REGIO DECRETO 5 giugno 1939, n. 1016 - Approvazione del Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia

Coming into Force01 Gennaio 1940
Enactment Date05 Giugno 1939
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1939/07/25/039U1016/CONSOLIDATED/19991231
Published date25 Luglio 1939
Official Gazette PublicationGU n.172 del 25-07-1939
Articoli
Art 1.

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1936-XIV, n. 836, convertito in legge con la legge 13 gennaio 1937-XV, n. 224, col quale fu data facolta' al Governo del Re di provvedere alla revisione del Testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto n gennaio 1931-IX, n. 117;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Comitato di cui al succitato R. decreto-legge numero 836;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno e con i Ministri per la grazia e giustizia e' per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico.

E' approvato l'unito Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, visto, d'ordine Nostro, dal Ministero proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 5 giugno 1939-XVII VITTORIO EMANUELE Mussolini - Rossoni - Solmi - Di Revel

Visto, il Guardasigilli: Solmi

Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 luglio 1939-XVII

Atti del Governo, registro 411, foglio 73. - Mancini

testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia
ALLEGATO

TESTO UNICO DELLE NORME PER LA PROTEZIONE DELLA SELVAGGINA E PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA.

TITOLO I Disposizioni generali.
Art 1

Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto alla uccisione o alla cattura di selvaggina mediante l'impiego di armi, di animali o di arnesi a cio' destinati.

E' considerato, altresi', esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con armi, arnesi o altri mezzi idonei, in attitudine di ricerca o di attesa della selvaggina per ucciderla o per catturarla.

Agli effetti della presente legge e' considerato esercizio di caccia anche l'uccisione o la cattura di selvaggina compiute in qualsiasi altro modo, a meno che esse non siano avvenute per forza maggiore o caso fortuito,

Art 2

Sono considerati selvaggina i mammiferi e gli uccelli viventi in liberta', eccettuati le talpe, i toporagni, i ghiri, i topi propriamente detti e le arvicole.

In terreno libero la selvaggina appartiene a chi la uccide o la cattura. Peraltro essa appartiene al cacciatore che l'ha scovata finche' non ne abbandoni l'inseguimento, e quella palesemente ferita al feritore. S'intende libero il terreno non costituito in bandita o in riserva o non precluso, comunque, alla libera caccia.

Art 3

Agli effetti della presente legge sono considerati selvaggina stanziale protetta:

  1. fra i mammiferi: il cervo, il daino, il capriolo, la capra selvatica, il muflone, il camoscio, lo stambecco, il cinghiale, l'orso, la marmotta, l'istrice, la lepre comune, la lepre bianca, nonche', limitatamente alla Sicilia, il coniglio selvatico;

  2. fra gli uccelli: tutti i tetraonidi (urogallo o cedrone, gallo forcello o fagiano di monte, francolino di monte e pernice bianca), i fagiani, la coturnice, la pernice rossa, la pernice sarda, la starna e la gallina prataiola;

  3. tutta la selvaggina estranea alla fauna locale, immessa dai Comitati provinciali della caccia di cui all'articolo 82 della presente legge ovvero da concessionari di bandite o di riserve.

Con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Comitato centrale della caccia, puo' includere nell'elenco della selvaggina stanziale protetta, altre specie di selvaggina od escluderne alcune, e cio' anche limitatamente a determinate zone o localita'.

Art 3

Agli effetti della presente legge sono considerati selvaggina stanziale protetta:

  1. fra i mammiferi: il cervo, il daino, il capriolo, la capra selvatica, il muflone, il camoscio, lo stambecco, il cinghiale, l'orso, la marmotta, l'istrice, la lepre comune, la lepre bianca, nonche', limitatamente alla Sicilia, il coniglio selvatico;

  2. fra gli uccelli: tutti i tetraonidi (urogallo o cedrone, gallo forcello o fagiano di monte, francolino di monte e pernice bianca), i fagiani, la coturnice, la pernice rossa, la pernice sarda, la starna e la gallina prataiola;

  3. tutta la selvaggina estranea alla fauna locale, immessa dai Comitati provinciali della caccia di cui all'articolo 82 della presente legge ovvero da concessionari di bandite o di riserve.

Con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Comitato centrale della caccia, puo' includere nell'elenco della selvaggina stanziale protetta, altre specie di selvaggina od escluderne alcune, e cio' anche limitatamente a determinate zone o localita'.

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 12, 13, 19, 23, 25, 27, 44, 49, 50, 51, 52, 54, 59 e 66 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016, che fanno obbligo al Ministro per l'agricoltura e le foreste di sentire il Comitato centrale della caccia, sostituito, per effetto del R. decreto 29 maggio 1941, n. 489, dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste".

Art 3

Agli effetti della presente legge sono considerati selvaggina stanziale protetta:

  1. fra i mammiferi: il cervo, il daino, il capriolo, la capra selvatica, il muflone, il camoscio, lo stambecco, il cinghiale, l'orso, la marmotta, l'istrice, la lepre comune, la lepre bianca, nonche', limitatamente alla Sicilia, il coniglio selvatico;

  2. fra gli uccelli: tutti i tetraonidi (urogallo o cedrone, gallo forcello o fagiano di monte, francolino di monte e pernice bianca), i fagiani, la coturnice, la pernice rossa, la pernice sarda, la starna e la gallina prataiola;

  3. tutta la selvaggina estranea alla fauna locale, immessa dai Comitati provinciali della caccia di cui all'articolo 82 della presente legge ovvero da concessionari di bandite o di riserve.

((Il presidente della Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale della caccia, puo' aggiungere nuove specie all'elenco della selvaggina stanziale protetta, nonche' limitatamente a determinate zone o localita'. La ordinanza del presidente e'...

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