classif‌icazione a stra-
da statale S.S. 12 «dell’Abetone e del Brennero» della
nuova variante di Campodazzo e contestuale declassif‌i-
cazione a comunale del tratto sotteso (Gazzetta Uff‌iciale
Serie gen. - n. 254 del 30 ottobre 2012).
1. La nuova variante stradale di Campodazzo ricadente
nel comune di Renon, di lunghezza pari a km. 0,530, che
sottende il tratto esistente di S.S. 12 «dell’Abetone e del
Brennero» dal Km. 453,070 al Km. 453,600, è classif‌icata
strada statale.
2. Il tratto della S.S. 12 sotteso alla nuova viabilità statale
è declassif‌icato a strada comunale.
VII
D.M. (Min. trasp.) 5 ottobre 2012. Classif‌icazione a stra-
da statale S.S. 12 «dell’Abetone e del Brennero», della
nuova circonvallazione di Pineta di Laives e contestuale
declassif‌icazione a comunale del tratto sotteso (Gazzet-
ta Uff‌iciale serie gen. - n. 254 del 30 ottobre 2012).
1. La nuova circonvallazione di Pineta di Laives, di lun-
ghezza pari a km. 1,000, che sottende il tratto esistente di
S.S. 12 «dell’Abetone e del Brennero» dal Km. 431,000 al
Km. 432,000, è classif‌icata strada statale.
2. Il tratto della S.S. 12 sotteso alla nuova viabilità statale
è declassif‌icato a strada comunale.
VIII
D.L. 18 ottobre 2012, n. 179. Ulteriori misure urgenti per
la crescita del Paese (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n.
245 del 19 ottobre 2012), convertito, con modif‌icazioni,
nella L. 17 dicembre 2012, n. 221 (Suppl. ord. alla Gazzet-
ta Uff‌iciale Serie gen. - n. 294 del 18 dicembre 2012).
SEZIONE I
AGENDA E IDENTITÀ DIGITALE
3. (Censimento permanente della popolazione e delle abi-
tazioni e Archivio nazionale dei numeri civici delle strade
urbane). 1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con decre-
to del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplif‌ica-
zione, del Ministro dell’economia e delle f‌inanze, sentiti il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l’ISTAT, pre-
via intesa con la Conferenza unif‌icata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti
i tempi di realizzazione del censimento della popolazione e
delle abitazioni di cui all’articolo 15, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, effettuato
dall’ISTAT con cadenza annuale, nel rispetto delle racco-
mandazioni internazionali e dei regolamenti europei.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabiliti
i contenuti dell’Archivio nazionale dei numeri civici delle
strade urbane (ANNCSU), realizzato ed aggiornato dal-
1/2013 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGISLAZIONE E PRASSI AMMINISTRATIVA
PROGRAMMA DELLE ORE DI ESERCITAZIONI DI GUIDA OBBLIGATORIE
AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI GUIDA DI CATEGORIA B
(Art. 122, co. 5 bis, codice della strada, ed art. 1, co. 1, D.M. 20 aprile 2012 e successive modif‌icazioni)
Modulo Ore Obiettivi Esercitazioni
A 2 ore Guida in con condizioni di visione
notturna
Circolazione su strade urbane strette e larghe, con veicoli par-
cheggiati ai lati e non, affrontando incroci regolati da segnaletica
verticale e da impianti semaforici
B 2 ore Guida su strade urbane di scorrimento o
su strade extraurbane
Circolazione su strade urbane di scorrimento, o su strade extraurba-
ne secondarie, utilizzando il veicolo ed il motore a regime di coppia
massima consumando e inquinando il minimo possibile
C 2 ore Guida su autostrade o su strade ex-
traurbane
Circolazione su autostrade o su strade extraurbane principali o su
strade extraurbane secondarie superando la velocità di 50 Km/h,
utilizzando la 5^ marcia e adeguando le marce alla velocità
V
D.M. (Min. trasp.) 3 ottobre 2012. Modif‌iche al decreto
20 aprile 2012 in materia di «Disciplina delle esercita-
zioni di guida in autostrade, su strade extraurbane ed
in condizioni di visione notturna, del minore autorizza-
to e dell’aspirante al conseguimento della patente di
categoria B» (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 265 del 13
novembre 2012).
1. (Modif‌iche al decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti 20 aprile 2012). 1. All’art. 1, comma 6, del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20
aprile 2012 le parole: «: tale documentazione deve essere
esibita, in originale e copia, all’atto di prenotazione della
prova pratica di guida» sono sostituite dalle seguenti: «. Il
possesso di tale documentazione deve essere comprovato,
all’atto di prenotazione della prova pratica di guida, con le
modalità stabilite con provvedimento del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti».
2. L’allegato 1 del decreto del Ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti 20 aprile 2012 è sostituito dall’allegato
al presente decreto. Il presente decreto, unitamente all’al-
legato, che ne forma parte integrante, è pubblicato nella
Gazzetta Uff‌iciale della Repubblica italiana ed entra in
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
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l’ISTAT e dall’Agenzia del territorio, gli obblighi e le moda-
lità di conferimento degli indirizzari e stradari comunali
tenuti dai singoli comuni ai sensi del regolamento ana-
graf‌ico della popolazione residente, le modalità di accesso
all’ANNCSU da parte dei soggetti autorizzati, nonchè i cri-
teri per l’interoperabilità dell’ANNCSU con le altre banche
dati di rilevanza nazionale e regionale, nel rispetto delle
regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui
zazione dell’ANNCSU l’ISTAT può stipulare apposite con-
venzioni con concessionari di servizi pubblici dotati di un
archivio elettronico con dati toponomastici puntuali sino
a livello di numero civico su tutto il territorio nazionale,
standardizzati, georeferenziati a livello di singolo numero
civico e mantenuti sistematicamente aggiornati.
Dall’attuazione della presente disposizione non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato. All’attuazione della medesima si provvede nell’am-
bito delle risorse umane, strumentali e f‌inanziarie previ-
ste dalla legislazione vigente.
3. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività
preparatorie all’introduzione del censimento permanente
mediante indagini statistiche a cadenza annuale, nonchè
delle attività di cui al comma 2 si provvede nei limiti dei
complessivi stanziamenti già autorizzati dall’articolo 50
modif‌icazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per fare
fronte alle esigenze connesse alla realizzazione delle atti-
vità di cui al presente comma e al comma 2 il termine di
cui al comma 4 dell’articolo 50 del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2015.
4. Allo scopo di rafforzare la funzione statistica in coe-
renza con le raccomandazioni internazionali e i regolamen-
ti comunitari e di aumentare l’eff‌icienza e la qualità dei
servizi informativi resi al sistema economico e sociale del
Paese dal Sistema statistico nazionale (SISTAN), su pro-
posta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la sem-
plif‌icazione, con il Ministro dell’economia e delle f‌inanze
e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa
con la Conferenza unif‌icata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito il Garante per
la protezione dei dati personali, il Governo emana entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto un regolamento ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400 per la revisione del decreto legislativo n. 322 del 1989
e il complessivo riordino del Sistema Statistico Nazionale,
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) rafforzare l’indipendenza professionale dell’ISTAT e
degli enti e degli uff‌ici di statistica del SISTAN;
b) migliorare gli assetti organizzativi dell’ISTAT anche
con riferimento all’articolo 5, comma 1, lettera b), del de-
creto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.
166, e rafforzarne i compiti di indirizzo e coordinamento
tecnico-metodologico, di def‌inizione di metodi e formati
per la raccolta e lo scambio di dati amministrativi e stati-
stici, nonchè di regolamentazione del SISTAN;
c) favorire l’armonizzazione del funzionamento del SI-
STAN con i principi europei in materia di organizzazione e
di produzione delle statistiche uff‌iciali, assicurando l’uti-
lizzo da parte del Sistema delle più avanzate metodologie
statistiche e delle più moderne tecnologie dell’informazio-
ne e della comunicazione;
d) semplif‌icare e razionalizzare la procedura di adozio-
ne del Programma Statistico Nazionale e la disciplina in
materia di obbligo a fornire i dati statistici;
e) migliorare i servizi resi al pubblico dal SISTAN e
rafforzare i sistemi di vigilanza e controllo sulla qualità
dei dati prodotti dal Sistema e da altri soggetti pubblici
e privati;
f) adeguare alla normativa europea e alle raccomanda-
zioni internazionali la disciplina in materia di tutela del
segreto statistico, di protezione dei dati personali oggetto
di trattamento per f‌inalità statistiche, nonchè di tratta-
mento ed utilizzo dei dati amministrativi a f‌ini statistici.
5. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 4
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
f‌inanza pubblica.
6. Dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto l’articolo 12 del decreto legi-
slativo 6 settembre 1989, n. 322, è sostituito dal seguente:
«Art. 12. (Commissione per la garanzia della qualità
dell’informazione statistica). 1. È istituita la Commissione
per la garanzia della qualità dell’informazione statistica
avente il compito di:
a) vigilare sull’imparzialità, sulla completezza e sulla
qualità dell’informazione statistica, nonchè sulla sua con-
formità con i regolamenti, le direttive e le raccomandazio-
ni degli organismi internazionali e comunitari, prodotta
dal Sistema statistico nazionale;
b) contribuire ad assicurare il rispetto della normativa
in materia di segreto statistico e di protezione dei dati
personali, garantendo al Presidente dell’Istat e al Garante
per la protezione dei dati personali la più ampia collabo-
razione, ove richiesta;
c) esprimere un parere sul Programma statistico nazio-
nale predisposto ai sensi dell’articolo 13;
d) redigere un rapporto annuale, che si allega alla rela-
zione di cui all’articolo 24.
2. La Commissione, nell’esercizio dei compiti di cui al
comma 1, può formulare osservazioni e rilievi al Presiden-
te dell’ISTAT, il quale provvede a fornire i necessari chia-
rimenti entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito
il Comitato di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010,
n. 166; qualora i chiarimenti non siano ritenuti esaustivi,
la Commissione ne riferisce al Presidente del Consiglio dei
Ministri. 3. La Commissione è sentita ai f‌ini della sottoscri-
zione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi
al trattamento dei dati personali nell’ambito del Sistema
statistico nazionale.
4. La Commissione è composta da cinque membri, nomi-
nati con decreto del Presidente della Repubblica, su propo-
Arch. giur. circ. e sin. strad. 1/2013
LEGISLAZIONE E PRASSI AMMINISTRATIVA

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