LEGGE 2 aprile 1968, n. 503 - Istituzione del Parco nazionale della Calabria

Coming into Force05 Maggio 1968
Published date04 Maggio 1968
Enactment Date02 Aprile 1968
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1968/05/04/068U0503/CONSOLIDATED/19841013
Official Gazette PublicationGU n.112 del 04-05-1968
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Ai fini della conservazione delle caratteristiche ambientali e della educazione e ricreazione dei cittadini e' istituito il Parco nazionale della Calabria.

Il Parco si estende in ciascuna delle province della Calabria e sara' costituito prevalentemente da terreni dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali. Fanno parte del Parco anche i laghi e i corsi d'acqua in esso inclusi.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge sara' effettuata, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, su proposta del comitato di cui all'articolo 9, sentito il comitato regionale della programmazione economica, la delimitazione dei terreni dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali di cui al comma precedente.

Potranno essere inclusi nel Parco anche i terreni che perverranno successivamente alla predetta azienda. La relativa delimitazione dovra' essere effettuata entro due anni dalla data di acquisto o di esproprio di tali terreni.

La superficie complessiva delimitata ai sensi dei commi terzo e quarto del presente articolo non puo' essere superiore a 15 mila ettari.

Tuttavia la superficie del Parco puo' essere ampliata, nel limite massimo del 20 per cento dell'indicata estensione, mediante l'inclusione nel Parco stesso di terreni adiacenti, a chiunque appartenenti, che fossero ritenuti indispensabili ai fini della valorizzazione e per la migliore gestione del Parco stesso.

Art 2.

Nell'interno del Parco sono costituite:

  1. zone di riserva naturale integrale, nelle quali l'ambiente naturale e' conservato nella sua integrita';

  2. zone di ripopolamento, produzione e allevamento di selvaggina a termini del testo unico sulla caccia di cui al regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni e integrazioni, e centri di riproduzione ittica;

  3. zone di bosco-parco, con trattamento boschivo tendente alla formazione di arboree di elevata eta';

  4. zone non boscate.

Art 3.

Tutto il territorio del Parco e' vincolato agli effetti del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel territorio del Parco e' vietato:

  1. esercitare l'attivita' di disboscamento;

  2. modificare il regime delle acque;

  3. introdurre specie estranee di vegetali o di animali ovvero raccogliere specie vegetali o danneggiare specie vegetali o animali;

  4. esercitare la caccia o la pesca;

  5. effettuare utilizzazioni agrarie;

  6. eseguire lavori per la costruzione di opere e manufatti di qualsiasi genere;

  7. allestire attendamenti e campeggi;

  8. accendere fuochi all'aperto;

  9. praticare l'esercizio dello sport sciatorio organizzato o di altro sport organizzato;

    1) svolgere attivita' turistiche.

    Inoltre, nelle zone di cui alla lettera a) del precedente articolo, e' vietata qualsiasi altra attivita' che possa arrecare modificazioni dell'ambiente stesso.

    Nelle zone, di cui alla lettera b) del precedente articolo, e' consentito all'amministrazione del Parco introdurre specie animali ritenute idonee all'attivita' di produzione, riproduzione e allevamento della selvaggina.

    Nelle zone, di cui alle lettere c) e d) del precedente articolo, sono consentite:

  10. costruzioni di opere di viabilita' per il transito automobilistico e per le escursioni pedonali;

  11. l'impiego di mezzi adatti per la segnaletica toponomastica diretta alla valorizzazione di punti dominanti del territorio, di individui cospicui della compagine boschiva e di importanti formazioni vegetali e geomorfologiche.

    Nelle stesse zone di bosco-parco, fatte salve le prescrizioni contenute in altre disposizioni di legge, sono altresi' consentite - previa autorizzazione dell'amministrazione del Parco - le seguenti attivita':

  12. le utilizzazioni boschive che assicurino la perpetuita' del bosco in conformita' ai piani d'assestamento, compilati tenendo conto, oltre che delle finalita' produttive anche di quelle naturalistiche e turistiche;

  13. quelle di cui alle lettere d), e), f), g), i) ed i) del secondo comma del presente articolo, fatte salve le esigenze della conservazione del bosco.

    L'autorizzazione, prevista dal comma precedente, e' rilasciata dall'amministrazione del Parco sempre che l'esercizio delle attivita' da autorizzare non comporti pregiudizio al raggiungimento delle finalita' del Parco e sia conforme al piano di cui all'articolo 6.

    Nelle zone non boscate, di cui alla lettera d) dell'articolo 2, sono consentite con l'osservanza della norma di cui al precedente comma tutte le attivita' indicate nel secondo comma del presente articolo, fatte salve le prescrizioni contenute in altre disposizioni di legge.

Art 3.

Tutto il territorio del Parco e' vincolato...

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