DECRETO 21 novembre 2001 - Corresponsione delle tariffe in euro per l'istruttoria sulle notifiche relative a nuove sostanze chimiche pericolose

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, di attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, come modificato con decreto legislativo 25 febbraio 1998, n. 90, ed in particolare l'art. 24; Visto il decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 24 settembre 1999, concernente tariffe per l'istruttoria sulle notifiche relative a nuove sostanze chimiche pericolose; Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, con la quale e' stata conferita delega al Governo per l'introduzione dell'euro; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma l, della legge 17 dicembre 1997, n. 433; Considerato che per le prestazioni poste in essere dal 1 gennaio 2002 gli importi delle tariffe devono essere espressi in euro; Decreta

Art. 1.

  1. A partire dal 1 gennaio 2002, le somme relative alle tariffe di cui al decreto del Ministro della sanita' di cui alle premesse, devono essere corrisposte in euro secondo quanto riportato dall'allegato al presente decreto, che sostituisce l'allegato del predetto decreto.

  2. Il pagamento e' effettuato a cura dei notificanti sul c/c postale n. 10088011 intestato alla sezione della tesoreria provinciale di Viterbo.

  3. Nel versamento e' indicata la causale contenente nome ed indirizzo del richiedente nonche' l'oggetto della richiesta.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2001 Il Ministro: Sirchia

Allegato

TARIFFE PER LE PRESTAZIONI RESE DALL'UNITA' DI NOTIFICA RELATIVAMENTE

ALLA VERIFICA DELLE NOTIFICHE DI CUI AGLI ARTICOLI 7 E 8 DEL DECRETO

LEGISLATIVO 3 FEBBRAIO 1997, N. 52, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Esame fascicolo di base comprendente la documentazione |

inerente alla valutazione del rischio (allegato VII, parte A|

- decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52) |5.164,57

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Esame fascicolo di base non comprendente la documentazione |

inerente alla valutazione del rischio (allegato VII, parte A|

- decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52) |7.746,85

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Informazioni e prove complementari richieste per |

quantitativi di...

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