L. 6 novembre 2012, n. 190
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1/2013 Rivista penale
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
VI
D.M. (Min. giust.) 31 ottobre 2012. Modifica alle disposizioni
in materia di iscrizione nel casellario giudiziale, di cui all’ar-
ticolo 18, comma 3, del decreto 25 gennaio 2007 (Gazzetta
Ufficiale Serie gen. - n. 264 del 12 novembre 2012).
1. 1. L’articolo 18 del decreto dirigenziale 25 gennaio 2007 è mo-
dificato come segue: la lettera d) del comma 3 è sostituita dalla
seguente: «d) nell’ipotesi di cui alle lettere a) e b) del presente
comma, l’estratto del provvedimento da iscrivere sia trasmesso
senza ritardo, anche avvalendosi di mezzi tecnici idonei, all’uf-
ficio locale presso il Tribunale di Roma, per le persone nate al-
l’estero o delle quali non è stato accertato il luogo di nascita nel
territorio dello Stato.».
2. Dopo il comma 3 è inserito il seguente comma 3 bis: «3 bis.
L’ufficio locale, competente per l’iscrizione dei provvedimenti di
cui al comma 3, lettera c), in sede di esecuzione di pene concor-
renti, quando risulta necessario collegare sul SIC provvedimenti
iscritti a carico di persone risultanti con generalità diverse ma
riconducibili ad una stessa persona fisica, provvede ad effettuare
le operazioni di replica attraverso l’utilizzo di un’apposita funzio-
nalità resa disponibile sul sistema».
2. 1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
2. Le disposizioni del presente decreto hanno efficacia dal 1°
febbraio 2013.
VII
L. 6 novembre 2012, n. 190. Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 265 del 13
novembre 2012).
1. (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della cor-
ruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione). 1. In
attuazione dell’articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assem-
blea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi
della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della
Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27
gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n.
110, la presente legge individua, in ambito nazionale, l’Autorità
nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere,
con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di con-
trollo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illega-
lità nella pubblica amministrazione.
2. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’inte-
grità delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 13 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modifica-
zioni, di seguito denominata «Commissione», opera quale Auto-
rità nazionale anticorruzione, ai sensi del comma 1 del presente
articolo. In particolare, la Commissione:
a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le orga-
nizzazioni regionali ed internazionali competenti;
b) approva il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal
Dipartimento della funzione pubblica, di cui al comma 4, lettera
c);
c) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli
interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
d) esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte
le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifi-
cazioni, in materia di conformità di atti e comportamenti dei
funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai
contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro
pubblico;
e) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di
cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni
da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pub-
blici nazionali, con particolare riferimento all’applicazione del
comma 16 ter, introdotto dal comma 42, lettera l), del presente
articolo;
f) esercita la vigilanza e il controllo sull’effettiva applicazione
e sull’efficacia delle misure adottate dalle pubbliche ammini-
strazioni ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo e sul ri-
spetto delle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa
previste dai commi da 15 a 36 del presente articolo e dalle altre
disposizioni vigenti;
g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro
il 31 dicembre di ciascun anno, sull’attività di contrasto della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione e
sull’efficacia delle disposizioni vigenti in materia.
3. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera f),
la Commissione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di
notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche ammini-
strazioni, e ordina l’adozione di atti o provvedimenti richiesti dai
piani di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo e dalle regole
sulla trasparenza dell’attività amministrativa previste dai commi
da 15 a 36 del presente articolo e dalle altre disposizioni vigenti,
ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i
piani e le regole sulla trasparenza citati. La Commissione e le
amministrazioni interessate danno notizia, nei rispettivi siti web
istituzionali, dei provvedimenti adottati ai sensi del presente
comma.
4. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche secondo li-
nee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito
e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri:
a) coordina l’attuazione delle strategie di prevenzione e con-
trasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica ammini-
strazione elaborate a livello nazionale e internazionale;
b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per
la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i pro-
grammi e i progetti internazionali;
c) predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche al
fine di assicurare l’attuazione coordinata delle misure di cui alla
lettera a);
d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati
occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla pre-
sente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed
analisi informatizzata;
e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti
nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per
evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nomina-
tivi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.
5. Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e tra-
smettono al Dipartimento della funzione pubblica:
a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce
una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al
rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a
prevenire il medesimo rischio;
b) procedure appropriate per selezionare e formare, in
collaborazione con la Scuola superiore della pubblica ammini-
strazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolar-
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