L'Attuazione Pratica Delle Disposizioni In Tema Di Morosità Incolpevole: Prime Osservazioni

AutorePaolo Scalettaris
Pagine149-155
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dott
DOTTRINA
Arch. loc. cond. e imm. 2/2016
L’ATTUAZIONE PRATICA
DELLE DISPOSIZIONI IN TEMA
DI MOROSITÀ INCOLPEVOLE:
PRIME OSSERVAZIONI
di Paolo Scalettaris
SOMMARIO
1. La “morosità incolpevole” secondo il decreto-legge 31 ago-
sto 2013 n. 102. 2. Il decreto ministeriale 14 maggio 2014. 3.
Il decreto ministeriale 19 marzo 2015.
1. La “morosità incolpevole” secondo il decreto-legge
La f‌igura della “morosità incolpevole” è stata introdotta
dall’art. 6 del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102 conver-
tito con modif‌icazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124.
L’articolo è dedicato alle “misure di sostegno all’abitazione
e al settore immobiliare” ed il suo 5° comma contiene ap-
punto alcune disposizioni dirette a def‌inire l’ipotesi della
morosità incolpevole (1). Si prevede in sintesi che:
– presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
si crei un “fondo destinato agli inquilini morosi incolpe-
voli”;
– la somma costituente il fondo sia erogata ai Comuni
ad alta tensione abitativa che entro la data di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto abbiano “av-
viato” dei “bandi” o “altre procedure amministrative” volte
ad erogare contributi agli inquilini “morosi incolpevoli”;
– per la ripartizione delle risorse in questione (20 mi-
lioni di euro per ciascuno dei due anni previsti, il 2014 e il
2015: va detto però che nel frattempo, con il decreto-legge
28 marzo 2014 n. 47 convertito in legge con la legge 23
maggio 2014 n. 80, il fondo è stato implementato) tra le
Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano sia
emanato un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle
f‌inanze, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni;
– tale decreto debba disporre che “le risorse” siano “as-
segnate prioritariamente alle Regioni che abbiano emana-
to norme per la riduzione del disagio abitativo, che preve-
dono percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti
sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali”;
– lo stesso decreto stabilisca “i criteri e le priorità” che
dovranno essere rispettati “nei provvedimenti comunali
che def‌iniscono le condizioni di morosità incolpevole che
consentono l’accesso ai contributi”;
– “a tal f‌ine” i Prefetti adottino “misure di graduazione
programmata dell’intervento della forza pubblica nell’ese-
cuzione dei provvedimenti di sfratto”.
2. Il decreto ministeriale 14 maggio 2014
Le concrete modalità applicative della nuova f‌igura
(con la ripartizione delle risorse e l’indicazione di criteri
e priorità da seguirsi nei provvedimenti comunali volti a
f‌issare i requisiti per la concreta conf‌igurazione della mo-
rosità incolpevole) devono essere determinate dunque dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti annualmente
con un decreto da emanarsi di concerto con il Ministro
dell’economia e delle f‌inanze.
Il primo decreto di tale natura che è stato emanato il 14
maggio 2014 (2). Ricordiamone il contenuto.
L’art. 1 del decreto ha disposto l’attribuzione della dota-
zione del fondo per la morosità incolpevole per l’anno 2014
(20 milioni di euro) per il 30% alle 7 Regioni (Piemonte,
Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche
e Campania) che hanno emanato, entro la data dell’en-
trata in vigore della L. 124/2013, “norme per la riduzione
del disagio abitativo che prevedano percorsi di accompa-
gnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche
attraverso organismi comunali, ed impegnato a tal f‌ine
proprie risorse”. Quanto al restante 70%, si è disposto che
questo sia distribuito e ripartito invece tra tutte le Regioni
(comprese quelle ora citate) e le Provincie autonome di
Trento e di Bolzano.
L’art. 2 del decreto ha def‌inito la morosità incolpevole
quale “situazione di sopravvenuta impossibilità a provve-
dere al pagamento del canone locativo a ragione della per-
dita o consistente riduzione della capacità reddituale del
nucleo familiare” ed ha elencato dettagliatamente – ed in
modo tassativo – le ipotesi di eventi che giustif‌ichino la
def‌inizione di incolpevolezza della morosità del condutto-
re:
– la perdita del lavoro del conduttore (o anche di suoi
familiari) per licenziamento;
– gli effetti di “accordi aziendali e sindacali con con-
sistente riduzione dell’orario di lavoro” (evento che può
riguardare il conduttore o anche suoi familiari);
– gli effetti della “cassa integrazione ordinaria o stra-
ordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale”
(anche in questo caso l’evento può riguardare i familiari
del conduttore);
– il “mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro
atipici” (nei confronti del conduttore o dei familiari);
– le “cessazioni di attività libero-professionali o di im-
prese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da
perdita di avviamento in misura consistente”;
– la “malattia grave, infortunio o decesso di un com-
ponente del nucleo familiare che abbia comportato o la
consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo
medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del
reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assi-
stenziali”.
L’art. 3 del decreto ha f‌issato requisiti e criteri per l’ac-
cesso ai contributi prevedendo che il conduttore debba:

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