VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1936-XIV, n. 836, convertito in legge con la legge 13 gennaio 1937-XV, n. 224, col quale fu data facolta' al Governo del Re di provvedere alla revisione del Testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto n gennaio 1931-IX, n. 117;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Comitato di cui al succitato R. decreto-legge numero 836;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno e con i Ministri per la grazia e giustizia e' per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico.
E' approvato l'unito Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, visto, d'ordine Nostro, dal Ministero proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 5 giugno 1939-XVII VITTORIO EMANUELE Mussolini - Rossoni - Solmi - Di Revel
Visto, il Guardasigilli: Solmi
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 luglio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 411, foglio 73. - Mancini