LEGGE 28 giugno 2012, n. 110 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999. (12G0128)

Coming into Force27 Luglio 2012
Enactment Date28 Giugno 2012
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2012/07/26/012G0128/ORIGINAL
Published date26 Luglio 2012
Official Gazette PublicationGU n.173 del 26-07-2012
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Autorizzazione alla ratifica

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999.

Art 2.

Ordine di esecuzione

  1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, di seguito denominata «Convenzione», a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 32 della Convenzione stessa.

Art 3.

Autorita' centrale

  1. In relazione alle norme contenute nel capitolo IV della Convenzione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29 della Convenzione, e' autorita' centrale il Ministro della giustizia.

Art 4.

Clausola di invarianza

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art 5.

Entrata in vigore

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 28 giugno 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Severino

Convention

Criminal Law Convention on Corruption

Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione

Traduzione non ufficiale

CONVENZIONE PENALE SULLA CORRUZIONE-

STRASBURGO, 27.1.1999

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati firmatari della presente Convenzione,

Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa e' di realizzare una piu' stretta unione fra i suoi membri;

Riconoscendo l'importanza di rafforzare la cooperazione con gli altri Stati firmatari della presente Convenzione;

Convinti della necessita' di perseguire a titolo prioritario una politica penale comune volta a proteggere la societa' contro la corruzione, mediante anche l'adozione di un' adeguata legislazione e di adeguate misure preventive;

Sottolineando che la corruzione rappresenta una minaccia per la preminenza del diritto, la democrazia ed i diritti dell'uomo, che mina i principi di corretta amministrazione, di equita' e di giustizia sociale, distorce la concorrenza, ostacola lo sviluppo economico, e mette a repentaglio la stabilita' delle istituzioni democratiche e le fondamenta morali della societa';

Convinti che per essere efficace, la lotta contro la corruzione richiede una collaborazione internazionale in materia penale, intensificata, rapida ed adeguata;

Rallegrandosi per i recenti sviluppi che contribuiscono a migliorare la consapevolezza e la cooperazione a livello internazionale nella lotta contro la corruzione, ivi comprese le azioni condotte dalle Nazioni Unite, dalla Banca mondiale, dal Fondo monetario internazionale, dall'Organizzazione mondiale del Commercio, dall'Organizzazione degli Stati americani, dall'OCSE e dall'Unione europea;

Per quanto riguarda il Programma di azione contro la corruzione, adottato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa in novembre 1996, a seguito delle raccomandazioni della 19° Conferenza dei ministri europei della giustizia (Valletta , 1994);

Rammentando in questo contesto quanto sia importante la partecipazione degli Stati non membri alle attivita' del Consiglio d'Europa contro la corruzione, e rallegrandosi per il loro prezioso contributo alla messa in opera del Programma di azione contro la corruzione;

Ricordando inoltre che la Risoluzione n° 1 adottata dai Ministri europei della giustizia nella loro 21° Conferenza (Praga, 1997) invoca una rapida messa in opera del Programma di azione contro la corruzione e raccomanda in modo particolare l'elaborazione di una convenzione penale sulla corruzione, prevedendo l'incriminazione coordinata dei reati di corruzione, una cooperazione rafforzata nei procedimenti giudiziari contro tali reati ed un efficace sistema di vigilanza aperto agli Stati membri ed agli Stati non membri a livello di parita';

Tenendo a mente che i capi di Stato e di governo del Consiglio d'Europa hanno deciso, in occasione del loro Secondo Vertice svoltosi a Strasburgo il 10 ed 11 ottobre 1997, di reperire risposte comuni nei confronti delle sfide poste dall'estensione della corruzione; che hanno adottato un Piano di azione volto a promuovere la cooperazione nella lotta contro la corruzione, anche nelle sue collusioni con la criminalita' organizzata ed il riciclaggio del denaro, che incarica il Comitato dei Ministri di concludere con sollecitudine i lavori per l'elaborazione di strumenti giuridici internazionali, in conformita' al Programma di azione contro la corruzione;

Considerando inoltre che la Risoluzione (97) 24 relativa ai 20 Principi Guida per la lotta contro la corruzione, adottata il 6 novembre 1997 dal Comitato dei Ministri nella sua 101° sessione, sottolinea l'esigenza di concludere rapidamente l'elaborazione di strumenti giuridici internazionali, in esecuzione del Programma di azione contro la corruzione;

Tenuto conto dell'adozione nella 102° sessione del Comitato dei Ministri, il 4 maggio 1998, della Risoluzione (98) 7 recante autorizzazione a creare l'Accordo parziale allargato sulla formazione del « Gruppo di Stati contro la corruzione -GRECO » finalizzato a potenziare la capacita' dei suoi membri di lottare contro la corruzione, vigilando sull'attuazione dei loro impegni in questo campo,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1- Terminologia

Ai fini della presente Convenzione :

  1. l'espressione « agente pubblico » s'intende riferita alla definizione di « funzionario », « pubblico ufficiale», « sindaco», « ministro» o «giudice» nel diritto nazionale dello Stato in cui la persona in oggetto esercita tale funzione e cosi' come e' applicata nel suo diritto penale;

  2. il termine « giudice » utilizzato nel capoverso a di cui sopra, comprende i membri del Pubblico Ministero e le persone che esercitano funzioni giudiziarie;

  3. nel caso di azioni giudiziarie implicanti un agente pubblico di un altro Stato, lo Stato che esercita l'azione puo' applicare la definizione di agente pubblico solo in quanto detta definizione e' compatibile con il suo diritto nazionale;

  4. per «persona giuridica » s'intende qualsiasi ente avente tale statuto ai sensi del diritto nazionale applicabile, eccettuati gli Stati o altri enti pubblici nell'esercizio delle loro prerogative di potenza pubblica e le organizzazioni internazionali pubbliche.

    Articolo 2 - Corruzione attiva di agenti pubblici nazionali.

    Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reato in conformita' al proprio diritto interno, quando l'atto e' stato commesso intenzionalmente, il fatto di proporre, offrire o dare, direttamente o indirettamente qualsiasi indebito vantaggio ad uno dei suoi agenti pubblici sia per se stesso o per altra persona, affinche' compia o si astenga dal compiere un atto nell'esercizio delle sue funzioni.

    Articolo 3 - Corruzione passiva di agenti pubblici nazionali

    Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reato in conformita' al proprio diritto interno, quando l'atto e' stato commesso intenzionalmente, il fatto per uno dei suoi agenti pubblici di sollecitare o di ricevere, direttamente o indirettamente, qualsiasi indebito vantaggio per se stesso o per altra persona, o di accettarne l'offerta o la promessa per compiere o astenersi dal compiere un atto nell'esercizio delle sue funzioni.

    Articolo 4 - Corruzione di membri di assemblee pubbliche nazionali

    Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reati in conformita' al proprio diritto interno, gli atti di cui agli articoli 2 e 3 quando vi e' coinvolto qualsiasi componente di un' assemblea pubblica nazionale che esercita poteri legislativi o amministrativi.

    Articolo 5 - Corruzione di agenti pubblici stranieri.

    Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reati in conformita' al proprio diritto interno, gli atti di cui agli articoli 2 e 3 quando vi e' coinvolto un agente pubblico di un altro Stato.

    Articolo 6 - Corruzione di membri di assemblee pubbliche straniere

    Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reati in conformita' al proprio diritto interno, gli atti di cui agli articoli 2 e 3 quando vi e' coinvolto qualsiasi componente di un'assemblea pubblica che esercita i poteri legislativi o amministrativi di un altro Stato.

    Articolo 7 - Corruzione attiva nel privato

    Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reato in conformita' al proprio diritto interno, quando l'atto e' stato commesso intenzionalmente nell'ambito di un'attivita'...

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